Ordinanza — n. 7885/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12482/2023 R.G. proposto da : BERNARDINETTI PAOLO, rappresentato e difeso da ll’avvocato PORZIOLI ANGELO (PRZNGL74T20D086R), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro CERQUAGLIA ILIO, rappresentato e difesa d a ll’avvocato MANOLA CASCIOLI (CSCMNL71A49L117O), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO SERPIERI 23, presso lo studio -controricorrente- nonchécontro BISCOSSI GRAZIAe GENERALI ITALIA S . P . A . -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023depositata il 13/02/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7885/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERNARDINETTI PAOLO, rappresentato e difeso da ll’avvocato PORZIOLI ANGELO (PRZNGL74T20D086R), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro CERQUAGLIA ILIO, rappresentato e difesa d a ll’avvocato MANOLA CASCIOLI (CSCMNL71A49L117O), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO SERPIERI 23, presso lo studio -controricorrente- nonchécontro BISCOSSI GRAZIAe GENERALI ITALIA S . P . A . -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023depositata il 13/02/2023.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12482/2023 R.G. proposto da : BERNARDINETTI PAOLO, rappresentato e difeso da ll’avvocato PORZIOLI ANGELO (PRZNGL74T20D086R), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro CERQUAGLIA ILIO, rappresentato e difesa d a ll’avvocato MANOLA CASCIOLI (CSCMNL71A49L117O), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO SERPIERI 23, presso lo studio -controricorrente- nonchécontro BISCOSSI GRAZIAe GENERALI ITALIA S . P . A . -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023depositata il 13/02/2023.
ESTINZIONE PER RINUNCIA. R.G. 12482/2023 Cron. Rep. C.C. 10/2/2025 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Ilio Cerquaglia convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, gli avvocati Grazia Biscossi e Paolo Berardinetti, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’inesatta e difettosa attività professionale svolta in suo favore in tre diversi giudizi; che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando, la sola convenuta Biscossi, la chiamata in manleva della società di assicurazioni Generali Italia; che quest’ultima si costituì, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 13 febbraio 2023, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto in parte la domanda e ha condannato i due professionisti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell’appellante, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso l’avv.
Paolo Berardinetti con atto affidato a due motivi; che resiste Ilio Cerquaglia con controricorso, mentre l’avv. Biscossi e la Generali Italia s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Consideratoche, con atto del 19 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata contestualmente sottoscritta anche dal difensore del controricorrente, munito di mandato speciale; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig