Cassation appeal against interim order under Art. 669-terdecies c.p.c. dismissed as inadmissible due to lack of finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by La Tour d'Argent Eventi S.r.l. inadmissible. The appellant argued the interim order lacked proper motivation and violated constitutional rights, but the Court held such orders are inherently non-appealable. The decision rests on the principle that interim measures lack the finality required for extraordinary cassation remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-terdecies c.p.c.; Art. 111 Cost.: The extraordinary appeal for cassation is inadmissible against interim orders issued under Art. 669-terdecies c.p.c. because they lack the definitive character and binding effect necessary to alter substantive rights.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23229/2022 R.G. proposto da LA TOUR D’ARGENT EVENTI S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. Raffaele Pannone, con domicilio digitaleraffaele.pannone@avvocatismcv.it -ricorrente - contro LA TORRE D’ARGENTO S.R.L. -intimata - avverso l’ordinanza di reclamo ex art. 669-terdecies emessa il 2/9/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 / 1 /202 5 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettala memori a del controricorrente ; RILEVATO CHE - la Tour d’Argent Eventi S.r.l. proponeva ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso l’ordinanza di reclamo ex art. 669 - terdecies emessa il 2/9/2022 dal Tribunale (collegiale) di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento cautelare exart. 700 c.p.c. intrapreso dalla La Torre d’Argento S.r.l. nei confronti dell’odierna ricorrente;- il ricorso era articolato in tre motivi: coi primi due era eccepita l’illegittimità costituzionale dell’«art. 669-terdecies, settimo comma, c.p.c., così come interpretato dal diritto vivente» e si proponevauna «lettura della norma secondo interpretazione costituzionalmente orientata»; col terzo si denunciavaviolazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione sul periculum in mora; - l’intimata non formulava difesenel giudizio di legittimità;
CONSIDERATO CHE - è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è radicalmente inammissibile; - l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 669-terdecies(norma che, peraltro, non contiene alcun «settimo comma») dal Collegio di reclamo nel procedimento cautelare è pacificamente insuscettibile di impugnazione per cassazione, senza che ciò comporti alcuna lesione degli artt. 3 e 24 Cost.; - in proposito si richiamano, ex multis, le statuizioni di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537-01: «È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare exart. 669 terdecies c.p.c., ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito, o con l’art. 6 Cedu, essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un’istanza nazionale», e di Cass., Sez.
U., Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648-01: «Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacché trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, senza che rilevi in contrario il fatto che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669-septies cod. proc. civ.
Detta inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione deve essere affermata anche quando si deduca la “abnormità”del provvedimento medesimo, perché recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare.» (nello stesso sensoanche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16849 del 30/07/2007, Rv. 600443- 01, Cass., Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007, Rv. 600346-01, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244-01, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008, Rv. 605594-01, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21579 del 19/10/2011, Rv. 619252-01, Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019, Rv. 652978-01); - non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensiodell’intimata; - va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Rom