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Ordinanza — n. 7531/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a prior order regarding a clerical error listing the wrong lawyer for twenty-one appellants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7531/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order that incorrectly listed twenty-one appellants as represented by two lawyers. Although the official registry suggested dual representation, the direct examination of the appeal file proved that only one lawyer represented the group, with a single exception. Consequently, the Court ordered the correction of the prior order to accurately reflect the sole representation of the majority of appellants.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.: The Court of Cassation may correct errors in its own orders when a party demonstrates a material mistake affecting the record, and such corrections must be executed electronically by the Clerk's Office.

Parole chiave

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clerical error correction Court of Cassation material mistake legal representation listing electronic correction order Clerk's Office mandate procedural rectification correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede; (-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp.
art. 86 c.p
12340/24proposto da: -) Tortorella Marco, avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432
Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale(Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432).
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12340/24proposto da: -) Tortorella Marco, avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato al proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Lai Antonio, Menotta Lucia, Merciai Chiara, Molesti Daniele, Montevecchi Filippo, Ottomano Sabrina Anna Maria, Pastorino Myriam, Perisano Mario, Polano Roberto, Poli Marco, Pugliesi Giulio, Puntieri Paolo, Romano Elda, Rossano Guido Andrea, Sala Carmelo, Santini Isabella, Sorrentino Anna Rita, Toffoli Sandra, Umbaca Vincenzo, Valetti Luisa, Varrella Paola, Pierotti Maurae Scarcia D' A prano Silvana ; -intimati - per la correzione dell’ordinanza di questa Corte 18 dicembre 2023 n. 35409; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Marco Tortorella, ricorrendo in proprio , chiede la correzione di un errore materiale presente nell’epigrafe dell’ordinanza di questa C orte Oggetto: correzione di errore materiale. N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 18.12.2023 n. 35409 (indicata nel ricorso come “35049”; nondimeno il contesto dell’intero ricorso non genera incertezze su quale sia il provvedimento corrigendo) 2. L’errore denunciato dal ricorrente consiste in ciò: nell’epigrafe della ordinanza suindicata è scritto che l’avv.

Marco Tortorella ha difeso, in uno dei due ricorsiriuniti (il ricorso n. 20557/21) ventuno ricorrenti: di questi, venti in unione con l’avv. Carlo Amoruso, ed uno solo (Carmelo Sala) in via esclusiva. Deduce il ricorrente che in realtà nel ricorso n. 20557/21 egli assunse la difesa del solo Carmelo Sala, e non degli altri venti ricorrenti.

3. Nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmenteva rilevato che nel caso di specie l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione. Il ricorrente infatti lamenta di essere statoindicato quale difensore di parti che in realtà non assisteva: e questo è un interesse suo, non del cliente (ad es., per evitare contestazioni di responsabilità professionale), che lo legittima a proporre il ricorso qui in esame.

2. Nel merito, il ricorso è fondato. Sebbene il sistema informatico della Cancelleria faccia apparire i ricorrenti che proposero il ricorso n. 20557/21 (Antonio Lai ed altri venti) come difesi da due avvocati, e cioè Marco Tortorella e Carlo Amoruso , l’esame diretto degli atti evidenzia che il ricorso proposto da “Antonio Lai+20”, datato 19 luglio2021 e composto di 37 pagine, reca a p. 2, primo capoverso, la chiara indicazione che i ricorrenti sono “tutti difesi dall’Avv. Carlo Amoruso”.

3. L’ordinanza n. 35409/23 deve dunque essere corretta come segue: a pag. 1, dopo le parole “Varrella Paola”, in luogo delle parole: N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 “tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti Carlo Amoruso e Marco Tortorella (ad eccezione di Carmelo Sala, difeso dal solo avv. Marco Tortorella)” si leggano le parole: tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avv. Carlo Amoruso (ad eccezione di Carmelo Sala, difeso dall’A vv. Marco Tortorella)”.

4. Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di forma re un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, come stabilito dall’art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale(Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432). P.q.m. (-) corregge l’ordinanza di questa Corte n. 35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede; (-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te