Decreto — n. 7348/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17896/2022 R.G. proposto da : MELIS MAURO, CROCENZI ANDREA, GENAGRI SOCIETA' AGRICOLA SS A R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212 -SCALA B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato AMATIELLO VALERIA (MTLVLR61L71A089K) rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZANTI MASSIMO (MZZMSM55R19A665C) -ricorrente- contro CESARI STEFANO, CESARI COSTANZA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro TUSCANIA S.R.L., elettivamente domiciliato in BOLOGNA via Garibaldi 3, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3111/2021 depositata il 20/05/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non è stata documentata accettazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, in ragione della mancata accettazione, e che, stante il potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può procedere ad una liquidazione unitaria, stante la comunanza delle posizioni dei resistenti, liquida le stesse come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 7348/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MELIS MAURO, CROCENZI ANDREA, GENAGRI SOCIETA' AGRICOLA SS A R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212 -SCALA B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato AMATIELLO VALERIA (MTLVLR61L71A089K) rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZANTI MASSIMO (MZZMSM55R19A665C) -ricorrente- contro CESARI STEFANO, CESARI COSTANZA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro TUSCANIA S.R.L., elettivamente domiciliato in BOLOGNA via Garibaldi 3, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3111/2021 depositata il 20/05/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non è stata documentata accettazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, in ragione della mancata accettazione, e che, stante il potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può procedere ad una liquidazione unitaria, stante la comunanza delle posizioni dei resistenti, liquida le stesse come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17896/2022 R.G. proposto da : MELIS MAURO, CROCENZI ANDREA, GENAGRI SOCIETA' AGRICOLA SS A R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212 -SCALA B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato AMATIELLO VALERIA (MTLVLR61L71A089K) rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZANTI MASSIMO (MZZMSM55R19A665C) -ricorrente- contro CESARI STEFANO, CESARI COSTANZA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro TUSCANIA S.R.L., elettivamente domiciliato in BOLOGNA via Garibaldi 3, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI LUDOVICO (GMBLVC79D11A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3111/2021 depositata il 20/05/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non è stata documentata accettazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, in ragione della mancata accettazione, e che, stante il potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può procedere ad una liquidazione unitaria, stante la comunanza delle posizioni dei resistenti, liquida le stesse come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate congiuntamente in € 2.800, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 18/03/2025