Cassation court dismisses appeal regarding procedural inadmissibility and improper cost allocation in condominium dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Catanzaro's appeal against a lower court order declaring his claim inadmissible due to a missing document deposit. The appellants argued the lower court erred in dismissing the appeal and illegally imposed litigation costs, while the condominiums and other parties contended the procedural defect was valid. The court ruled that the lower court's reasoning on inadmissibility was not incidental to the cost decision, rendering the cost claim inadmissible as a non-motivated argument, and thus dismissed the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: An appeal based on the inadmissibility of a lower court decision is inadmissible if the cost allocation claim fails to demonstrate an independent legitimacy defect, constituting a non-motivated argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24778/2023 R.G. proposto da : CATANZARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza ADRIANA n. 15, presso lo studio dell’avvocato MENICHELLI MARCO (MNCMRC56P12H501C), rappresentato e difeso dagli avvocati CONDORELLI DOMENICO (CNDDNC52E15A028G), PATANÈ ROSARIO (PTNRSR51E25A028S), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA MANDORLE N. 16 ACIREALE , in persona dell’amministratore in carica domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CANNAVÒ FRANCESCO (CNNFNC70R12C351G), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro PULVIRENTI ROSARIO, DI MARIA SALVATORE, LEONARDI VINCENZA, domiciliati per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GRANCAGNOLO ROSARIA VENERA (GRNRRV74S54C351D) unitamente all’avvocato RUSSO VENERA (RSSVNR66S65C351G), domiciliazione telematica in atti r.g. n. 24778 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore:
C. Valle -controricorrenti - nonchécontro CONDOMINIO DI VIA MANDORLE N.RI 18/20ACIREALE, in persona dell’amministratore in carica domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato BARBAGALLO BARBAGALLO FRANCESCO (BRBFNC44S30I098G), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro RUSSO ROSARIO -intimato - avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.16061/2023 depositata i l 07/06/2023 ; r.g. n. 24778 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore:
C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Giuseppe Catanzaro propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 16061 del 7/06/2023 di questa C orte con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria, lamentando avere la Corte erroneamente dichiarato improcedibile l’impugnazione per omesso deposito, da parte dei ricorrenti Catanzaro e Russo, della copia notificata della sentenza della Corte d’appello di Catania, condannandoli alle spese del giudizio.
Rispondono, con separati controricorsi: il Condominio i n Acireale, via delle Mandorle, nn. 18/20; il Condominio in Acireale, via delle Mandorle, n. 16; Rosario Pulvirenti, Salvatore Di Maria e Vincenza Leonardi. Rosario Russo è rimasto intimato. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. I contro ricorrent i Pulvirenti, Di Maria e Leonardi ha nno depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE Non rileva il mancato coinvolgimento in questa sede dell’altro originario ricorrente, atteso l’esito del presente ricorso ed applicati i principi elaborati da Cass. Sez. U. n. 6826 del 22/03/2010 (Rv. 612077 -01) e successive. Il Condominio di via delle Mandorle n. 18/20 non è ritualmente costituito in giudizio, in quanto l’avvocato Francesco Barbagallo Barbagallo non risulta essere iscritto all’Albo speciale dei difensori dinanzi alla Corte di cassazione: ciò che implica anche la doverosa segnalazione del fatto ai titolari dell’azione penale e disciplinare.
Va premesso che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, sono consolidati i principi sull’esatta r.g. n. 24778 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle configurazione dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.: basti, al riguardo, rinviare alla motivazione sul punto resa da Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013 (ove ampi e compiuti riferimenti e richiami giurisprudenziali). Il primo motivo di ricorso per revocazione deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 391 bise 395, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli del codice di rito, nonché degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c. difetto di motivazione, nullità del procedimento e della ordinanza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il motivo è infondato, in quanto in atti non risultava depositata la relata di notifica della sentenza della Corte d’appello di Catania che i ricorrenti Catanzaro e Russo dichiaravano essere stata loro notificata. Il ricorrente Catanzaro ha, in una con il ricorso per revocazione, depositato lo stesso atto che dichiara essere stato depositato con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania: da detta documentazione non risulta comunque la relata di notifica, la quale, in ipotesi di notifica telematica, è il messaggio di posta elettronica con cui essa è stata eseguita.
Tanto ha reso, come correttamente dichiarato da questa Corte con l’ordinanza impugnata per revocazione, l’impugnazione improcedibile (Sez. U n. 9005 del 16/04/2009 e seguenti ) ; d ’ altra parte (Cass. n. 10517 del 21/05/2015 (Rv. 635606 - 01 ) , neppure è stata fornita la prova della presenza della copia notificata nel fascicolo di alcuna delle part i al momento della qui gravata decisione, in base ad elementi che non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall’indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte interessata a dimostrare r.g. n. 24778 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore:
C. Valle un diverso contenuto della sua produzione. D’altra parte, nella qui gravata ordinanza l’argomentazione specifica sull’inammissibilità di ogni motivo integra motivazione aggiuntiva e non già incidentale, sicché varrebbe – risultando insindacabile, poiché riferita a giudizi sugli atti, la valutazione di inidoneità dei meri richiami – di per sé sola a rendere non decisivo ogni eventuale errore al riguardo. Il secondo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. , poiché, in conseguenza dell ’ improcedibilità , i ricorrenti Catanzaro e Russo sono stati i llegittimamente condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Il motivoè inammissibile, perché non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di res sperata, conseguente all’accoglimento del ricorso, presentandosi, così, alla stregua di un “ non motivo ” (Cass. n. 17330 del 31/08/2015; Cass. n. 22478 del 24/09/2018; Cass. n. 34412 del 23/11/2022). Il ricorso, per i profili di infondatezza del primo motivo, deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dei controricorrenti ritualmente costituiti e, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di Rosario Russo, che non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità e del Condominio di via delle Mandorle n. 18/20 che si è costituito con controricorso predisposto e firmato da un difensore l’avvocato Francesco Barbagallo Barbagallo non abilitato, a quanto risulta dal sito del Consiglio nazionale Forense, a stare in giudizio dinanzi a questa Corte. r.g. n. 24778 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle La decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore de i controricorrenti Pulvirenti, Di Maria e Leonardiin Euro 5.500,00 e in favore del condominio di via delle Mandorle n. 16 in Euro 4.300,00 , oltre , su detti importi per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di