Ordinanza — n. 7332/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 02525 /20 2 2 R.G., proposto da Annamaria Sollecito; rappresentat a e difes a dall’Avv. Ugo Della Monica (pec: a vvugodellamonica@pec.ordineforense.salerno.it), in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Condominio “Esperia”, ubicato in Chieti, Viale Europa, n. 5, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Bologna ( pec: avvmarcobologna@pec.ordineavvocatichieti.it), in virtù di procura conferita con atto separato, deposita to nel fascicolo telematico ;-controricorrente- nonché di Lorenzo Crastia, Francesca Crastia, eredi di Ottavio Tavani ; rappresentati e difesi dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2909 c.c, art. 115 , comma 1 c.p, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7332/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte aquilana propone ricorso per cassazioneAnnamaria Sollecito, sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso Lorenzoe Francesca Crastia. Rispondealtresì con distinto controricorso il Condominio “ Esperia ” . Nonsvolgono difese in sede di legittimità, benché intimati, Chiara Angelini e la Curatelafallimentare di Maria Vincenzo A ngelini. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 02525 /20 2 2 R.G., proposto da Annamaria Sollecito; rappresentat a e difes a dall’Avv. Ugo Della Monica (pec: a vvugodellamonica@pec.ordineforense.salerno.it), in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Condominio “Esperia”, ubicato in Chieti, Viale Europa, n. 5, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Bologna ( pec: avvmarcobologna@pec.ordineavvocatichieti.it), in virtù di procura conferita con atto separato, deposita to nel fascicolo telematico ;-controricorrente- nonché di Lorenzo Crastia, Francesca Crastia, eredi di Ottavio Tavani ; rappresentati e difesi dall’Avv.
Alessandro De Iuliis, (pec: alessandrodeiuliis@pecordinevvocatichieti.it), in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto al controricorso; -controricorrenti- e di Chiara Angelini; Curatela del Fallimento di Maria Vincenzo Angelini; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 1705/2021della CORTE d’APPELLOdell’AQUILA,depositata il 17 novembre 2021, notificata il 25 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . FATTI DI CAUSA 1.Con citazione del 23 maggio 2014, Ottavio Tavani, proprietario di un appartamento ubicato al sesto piano del Condominio “Esperia”, situato a Chieti, in Viale Europa n.5, all’esito di un ATP che aveva accertato la sussistenza di infiltrazioni dalle unità immobiliari poste ai piani settimo e ottavo, convenne in giudizio risarcitorio e riparatorio dinanzi al Tribunale di Chieti la proprietaria di tali un i tà, Chiara Angelini, oltre allo stesso Condominio.
Nella contumacia della prima, si costituì il secondo, eccependo il propriodifetto di legittimazione passiva , sul l’assunto che i locali siti al settimo e ottavopiano erano distinti catastalmente in tre diverse unità immobiliari, una parte delle quali era nella nuda proprietà di Chiara Angelini, mentre l’altra parte era nella proprietàdi Annamaria Sollecito e Maria Vincenzo Angelini (dichiarato fallito nel 2010) , i quali erano anche usufruttuari della quota oggetto della nuda proprietà di Chiara Angelini. Espletata un a prova per testimoni e una CTU, Il Tribunale, con sentenzanon definitiva 31 maggio 2018, n.231, rigettò la domanda nei confronti del Condominio e con successiva ordinanza ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AnnamariaSollecito e del Fallimento di Maria Vincenzo Angelini , cui l’attore estese la domandarisarcitoria e riparatoria .
Con sentenza definitiva 3 dicembre 2019, n. 767, il Tribunale di Chietidichiarò inammissibile la domanda nei confronti del Fallimento, in quanto essa avrebbe dovuto proporsi dinanzi al Giudice Delegato , secondo il rito previsto dalla legge fallimentare; accertò la solidale responsabilitàdi Chiara Angelini e di Annamaria Sollecitoe le condannò al pagamento, in favore dell’attore, della somma di E uro 31.415,70, oltre interessi, nonché all’esecuzione , sugli immobili, del le opere necessarie a prevenire ulteriori infiltrazioni, secondo quanto stabilito dalla CTU; rinnovò, infine, la pronuncia di rigetto delle domande formulate dall’attorenei confronti del Condominio.
2. La decisione del Tribunale teatino è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, con sentenza 17 novembre 2021,n. 1705, pronunciando nel contraddittorio di Lorenzo Crastia e Francesca Crastia ( costituiti si quali eredi dell’attore Ottavio Tavani), nonché del Condominio “Esperia”,e nellacontumacia di Chiara Angelini e della Curatela fallimentare , ha rigettato l ’ appello proposto daAnnamaria Sollecito. La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi:I-la pronuncia di rigetto della domanda dell’ originario attore nei confronti del Condomin i o, c ontenuta nella sentenza non definitiva n. 231 del 2018,non era stata impugnata dall’appellante , sicché su tale sentenzae sul giudizio di irresponsabilità del C ondominio era sceso il giudicato;
II- la doglianza secondo la quale la condanna solidale dell’appellante e di C hiara Angelini non avrebbe tenuto conto della circostanza che degli appartamenti ubicati al settimo e ottavo piano (distinti catastalmente in tre propri e tà) Chiara An g elini era nuda proprietaria soltanto per una parte mentre la parte restante era di proprietà di Anna Maria Sol l ecito e Maria Vicenzo Angelini, pure usufruttuari del l a qu o ta della prima (circostanza da cui sarebbe derivata l’implicazione che Anna maria Sollecito e Chiar a Angelini non avrebbero potuto essere condannate al ristoro dell’intero danno, comprensivo della parte imputabile alla proprietà di M aria Vincenzo Angelini), era infondata , atteso, da un lato, che nei confronti del danneggiato tutti i responsabilidel danno (proprietari ed usufruttuari) erano coobbligatiin solido e considerato, dall’altrolato, che in relazione ai rapporti interni tra i coobbligati non risultava esser e stata tempestivamente formulata alcun a domanda tesa all a graduazione delle colpe e che essa domanda non poteva essere proposta per l a primavolta in grado d’appello;
III- l’ eccezione relativa all’ indisponibilità dei locali da parte di Annamaria Sollecito per e ffetto del f allimento di M aria Vincenzo Angelini era restata allo stato di mera allegazione difensiva ed era comunque contra d detta dal dato processualmente acquis i to che l’appellante era usufruttuariadegli appartamenti posti a i pian i superiori rispetto a quelloin cui era ubicato l’appartamento dell’originario attore;IV- non era quindi fondata la deduzione circa l’impossibilità di eseguirei lavori di manutenzione e di riparazione per indisponibilità dei locali, dovendo tra l’altro ritenersi che eventuali questioni relative all’esecuzione di tali lavori andavano poste dinanzi al giudice dell’esecuzione.
3. Avverso la sentenza della Corte aquilana propone ricorso per cassazioneAnnamaria Sollecito, sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso Lorenzoe Francesca Crastia. Rispondealtresì con distinto controricorso il Condominio “ Esperia ” . Nonsvolgono difese in sede di legittimità, benché intimati, Chiara Angelini e la Curatelafallimentare di Maria Vincenzo A ngelini. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte.
I controricorrentiLorenzo e Francesca Crastia e il controricorrente Condominio “Esperia”hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo è denunciata «illegittimità della sentenza impugnataper violazione d i legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Violazione e falsaapplicazione art. 2909 c.c.». La ricorrente censura la gravata sentenza nel la parte in cui ha statuito che su l la pronuncia di rigetto della domanda proposta dall’originario attore nei confrontidel Condominio era sceso il giudicato perché la sentenza nondefinitiva n. 231 del 2018 , in cui tale pronuncia era contenuta,non era stata da lei impugnata.
Annamaria Sollecito sostiene che la Corte d’appello avreb be omesso di considerare che la predetta sentenza non definitiva era stata emessa prima della sua chiamata nel processo, sicché essa non era stata parte del rapporto processuale definito con tale sentenza e non era quindi né vincolata dalle sue statuizioni, né legittimata ad impugnarla. 1.2. Con il secondo motivo è denunciata « illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione art. 115 , comma 1 c.p.c.».
Sulla premessache, a i sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita, Annamaria Sollecito sostiene che , nella fattispecie, diversamente da quanto reputato dalla Corte territoriale (secondo cui «non sarebbe stata specificata la propr ietà ric onducibile alla Angelini »), era stata invece debitamente doc umentata « la proprietàriconducibile al soggetto fallito e per esso alla Curatela », con la conseguenza che essa ricorrente no n avreb be po tuto essere chiamataa rispondere « per le infiltrazioni scaturenti da detta parte di edificio», tanto più che risultavaaltresì provata l’ avvenuta sistematica eliminazione, da parte di Maria Vincenzo Angelini, delle infiltrazioni verificatesi prima della sua dichiarazione di fallimento, mentre solo dopo tale dichiarazione era venuta meno la manutenzione degli immobili. 2.I due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, poiché le doglianze con esse veicolate non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata , mentre va correttain via integrativa la motivazione di quest’ultima , il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384, ultimo comma,cod. proc. civ.). 2.1.Il rilievo circa il passaggio in giudicato, anche nei confronti di AnnamariaSollecito, della pronuncia di rigetto della domanda proposta dall’originarioattore nei confronti del Condominio è corretto, in quanto tale pronuncia, come risulta anche dal ricorso (pag.4), sebbene fosse stata resa con la sentenza di primo grado non definitiva n.231/2018, erastata tuttavia ribadita anche in quella definitiva n. 767/2019 ( cfr. la motivazione di tale sentenza –pagg. 5-11 – nonché il suo dispositivo –pag.18) e in quanto essa statuizione ( evidentemente emessa anche in confronto di Annamaria Sollecito a definizione del giudizio in cui era stata ritualmente chiamata) non risulta essere stata specificamente impugnata con l’atto d’appello. 2.2.La pronuncia di condanna in solido al risarcimento del danno emessa nei confronti di ChiaraAngelini (nuda proprietaria di una parte dei locali posti ai piani superio ri rispetto a quell o interessat o dall e infiltrazioni) e di Annamaria Sollecito ( us ufruttuaria dell a medesima parte, nonché proprietaria, insieme a M aria Vicenzo Angelini, della parte residua) ha trovato fondamento,non già nella reputata mancata specificazionedella parte di proprietà riferibile a Chiara Angelini e di quella riconducibileal soggetto fallito (e, per esso, alla Curatela ) , bensì nell’accertamento di merito circa la cooperazione colposa di tutti i soggetti, titolaridi diritti di proprietà ed usufrutto sugli immobili situati ai pian i superior i rispetto a quelli interessati dalle infiltrazioni , nel la produzione del danno complessivamente sofferto dall’attore.
Accertata l’imputabilitàdel fatto dannoso al concorso di tutti questi soggetti, essi correttamente sono sta t i condannati in s o lido al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli ( salva la pr o n uncia di mero rito pure correttamente emessa in confronto del la Curatela fallimentare, stante la regolaper cui ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice 8 delegato, con conseguente improcedibilità delle domande proposte in violazionedi tale rito: artt. 52, secondo comma, e 93 legge fall. ).
Invero, trova applicazione anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris , secondo il quale, nel lato esterno dell’obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per l’adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o cor resp onsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l’intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt. 2055,primo comma , e 1292 cod. civ.). La Corte d’appello non solo ha fattocorretta applicazione di questa regola ma ha anche – altrettanto correttamente – precisato che la divisione del carico della prestazione risarcitoria nei rapportiinterni tra i soggetti responsabili (nella misura determinata dalla gra vità delle rispettivecolpe e d ell ’entità delle conseguenze derivatene: art. 2055, secondo comma, cod. civ.) avrebbe postulatouna domanda di regresso nonproponibile per la prima vo l ta in appello .
Al riguardo giova infatti ricordare che la legittimazione alla domandadi regresso – ad onta del rigoroso disposto testuale dell’art.1299 cod. civ. – non presuppone necessariamente l’avvenuto pagamentodel debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell’esito positivodell’azione intrapresa d al danneggiato (Cass. 11/03/1998 n. 2680; Cass. 13711/2002, n.15930; Cass. 19/05/2008, n. 12691). Tuttavia, la domanda di regresso –e, più in generale, quella diretta all’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene – per un verso , deve essere proposta espressamente dal res ponsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può invece ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. 20/12/2018, n.32930) ; per a l tro verso, resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (art. 345 c o d . proc. civ.) talchénon può essere proposta, ex novo, in grado d’appello. 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile .
4. L e peculiari vicende processuali della controversia (caratterizzata, in particolare, nel giudizio di primo grado, dall’emissione di una sentenza non definitiva di rigetto della domanda formulata nei confronti di uno dei consorti e dalla successiva estensione del rapporto processuale nei confronti di altri) giustificano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese del giudizio di legittimità. 5.La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor