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Ordinanza — n. 7545/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint settlement agreement extinguishing the litigation between COIN S.P.A. and FINMAR S.R.L.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint settlement agreement filed by both parties. Although the lower courts had previously ruled in favor of COIN S.P.A. regarding water and electricity reimbursement against FINMAR S.R.L., the parties mutually agreed to terminate the proceedings with full compensation of litigation costs. The court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to formally close the case, noting that no further ruling on costs was necessary due to the parties' acceptance of the settlement terms.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties file a joint act requesting the extinction of the litigation with full compensation of costs, the court must declare the appeal extinguished without further provision on expenses.

Parole chiave

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extinction of litigation joint settlement agreement compensation of costs Code of Civil Procedure termination of proceedings mutual agreement Cassation appeal azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione , ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Nonsussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 426 c.p
Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c.
art. 390 c.p
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione , ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 19560/2015
115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8027/2023 R.G. proposto da: COIN S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUDICI MARIA ADELE e GIORDANELLI FRANCESCA, già domiciliata presso lo STUDIO LEGALE VALLEFUOCO ASSOCIATI S.R.L. ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i suddetti legali; -ricorrente- contro FINMAR S.R.L in liquidazione giudiziale , nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato TAGLIABUE GIULIO ANTONIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 63/2023, depositata il 17/01/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

FATTO E DIRITTO La società Finmars.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Coin s.p.a., per l’accertamento negativo dell’asserito diritto di credito di quest’ultima al rimborso dei consumi di acqua ed elettricità relativi all'attività di ristorazione oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, all’epocain corso di esecuzione tra le parti. Costituitasi in giudizio, la società Coin resisteva all'avversa pretesa, contestandone il fondamento e chiedendo a propria volta la condanna di Finmar al pagamento della somma di € 194.016,41 (o di altra maggiore o inferiore somma ritenuta di giustizia), per le fatture da essa emesse concernenti gli addebiti dei costi per consumi elettrici ed idrici riferiti all’attività particolare dell'affittuaria per le annualità 2017 e 2018, oltre agli interessi di mora.

Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. la causa passava in decisione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1885/22: rigettava la domanda risarcitoria formulata da FINMAR s.r.l. nei confronti di COIN S.p.A.; come pure rigettava la domanda di pagamento formulata da COIN S.p.a. nei confronti di FINMAR s.r.l.; compensava integralmente tra le parti le spese di lite. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società Coin, ma veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 63/2023. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società Coin S.p.a.

Ha resistito con controricorso la società Finmar, che, con sentenza 9 febbraio 2024 è stata messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Monza e si è costituita a mezzo di nuovo difensore Dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiunta con il quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione , ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.

Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia. Nonsussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive). P. Q. M. la Corte dichiara estinto il presente giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, in da