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Ordinanza — n. 7370/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil liability appeal for road traffic accident death, citing lack of evidence and merit review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7370/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil liability appeal inadmissible, rejecting the family's request for damages against the vehicle owner and insurer following a fatal motorcycle-car collision. The appellants argued the driver failed to inspect the road before entering the intersection, but the court found this claim lacked evidentiary support and constituted a mere alternative factual reconstruction. Consequently, the court ruled that assessing the efficiency of the drivers' behavior and causal links is exclusively the province of the trial court, not the court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 175, 127 c.p.c.: The court of appeal cannot re-evaluate the evidence or the factual reconstruction of a traffic accident, reserving such assessment solely to the court of first instance.

Parole chiave

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road traffic accident civil liability appeal inadmissible appeal merit review limits causal link assessment incidente stradale vittima di infortunio evento assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
145 del codice della strada ex art. 360, primo comma, num.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 332 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/04/2024, n. 10927
Cass. 18/01/2024, n. 1992
Cass. 26/04/2022, n. 13024
(la quale postula l’omesso esame di un fatto inteso in senso fenomenico, come concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass.
Cass. 31/03/2022, n. 10525
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15607/2022R.G. proposto da GIUFFRIDA ROSARIO, TROPEA GIUSEPPA, GIUFFRIDA ANGELA E GIUFFRIDA ROSARIA, tutti rappresentati e difes i dall’Avv. Dario Michele Scarlato –ricorrenti – contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Francesco Rudilosso Consolo –controricorrente – nonché contro BALSAMO SEBASTIANO INNOCENZO CASTORINA MARIO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. –intimati – RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE STRADALE r.g. n. 15607/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 679/2022della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata ilgiorno 5 aprile 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che il giorno 20 ottobre 2013, intorno alle ore 23.45, in Valverde, il motociclo Honda tg. DW0494 -condotto da Alfio Danilo Giuffrida e con a bordo, quale trasportato, Francesco Castorina -mentre percorreva il Corso Vittorio Emanuele di detto Comune urtò contro la fiancata anteriore sinistra dell’autovetturaFiat Grande Punto tg.

DC292CX - di proprietà di Sebastiano Innocenzo Balsamo ed assicurato per la r.c. dalla Axa Assicurazioni S.p.A. -la quale proveniva dalla perpendicolare via della Regione Siciliana impegnando il crocevia; aseguito dell’impatto, Alfio Danilo Giuffrida e Francesco Castorina persero la vita; Rosario Giuffrida, Giuseppa Tropea, Angela Giuffrida e Rosaria Giuffrida - rispettivamente genitori (i primi due) e germane (le altre due) di Alfio Danilo Giuffrida - chiesero giudizialmente la condanna solidale di Sebastiano Innocenzo Balsamo e della Axa Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni, patrimoniali e nonpatrimoniali, patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto; in separata controversia analoga domanda risarcitoria formulò Mario Castorina - fratello di Francesco Castorina – nei confronti d ella UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, attesa la mancanza di copertura assicurativa del motociclo; riunite le liti, il Tribunale di Catania rigettò le istanze risarcitorie; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dai congiunti di Alfio Danilo Giuffrida; r.g. n. 15607/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi ricorrono uno actu per cassazione Rosario Giuffrida, Giuseppa Tropea, Angela Giuffrida e Rosaria Giuffrida, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la Axa Assicurazioni S.p.A.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che preliminarmente, non assume rilievo il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo a Mario Castorina (evocato, peraltro, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.), stantel’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. r.g. n. 15607/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718); il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 del codice della strada ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura l’impugnata sentenza per aver ascritto la responsabilità dell’incidente alla elevata velocità del motociclo; ad avviso di parte ricorrente, invece, l’occorso era da imputare al contegno negligente del conducente dell’autoveicolo Fiat Punto , il quale, dopo aver arrestato il mezzo al segnale di STOP presente alla intersezione della strada di provenienza con Corso Vittorio Emanuele, impegnava il crocevia e - senza avere piena visibilità e senza aver prima ispezionato la strada- riprendeva la marcia a velocità moderata, così ponendosi nell’impossibilità di evitare la collisione con il motociclo; il secondo motivo reitera la medesima contestazione sussunta tuttavia sub specie di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ambedue i motivi sono inammissibili;

è doveroso, per dare conto di tale conclusione, ripercorrerein breve il percorso argomentativo che la decisione gravataha seguito al fine di escludere, sotto ogni profilo e nella sua interezza, una (anche concorrente) responsabilità del conducente l’auto nel sinistro; sulla scorta del convergente apprezzamento dei mezzi istruttori acquisiti (in specie, della relazione del consulente tecnico del P.M. del procedimento penale aperto sul sinistro, della relazione del C.T.U. nominato nel distinto giudizio civile intrapreso presso il Tribunale di Milano dagli eredi di Mario Castorina, delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado), la Corte territoriale ha accertato le seguenti circostanze: (i) l’autovettura ha arrestato la propria marcia allo STOP e poi ripreso la marcia, collocandosi il punto di collisione a circa sette metri dall’inizio della manovra; (ii) per la visuale del tratto di Corso r.g. n. 15607/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Vittorio Emanuele posto alla sua sinistra (e nel quale intendeva svoltare), il conducente dell’auto doveva affidarsi allo specchio parabolico ubicato sul lato opposto della strada; (iii) adoperando tale strumento, egli era impossibilitato ad avvistare il sopraggiungere della moto, la quale si trovava ad una distanza di circa 147 metri dall’intersezione; (iv) in ragione delle tracce di frenata e strisciamento a terra, la velocità del motoveicolo era notevolmente superiorea quella consentita nel tratto percorso (40 km/h, anche tenuto conto della ora notturna e della scarsa illuminazione), mentre, avuto riguardo allo spazio disponibile, ove avesse proceduto ad una velocità (pur oltre il limite) di 65 km/h avrebbe avuto evitare l’impattocon l’auto; tanto premesso, l’intera argomentazione sviluppata con il primo motivo reitera, in maniera del tutto apodittica, la asserita violazione dell’obbligo di dare precedenza ascritto al conducente sulla scorta di una immissione nel crocevia «senza aver ispezionato bene la strada»: circostanza (oltremodo importante un apprezzamento valoriale) di cui non si individua nemmeno quale sarebbe la fonte di prova; al fondo, la doglianza –non immune da prolissità e tautologie – si risolve nel prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, peraltro senza nemmeno indicare in modo chiaro ed adeguato gli atti processuali fondanti la tesi, e, quindi, nel sollecitare questa Corte ad un complessivo riesame delle emergenze istruttorie: attività, come è noto, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, Cass.23/04/2024, n. 10927); più puntualmente, è pacifico convincimento di questa Corte che la valutazione delle risultanze probatorie ai fini della ricostruzione delle modalità di un incidente stradale e dell’accertamento dell’efficienza causale spiegata nella produzione dello stesso dal comportamento dei conducenti coinvolti nel sinistro è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità(Cass. 18/01/2024, n. 1992); r.g. n. 15607/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi il secondo motivo, a dispetto dell’intestazione, esula dall’ipotesi disciplinata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (la quale postula l’omesso esame di un fatto inteso in senso fenomenico, come concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525) e richiede un nuovo (e non consentito, per quantogià illustrato ) apprezzamento del compendio istruttorio acquisito nei gradi di merito; il ricorso è inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, se spettanti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore r.g. n. 15607/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi importo a titolo di contributo unificato, pari