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Ordinanza — n. 7563/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely and improperly directed against a suspension order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7563/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects. The appellant failed to file the request within the statutory deadline and incorrectly targeted an order denying a suspension of proceedings. The court ruled that such orders are not subject to a voluntary jurisdiction regulation under the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 2 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and an order denying a suspension of proceedings is not subject to a voluntary jurisdiction regulation.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline suspension of proceedings voluntary jurisdiction regulation Civil Code provisions danni da incendio assicurazione privata contro gli incendi assicurazione contro i danni

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 2 c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
Art. 281-sexies c.p.c.
CONSIDERATO CHE - il ricorso è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché rivolto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione; - la sentenza impugnata col regolamento è stata emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 281-sexies c.p
CONSIDERATO CHE - il ricorso è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché rivolto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione; - la sentenza impugnata col regolamento è stata emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
art. 295 c.p
643987-01), «L’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5645 del 07/03/2017
47, comma 2, c.p.c., senza che assuma alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine, la notificazione del provvedimento, eseguita dalla controparte il 21/6/2024; - inoltre, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5645 del 07/03/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17535/2024 R.G. proposto da ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. Francesco Panni e dall ’ avv. Giulio Gonnella , con domicilio digitale francesco.panni@ordineavvmodena.it e giuliogonnella@ordineavvocatiroma.org.it -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.p.A. , rappresentata e difesa dal l ’ avv. Uberto Miserendino, con domicilio digitale uberto.miserendino@studiolegalemiserendino.legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1066 del 17/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 / 1 /202 5 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Stefano Pepe; letta la memoria della controricorrente;RILEVATO CHE - nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena a favore di Generali Italia S.p.A. e contro la Assicuratrice Milanese S.p.A. per il pagamento (pro quota ex art. 1910, comma 4, c.c.) dell’indennizzo assicurativo corrisposto alla Pop Npls 2018 (cessionaria del credito di Banca Tercas, creditrice ipotecaria della Immobiliare Bruni S.r.l., proprietaria dell’immobile danneggiato da un incendio e oggetto di coassicurazione), quest’ultima società deduceva la pendenza, innanzi al Tribunale di Teramo di una controversia, avviata dal Fallimento della Immobiliare Bruni S.r.l., per il pagamento dell’indennizzo assicurativo asseritamente dovuto in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato (e, cioè, dell’incendio); - l’opponente eccepiva, dunque, la continenza delle liti ex art. 39, comma 2, c.p.c. e domandava la sospensione dell’opposizione al decreto monitorio sino alla decisione della causa pendente a Teramo; - il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1066 del 17/6/2024, respingeva tutte le eccezioni di rito e di merito svolte dall’opponente (in particolare, reputava ostativa alla configurabilità della litispendenza la diversità dei soggetti che erano parti delle due controversie) e rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo; - avverso tale provvedimento, la società Assicuratrice Milanese proponeva regolamento facoltativo di competenza; - resisteva con controricorso la Generali Italia S.p.A.; - il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso; - la controricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE - il ricorso è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché rivolto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione; - la sentenza impugnata col regolamento è stata emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. il 17/6/2024 e, dunque, la stessa si intende pubblicata e comunicata nella stessa data;- il ricorso è stato notificato soltanto il 20/7/2024, oltre il termine prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c., senza che assuma alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine, la notificazione del provvedimento, eseguita dalla controparte il 21/6/2024; - inoltre, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5645 del 07/03/2017, Rv. 643987-01), «L’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla ratiodi essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale»; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrent e a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso i