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Decreto — n. 7307/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7307/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18926/2024 R.G. proposto da : CATTOGLIO DELIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso, al momento del deposito del ricorso,dall’avvocato Andrea Pianta (PNTNDR74T05E333G); -ricorrente- contro RED SEA SPV srl, e per essa Prelios Credit Solutions spa, che la rappresenta in forza di procura rilasciata da Prelios Credit Servicing spa,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BORCHI FABRIZIO ; (BRCFRZ60S26D969Z); -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOC.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 85 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7307/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CATTOGLIO DELIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso, al momento del deposito del ricorso,dall’avvocato Andrea Pianta (PNTNDR74T05E333G); -ricorrente- contro RED SEA SPV srl, e per essa Prelios Credit Solutions spa, che la rappresenta in forza di procura rilasciata da Prelios Credit Servicing spa,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BORCHI FABRIZIO ; (BRCFRZ60S26D969Z); -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOC.

Parole chiave

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opposizione opposizione tardiva eccezione di incostituzionalità intervenuta prescrizione controprogetto sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
COOP., EQUITALIA NORD SPA, CILIA ROSALBA; -intimate- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.160/2024depositata il 08/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 16/12/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 85 cod. proc. civ
e comunicata alle partiil 30/01/2025; Visto che la rinuncia al mandato del difensore del ricorrente, depositato in data 08/03/2025, non lo esenta dall’onere di continuare ad espletare la difesa fino alla sua sostituzione (art. 85 cod. proc. civ.);
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18926/2024 R.G. proposto da : CATTOGLIO DELIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso, al momento del deposito del ricorso,dall’avvocato Andrea Pianta (PNTNDR74T05E333G); -ricorrente- contro RED SEA SPV srl, e per essa Prelios Credit Solutions spa, che la rappresenta in forza di procura rilasciata da Prelios Credit Servicing spa,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BORCHI FABRIZIO ; (BRCFRZ60S26D969Z); -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOC.

COOP., EQUITALIA NORD SPA, CILIA ROSALBA; -intimate- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.160/2024depositata il 08/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 16/12/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30/01/2025; Visto che la rinuncia al mandato del difensore del ricorrente, depositato in data 08/03/2025, non lo esenta dall’onere di continuare ad espletare la difesa fino alla sua sostituzione (art. 85 cod. proc. civ.);

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per sua tardività (risultando depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avutasi il 31/07/2024: non applicandosi la sospensione feriale dei termini nelle opposizioni esecutive), con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrentee impossibilità di liquidare alcunché a tale titolo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec