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Ordinanza — n. 7529/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses office jurisdiction regulation due to conflicting ordinary and specialized court claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7529/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for office jurisdiction regulation inadmissible because the two courts disagreed on whether the case belonged to the specialized business section or the ordinary court. The first judge referred the matter to the specialized section, while the second judge insisted on ordinary court jurisdiction based on general value and territory rules. The court ruled that office jurisdiction regulations are only valid when both conflicting judges share a special or mandatory competence, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 45 c.p.c.; Office jurisdiction regulations are inadmissible when conflicting judges disagree on ordinary versus specialized competence, as the law permits such regulation only when both judges theoretically hold special or mandatory jurisdiction.

Parole chiave

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office jurisdiction regulation conflict of competence specialized business court ordinary court jurisdiction mandatory competence derogable competence jurisdictional conflict azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
Il suddetto principio fu giustificato dalle Sezioni Unite con argomenti così riassumibili: -) l’art. 45 c.p.c.
art. 2901 c.c
chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui Catia Donati sottoscrisse l’aumento di capitale della Red Puff, conferendo nella società la propria azienda.
art. 45 c.p
Il suddetto principio fu giustificato dalle Sezioni Unite con argomenti così riassumibili: -) l’art. 45 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 19/10/2011, n. 21582
Ricorrendo questa ipotesi, le Sezioni Unite di questa Corte (per ben due volte) hanno ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio (Cass. Sez. U., 19/10/2011, n. 21582 e Cass.
Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202
21582 e Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202, entrambe ribaditeda innumerevoli decisioni successive tra le quali Cass.
Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23913
1202, entrambe ribaditeda innumerevoli decisioni successive tra le quali Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23913, in fattispecie identica alla presente; nonché, da ultimo, Sez.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18883 del 10/07/2024
Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21808
18883 del 10/07/2024; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21808; Cass.
Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829
21808; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Cass.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18367/24proposto da: -) Aquileia Capital Services s.r.l., in proprio e quale rappresentante volontaria della Eagle SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’Avvocato Stefano Fruttarolo; -ricorrente - contro -) Red Puff Limited, Donati Catia; -intimati - sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Firenzecon ordinanza 16 luglio 2024, pronunciata nel procedimento n.r.g. 13781/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Pepe,che ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, ed in subordine per ladichiarazione della competenza del Tribunale di Massa. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 la società Hypo Alpe Adria Bank s .p. a . (i cui crediti saranno in seguito ceduti alla Eagle SPV s.r.l., nella presente sede volontariamente rappresentata dalla Aquileia Capital Services s.r.l. , attuale ricorrente) Oggetto: regolamento di competenza d’ufficio - azione revocatoria -conferimento di beni in società - competenza del tribunale o della sezione specializzata per le imprese - inammissibilità del regolamento.

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 concesse in leasinga Claudio Lalli il natante modello AB68 denominato “ My Passion”. Le obbligazioni dell’utilizzatore furono garantire con fideiussione da Catia Donati, moglie del debitore.

2. Il 9.1.2014 Catia Donati costituì una società di diritto inglese, denominata Red Puff Ltd.ed avente sede a Londra. Essa ne era l’unico socio, mentre il di lei marito ne era l’amministratore. Il capitale sociale era di 6.000 euro.

3. Quattro mesi dopo la società Red Puff Ltd. deliberò di aumentare il proprio capitale da 6.000 euro a 3 milioni di euro. L’aumento fu sottoscritto da Catia Donati, che conferì nella società la propria impresa individuale (“Azienda Agricola La Palatina di Catia Donati”), comprensiva di: -)due fabbricati e sette terreni siti nel comune di Pietrasanta; -)sei terreni siti nel Comune di Montignoso.

4. Il 29.7.2015 la Hypo Alpe Adria Bank si avvalse della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, a causa della morosità dell’utilizzatore. Richiese, ma vanamente, a Claudio Lalli ed alla moglie il pagamento delle obbligazioni sorte dall’inadempimento del contratto di leasing.

5. Nel 2019 la Aquileia, nella veste di rappresentante della Eagle SPV (cessionaria, come s’è detto, dei crediti della Hype Alpe Adria Bank) convenne dinanzi al Tribunale di Massa Catia Donatie la società Red Puff Ltd. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui Catia Donati sottoscrisse l’aumento di capitale della Red Puff, conferendo nella società la propria azienda.

6. Il Tribunale di Massa con ordinanza 26.8.2023 declinò la propria competenza per materia a favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata ex art. 3 d. lgs. 168/03. N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 7. Il Tribunale di Firenze, sezione specializzataper le imprese, con ordinanza datata 16.7.2024 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio. La Aquileia si è costituita sostenendo la dichiarazione di incompetenza della sezione specializzata. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto rinviarsila causa a nuovo ruolo in attesa che le SS.UU. decidano il contrasto rilevato da questa corte con l’ordinanza interlocutoria n. 24237del 2023.

In subordine ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Massa. La Aquileia ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. Sia perché il proposto regolamento, per quanto si dirà, è inammissibile; sia in ogni caso perché l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 24237/23 ha sottoposto alle SS.UU. il dubbio circa la competenza a provvedere sull’azione pauliana proposta contro un atto di scissione societaria. Ben diversa è la fattispecie oggi in esame, nella quale non si discute della competenza a decidere sulla revocazione di un atto di scissione, ma di un atto di sottoscrizione di un aumento di capitale mediante conferimento in natura di una azienda agricola.

2. Il regolamento richiesto dal Tribunale di Firenze, come anticipato, è inammissibile. Il Tribunale di Massa ha declinato la propria competenza ratione materiae, qualificando la domanda attorea come “causa societaria”, rientrante perciò nella competenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa.

3. Il Tribunale di Firenze ha invece negato che la controversia introdotta dalla Aquileia potesse qualificarsi come “causa societaria”, e con l’ordinanza richiedente il regolamento d’ufficio ha ritenuto che la competenza dovesse attribuirsi “al Tribunale Ordinario” (così l’ordinanza richiedente il regolamento, p. 5, primo capoverso). N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 4. Il presente giudizio ha dunque ad oggetto una fattispecie processuale in cui:

a) il primo giudice ha indicato in un diverso giudice quello competente per materia;

b) il secondo giudice ha ritenuto che la competenza spettasse al primo giudice non per ragione di materia o di territorio inderogabile, ma in virtù delle regole generali sulla competenza per valore e territorio.

5. Ricorrendo questa ipotesi, le Sezioni Unite di questa Corte (per ben due volte) hanno ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio (Cass. Sez. U., 19/10/2011, n. 21582 e Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202, entrambe ribaditeda innumerevoli decisioni successive tra le quali Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23913, in fattispecie identica alla presente; nonché, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18883 del 10/07/2024; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21808; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Sez. 3, Ordinanza n. 30733 del 29/11/2024).

6. Il suddetto principio fu giustificato dalle Sezioni Unite con argomenti così riassumibili: -) l’art. 45 c.p.c. non consente di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza, quando il giudice adìto per primo e quello adìto per secondo non concordino sul riparto della competenza per valore o per territorio derogabile; -) ciò vuol dire che la legge consente il regolamento di competenza d’ufficio non per il solo fatto che uno dei due giudici in conflitto possa teoricamente essere competente per materia, ma solo quando tutti e due i giudici in conflitto siano teoricamente titolari d’una competenza speciale o funzionale, per materia o territorio inderogabile : ad esempio, nel caso di conflitto tra il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo (competenza funzionale) e il giudice del foro della pubblica amministrazione (competenza per territorio inderogabile).

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il regolamento è stato richiesto d’ufficio (Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Cos