Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, M C SRL, had not responded to the court's proposal for case termination, while the respondent, Allianz SPA, sought dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13576/2022 R.G. proposto da : M C SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MASSIMILIANO (RSSMSM79C23F839G) unitamente all'avvocato DE MAIO CARLO (DMECRL61L18F839H) -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO TRANSPORT FRIGO ABATESE SOC.
COOP A R.L., DOVALUE S.P.A. -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7719/2021 depositata il 22/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso