Court dismisses appeal against financial advisor's commission claim, ruling no causal link existed between initial contact and final investment deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the financial advisor's appeal against a lower court ruling that denied a success commission. The advisor argued a causal link existed between their initial contact with the investment fund and the final deal, but the appellate court found the transaction was restarted months later by different parties with a conflicting plan. Consequently, the court held that the original contact was objectively disconnected from the concluded agreement, leading to the dismissal of the appeal and an order for the advisor to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: Where a professional service provider's initial contact with a counterparty is followed by a completely new negotiation phase involving different agents and a divergent project, the court may reasonably exclude a causal link between the original activity and the finalized transaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15955/2022 R.G. proposto da : BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIANNA COLASANTI (CLSGNN50B57F132L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAMBERTO ROTELLA (RTLLBR65B03M089Y) -ricorrente- contro NAVY GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER, 39, presso lo studio dell’avvocato LAURA MINOLI (MNLLRA63B53F839C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO FERRERO (FRRSFN81C08L219I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 768/2022 depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo La società Finint Corporate Advisor S.r.l. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, Navy Group S.r.l. per sentirla condannare al pagamento della “commissione di successo” pattuita nell’incarico di assistenza e consulenza conferito da Finint Corporate Advisor S.r.l. con lettera datata 19 marzo 2013, in relazione all’esito positivo di una operazione sul capitale della Navy Group S.r.l. L’attore esponeva che, con tale contratto di financial advisory, Navy aveva incaricato Finint di assistenza e consulenza professionale nelle valutazioni relative all’ingresso di un partner finanziario nel capitale di Navy.
L’incarico si articolava in tre fasi: la prima relativa all’analisi dell’azienda e predisposizione di un piano di sviluppo. Si trattava di attività già delegata ad un terzo soggetto e per la quale, conseguentemente, non era previsto alcun compenso. La seconda fase riguardava la preparazione della documentazione e la conduzione di incontri preliminari con il proprio potenziale soggetto interessato. La terza consisteva nell’avvio di trattative con i potenziali investitori “selezionati” e “presentarsi” da Finint Corporate Advisor S.r.l. a Navy Group s.r.l.
In questo caso era previsto oltre da un compenso mensile un corrispettivo addizionale denominato “commissione di successo” nel caso di sottoscrizione di un accordo vincolante per l’aumento di capitale. Con sentenza del 22 febbraio 2019, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava Navy Group s.r.l. a corrispondere a Finint, a titolo di commissione di successo, la somma di euro 470.000, oltre accessori e alla rifusione delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale il fondo di investimento Consilium, con il quale Navy Group s.r.l. aveva portato a termine l’operazione, era stato presentato da Finint.
In un primo momento si era dichiarato non interessato all’operazione ma, successivamente, tramite un diverso consulente, avrebbe riallacciato i rapporti con Navy Group s.r.l., concludendo l’operazione. L’originario contatto tra Finint Corporate Advisor S.r.l. e Consilium si sarebbe posto in “una lineadi causalità adeguata” con il successivo perfezionamento dell’accordo. Avverso tale decisione proponeva appello Navy Group s.r.l. escludendo la sussistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’attività Finint e la conclusione dell’affare.
In secondo luogo, Finint non avrebbe eseguito la terza fase del contratto non avendo documentato l’esistenza di trattative tra Navy Group s.r.l. e Consilium. Infine, contestava la misura della commissione riconosciuta. Si costituiva Finint Corporate Advisor S.r.l. eccependo l’inammissibilità della impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto. La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 4 aprile 2022, in riforma della sentenza appellata, dichiarava l’insussistenza del diritto di credito di Finint e, conseguentemente, rigettava la domanda ordinando la restituzione delle somme già corrisposte eil pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già banca Finint Corporate Advisor S.r.l.) affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Navy Group s.r.l. Entrambe le parti depositano memorie ex articolo380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo, sotto un primo profilo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e delle norme in tema interpretazione contrattuale, ai sensi degli articoli 1322-1372 c.c. e 1362 e seguenti c.c. con riferimento all’articolo “compensi” e “durata dell’incarico” del contratto denominato “incarico di assistenza e consulenza professionale datato 19 marzo 2013”.
Si lamenta, altresì, l’omesso esame dei documenti e degli atti di causa che avrebbe condotto il giudice di merito ad una errata ricostruzione dei presupposti di fatto riguardanti il riconoscimento di una commissione di successo per le transazioni concluse dopo la cessazione del rapporto. In particolare, secondo la Corte territoriale il riconoscimento della commissione di successo sarebbe subordinato all’esistenza di un effettivo tavolo di trattative tra Finint Corporate Advisor S.r.l., Navy Group s.r.l. e il soggetto interessato a subentrare nell’aumento di capitale (Consilium).
Tale interpretazione sarebbe fondata su una errata interpretazione del contenuto dell’articolo denominato “compensi” senza tenere conto di quanto previsto nell’articolo “durata” che prevede la durata dell’incarico riferita ad un arco temporale di 12 mesi. In particolare, tale disposizione non farebbe alcun riferimento all’espletamento delle attività oggetto della fase n. 3 (trattative) ma si fermerebbe agli adempimenti previsti nella fase numero due (presentazione delle controparti). Orbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale costante il giudice dovrà fare riferimento al senso letterale delle parole in sede di interpretazione del contratto e solo in via subordinata ai criteri previsti dall’articolo 1362 all’articolo 1365 c.c. ed eventualmente all’articolo 1366, sino all’articolo 1371 c.c. Nel caso di specie secondo l’interpretazione proposta dalla Corte territoriale il riconoscimento del compenso presuppone che prima della cessazione dell’incarico fossero iniziate le trattative da parte di Finint, ma tale interpretazione violerebbe il dato letterale, che invece si riferisce al concetto di “transazione completata”.
Sotto un secondo profilo parte ricorrente deduce, ai sensi articolo 360, n. 5 c.p.c., la violazione delle medesime disposizioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato, se non contraddittoriamente e parzialmente,le risultanze probatorie dalle quali, al contrario, emergerebbero i presupposti di fatto previsti nell’articolo denominato “durata” per la spettanza della commissione di successo in caso di cessazione dell’incarico. Fatti decisivi per il giudizio. In particolare, Finint avrebbe presentato a Consilium la società Navy Group s.r.l. come risulterebbe documentalmente dall’invio di documentazione informativa da parte di Finint Corporate Advisor S.r.l.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti storici e delle relative fonti di prova e il travisamento degli atti e delle risultanze probatorie che attesterebbe, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i due elementi della permanenza dell’interesse di Consilium alla operazione proposta da Finint, quantomeno fino al mese di dicembre 2013 e il riconoscimento, da parte di Navy Group s.r.l, che Consilium era un fondo presentato da Finint, la quale era stata estromessa dalla trattativa con Consilium.
Come già rilevato con il precedente motivo non sarebbe corretta la tesi della Corte d’appello secondo cui condizione necessaria per maturare diritto alla commissione “era che essa avesse avviato Consilium al tavolo delle trattative con Navy Group s.r.l. quale partner selezionato”. Sotto tale profilo, secondo la ricorrente, troverebbe applicazione l’articolo relativo alla durata che non richiama l’avvio delle trattative con il fondo selezionato da parte del consulente, ma solo la conclusione della transazione con i soggetti presentati al cliente, indipendentemente dalla esistenza di una precedente trattativa tra fondo, Finint e Navy Group s.r.l.
Le risultanze probatorie di primo grado non supporterebbero la tesi sostenuta nella sentenza impugnata. In definitiva la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la documentazione e gli atti istruttori mancando di rilevare l’esistenza della prova del fatto storico della scelta indirizzata da Navy Group s.r.l. a Finint di non occuparsi delle trattative con il fondo Consilium, escludendo, di fatto, Finint dalle trattative. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado l’esclusione di Finint dalle trattative sarebbe riconducibile ad una scelta precisa di Navy.
Le doglianze oggetto dei due motivi vanno trattate congiuntamente perché strettamente connesse. Le censure sono infondate perché si risolvono in una critica all’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito alle intese contrattuali relative al compenso lamentando la violazione del principio prioritario di interpretazione letterale del contratto. A riguardo va rilevato che - l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì: -solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.
Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass.29/07/2016, n. 15763); -pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168;
Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
Per il resto, l’argomentazione posta a sostegno della decisione impugnata è certamente idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice di appello. Sotto altro profilo non ricorre la violazione del canone ermeneutico evidenziata dalla ricorrente in quanto la Corte territoriale ha interpretato il contratto leggendo le clausole negoziali le une attraverso le altre, tenendo conto della ragione pratica sottesa alla previsione della commissione di successo che, secondo la Corte, può sorgere solo in relazione ad una operazione perfezionata con un soggetto presentato a Navy Group s.r.l. da Finint, con il quale le trattative siano state effettivamente avviate.
Per pervenire a tale risultato la Corte territoriale non ha focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla clausola relativa ai compensi, senza tenere conto del contenuto di quella relativa alla “durata”. La sentenza impugnata ha esaminato in maniera specifica, al paragrafo 4.4 il significato della clausola relativa alla durata la quale, secondo la tesi di Finint, riconoscerebbe, relativamente alla fase due, il diritto ad una commissione anche nell’ipotesi di revoca dell’incarico sulla base della semplice condizione del completamento della transazione con le controparti presentate entro il termine di 12 mesi dalla scadenza o dalla revoca.
La Corte territoriale, invece, ha osservato che il riferimento al “caso in cui la transazione sia completata” non introduce elementi interpretativi autonomi e svincolati dal criterio generale previsto nell’articolo “compensi” dell’avvio delle trattative con il soggetto con il quale verrà conclusa l’operazione. La ratio della clausola sulla durata è quella di tutelare Finint rispetto ad eventi non dipendenti dalla sua sfera di controllo, come un prolungamento delle trattative o un recesso della controparte, rispetto ad affari comunque conclusi entro 12 mesi da quella scadenza o da quella revoca.
La Corte territoriale ha proceduto ad una interpretazione del contratto leggendo la clausola sulla durata in combinato disposto con quella sui compensi e tenendo conto del profilo teologico delle pattuizioni. Va infatti ribadito che l’interpretazione letterale deve comunque tenere conto dell’integrale contesto negoziale dei criteri di interpretazione soggettivi tesi sia consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la ragione pratica del contratto. Pertanto, la Corte d’appello, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, ne ha ragionevolmente ricostruito il significato, tenendo conto della intenzione dei contraenti e valutando la coerenza di tale assetto con le altre disposizioni dell’accordo.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera condivisibile, che il diritto al compenso premiare richiedesse come condizione la conclusione dell’operazione con un soggetto portato al tavolo delle trattative da Finint con Navy Group s.r.l., mentre non assumesse alcuna rilevanza la presenza di Finint alle trattative medesime. Quanto al secondo profilo del primo motivo, la doglianza si risolve in una richiesta di revisione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità che, al contrario, non ha alcun sindacato su tale valutazione che è di esclusiva competenza del giudice di merito.
Inoltre, dall’esame del testo contrattuale emerge con chiarezza che il profilo essenziale è costituito dalla presentazione da parte di Finint del fondo Consilium a Navy e tale circostanza non si è verificata giacché il fondo non è stato portato al tavolo delle trattative davanti a Navy. E’ invece pacifico che Finint avrebbe sottoposto all’attenzione del fondo Consilium la documentazione relativa alla posizione di Navy Group s.r.l. e ciò nella fase preliminare di acquisizione e selezione dei soggetti economici interessati alla operazione.
Quanto, infine, alle censure oggetto del secondo motivo, la doglianza, apparentemente riferita all’omesso esame di un fatto storico, in realtà si traduce in una censura di erroneità o contraddittorietà dell’esame del materiale probatorio da parte del giudice di merito. La valutazione del materiale probatorio documentale e delle risultanze delle prove testimoniali non è suscettibile di sindacato in cassazione poiché attiene al merito. Peraltro, la sentenza impugnata si fa carico dei due profili evidenziati nel motivo e che sarebbero stati omessi (da permanenza sino a dicembre 2013 dell’interesse del fondo all’operazione proposta da Finint e la scelta di Navy Group s.r.l. di estromettere Finint dalle trattative).
Quanto al primo aspetto la Corte territoriale segnala che costituiva un fatto pacifico (anche per il giudice di primo grado) che “Consilium, dopo un preliminare scambio di informazioni, manifestò il proprio disinteresse (o comunque la propria indisponibilità al perfezionamento dell’operazione nei tempi e modi prospettati)”. Da tale fatto storico la Corte territoriale ha ragionevolmente fatto discendere la verificazione “di una netta cesura nella trattativa, che è ripartita ex novo, a distanza di alcuni mesi, per il tramite di soggetti diversi e sulla base di un progetto non coincidente con quello prospettato da Finint, con conseguente interruzione del nesso causale tra l’operato di questa e l’operazione portata termine da Navy Group s.r.l. con il fondo” (pagina 13).
Quanto al secondo profilo (intenzionalità della scelta di Navy Group s.r.l. di estromettere Finint), la questione è stata presa in esame dalla Corte territoriale la quale, sulla base di una valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in questa sede, ha ritenuto infondata la tesi di Finint rilevando che il mancato avvio del fondo alla fase di trattativa, da parte di Finint, non sarebbe dipeso da un fatto imputabile a Navy Group s.r.l. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., la omessa o apparente motivazione e l’omesso esame di un fatto storico in relazione alla operazione proposta da Finint sul marchio “Navy Group s.r.l.” e svolta da Navy Group s.r.l. con Consilium.
La errata valutazione di tali circostanze consentirebbe di ribaltare il giudizio di insussistenza del nesso di causalità adeguata tra l’attività di Finint e la transazione conclusa con Consilium. A prescindere dall’errato riferimento della censura di omessa o apparente motivazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c., in luogo dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e 132 c.p.c., la doglianza è destituita di fondamento. La Corte territoriale, con motivazione fondata sul criterio della ragione più liquida, ha escluso la sussistenza di un collegamento funzionale tra l’attività realizzata da Finint e il successivo accordo concluso tra il fondo e Navy Group s.r.l. valorizzando il profilo della oggettiva non coincidenza delle operazioni.
Tale aspetto non è contrastato nel ricorso e costituisce una delle autonome argomentazioni tese a dimostrare l’inesistenza del nesso causale tra il contatto inizialmente assicurato da Finint con Consilium e l’operazione successivamente e autonomamente conclusa tra quest’ultimo e Navy Group s.r.l. Secondo la corte territoriale milita nella stessa direzione il profilo della autonoma interlocuzione avvenuta tra il consulente di Navy Group s.r.l., dottor Bertoni e il referente di Consilium, ma soprattutto la manifestazione di mancanza di interesse inviata dal fondo a Finint e l’assenza di contatto e trattativa tra Consilium e Navy Group s.r.l., per il tramite di Finint.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessoridi legge, in favore del la controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza d