Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Puzzi Cristian, filed a recourse against the Second Instance Court's judgment, while the appellee, Gargiulina Pasqualina, offered a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9442/2024 R.G. proposto da : PUNZI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in SALERNO , VIA POSIDONIA, presso lo studio dell’avvocato CAPANO MICHELE (CPNMHL74M07H703L) pec avvmichelecapano@pec.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GARGIULO PASQUALINA, elettivamente domiciliata in BELLIZZI , VIA ROMA 175, presso lo studio dell’avvocato PIZZUTI PASQUALE (PZZPQL57P09F481T) pec avv.pasqualepizzuti@certmail - cnf.it che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARGIULO FABIO (GRGFBA72E07D612R)pec avvfabiogargiulo@pec.it -controricorrente- nonchécontro GARGIULO MICHELE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.243/2024depositata il 21/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d