Ordinanza — n. 7263/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7gennaio 2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA Gli odierni ricorrenti – medici che avevano conseguito la specializzazione tra il 1984 e il 199 5 – convennero in giudizio le amministrazioni statali indicate in epigrafe ( nonché le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma) per sentirle condannare alla corresponsione della somma di € 11.103,82 (o, in subordine, € 6.713,94), a titolo di remunerazione per l’attività svolta (secondo la previsione di cui alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, successivamente coordinate dalla direttiva 93/16/CEE) ovvero, in subordine,di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive medesime (o di indennizzo per arricchimento senza causa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 c.p, art. 10 Cost, art. 360 c.p, art. 2935 c.c, art. 370 c.p; Ordinanza — n. 7263/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Evidenzia, inoltre, il Tomassini, come la condizione di incertezza preclusiva (ai sensi dell’art. 2935 c.c.) del decorso della prescrizione si fosse protratta ben oltre il 1999, essendo stati emanati i decreti ministeriali attuativi solo nel 2007.
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025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6081/2024 R.G. proposto da : AMBROSIO MARIA ROSARIA, ANTONA CARLO, ARENA GIUSEPPE, , BAGNI ALBERTO, COLLESI ANTONELLA, CARLA' GIOVANNI, CARRETTI CATIA, BALDASSARRI PAOLO, TAGLIAVINI CHIARA, CONCI PAOLO, BONACCORSI GLORIA, CATTELAN CHIARA, BERNUZZI GINO, BURIANI GIANNI, CHIRIACO' GRAZIELLA, CHIESI ANNALISA, BONDAVALLI MASSIMO, CAVEDONI ALESSANDRA, TAGLIAVINI GIULIA, BALUGANI MARINA, FRISONI MARIA NADEYDA BEATRICE, DITOMMASO MARCO, FARINELLI ROBERTO, DREI ANDREA, FIORANI CLAUDIA, DE PASCALIS ROSALBA, FAUSTINI FUSTINI MARCO, DEL BIANCO DANILO, FURIA PAOLA MARIA, DANELLI GIORGIO FRANCESCO, FABBRI FAUSTO, DEGL'INNOCENTI GINO, CONTI MASSIMO, MORACHIOLI NADIA, MORSIANI MIRIA, MENEGHETTI LORIS, LONGHI MONICA, GILMOZZI VITTORIO, GIUBBINI RAFFAELE, LAZZARI AGLI LUIGI ARCANGELO, GRIFA GABRIELE, LODOLINI MAGDA, MONETTI GIUSEPPE, MISELLI MAURIZIO, JORINI MAURO, MALACARNE FRANCO, MAGELLA AMNERIS, LUCCHI ALESSANDRO, MANCINI LUIGI, NALDI STEFANO, PEROLO ANTONELLA, RAVASIO ALESSANDRO, POZZER PIERLUIGI, PELA RICCARDO, PILU GIANLUIGI, PASQUALE ANGELO, RICCI SAVERIO, PERINOTTO PATRIZIA, PETRONE FRANCESCO, NOCENTINI GIOVANNI, PISI PAOLO, PANSINI GIANCARLO, NERI CECILIA, TANNOIA MAURO, SILINGARDI MAURO, RIVARA MARIO, SABADINI GUIDO RENATO, SEMPRINI CESARI GIOELE, RODIGHIERO LUIGI, SILVOTTI MONICA, FERRETTI DONATELLA, SPALLACCI CARLA, ROSSINI FABIO, SQUERI FABRIZIO, STUANI MARCO, FERRETTI RAFFAELLA, SALLADINI GABRIELLA, SACCANI EDDA, SANTI VANNA, VOLTA CARLO ALBERTO, TSIALTAS DEMETRE, TURRINI ERCOLE, TUMIATI BRUNO, VASINI PAOLO, ZOBBI GIANNI, elettivamente domiciliati in Roma, via D .
Chelini n. 5, presso lo studio dell’avv. TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difendeper procure allegate al ricorso; -ricorrenti- contro PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimata- e da TOMASSINI CARLO RINALDO, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Filangieri n. 4, presso lo studio dell’avv. TURCO ALESSANDRO (TRCLSN58E10C349I), rappresentato e difeso dall'avvocato VICICONTE GAETANO (VCCGTN59L10L353E)per procura allegata al ricorso; -ricorrente successivo - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, ALGERI IVANA, BOIARDI GOFFREDA, BELLUZZI GABRIELE, BONACCORSI GLORIA, ANTONA CARLO, ARENA GIUSEPPE, BERNUZZI GINO, BELLELLI VALERIA, BAGNI ALBERTO, BALDASSARRI PAOLO, AMBROSIO MARIA ROSARIA, BARONCIANI DONATELLA, MUCCIARINI SILVIA, ALFARANO MAURO, CARRETTI CATIA, CASELLI ADA, BONDAVALLI MASSIMO, COSTANZUCCI PAOLINO GIUSEPPE ANTONIO, CHIRIACÒ GRAZIELLA, CARLÀ GIOVANNI, BOTTONI LILIANA, CONCI PAOLO, BRASA SILVIA, CARELLA RODOLFO, CATTELAN CHIARA, COLLESI ANTONELLA, CASSI ENRICO, CLEMENTI PAOLA, CISOTTO DINA PAOLA, BURIANI GIANNI, CHIESI ANNALISA, CONTI MASSIMO, CAVEDONI ALESSANDRA, DEGL'INNOCENTI GINO, DITOMMASO MARCO, FAMA GIOVANNI, FAUSTINI FUSTINI MARCO, DE PASCALIS ROSALBA, DEL GOVERNATORE ALESSANDRA, DE BONIS SANDRA, DI BARTOLO PAOLO, FABBRI FAUSTO, DREI ANDREA, DI RUSCIO PAOLO, COUKOS GEORGIOS, DEL BIANCO DANILO, FARINELLI ROBERTO, DALLARI ROSSANO, DANELLI GIORGIO FRANCESCO, LODOLINI MAGDA, GASPARINETTI GIULIANA, JORINI MAURO, LIVERA CARLA, FRANCO GIUSEPPE, FURIA PAOLA MARIA, FERRINI DONATELLA, FRASSINE NADIA, GIULIONI MARCO, GRIFA GABRIELE, GIUBBINI RAFFAELE, FRISONI GIANLUCA, GALASSI MARIA CRISTINA, GILMOZZI VITTORIO, LAMORGESE VITO, LAZZARI AGLI LUIGI ARCANGELO, FRISONI MARIA NADEYDA BEATRICE, GARUTTI PAOLA, LONGHI MONICA, NALDI STEFANO, MONETTI GIUSEPPE, MALACARNE FRANCO, MORACHIOLI NADIA, MAGELLA AMNERIS, NOCENTINI GIOVANNI, MISELLI MAURIZIO, OTTANI FILIPPO, MANCINI LUIGI, NERI CECILIA, MENEGHETTI LORIS, MORSIANI MIRIA, ORLANDI PAOLO, PAGNONI ALESSANDRA, LUCCHI ALESSANDRO, MINERBA VINCENZO, PERINOTTO PATRIZIA, PELA RICCARDO, PIRAS MARIA ANTONIETTA, PASQUALE ANGELO, RAVASIO ALESSANDRO, POZZER PIERLUIGI, PALENGA ROBERTO, PISI PAOLO, PESSINA FABIO, PUSCEDDU GIANFEDELE, PETRONE FRANCESCO, PECORARI GEMMA, PANSINI GIANCARLO, PEROLO ANTONELLA, PILU GIANLUIGI, SACCANI EDDA, SANTI VANNA, FERRETTI RAFFAELLA, SALLADINI GABRIELLA, SCARSO EUGENIA, ROSSINI FABIO, RODIGHIERO LUIGI, RICCI SAVERIO, SELLERI SIMONETTA, SCIOSCIOLI SALVATORE, RIVARA MARIO, SALERNO VINCENZO, FERRETTI DONATELLA, SEMPRINI CESARI GIOELE, SABADINI GUIDO RENATO, VASINI PAOLO, TSIALTAS DEMETRE, VALENTINI GIULIO, BALUGANI MARINA, TANNOIA MAURO, VALENTI SEBASTIANO, SPALLACCI CARLA, SILVOTTI MONICA, STERLICCHIO STEFANIA, STEFANETTI MARCO, SQUERI FABRIZIO, SILINGARDI MAURO, SERRACCHIOLI ALESSANDRA, TASSINARI GIUSTO, STUANI MARCO, TUMIATI BRUNO, TAGLIAVINI CHIARA, TURRINI ERCOLE, TAGLIAVINI GIULIA, VOLTA CARLO ALBERTO, VOSINO FIORENTINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, VANIN PAOLA, ZOBBI GIANNI, FIORANI CLAUDIA -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1718/2023 , depositata il 10/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7gennaio 2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA Gli odierni ricorrenti – medici che avevano conseguito la specializzazione tra il 1984 e il 199 5 – convennero in giudizio le amministrazioni statali indicate in epigrafe ( nonché le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma) per sentirle condannare alla corresponsione della somma di € 11.103,82 (o, in subordine, € 6.713,94), a titolo di remunerazione per l’attività svolta (secondo la previsione di cui alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, successivamente coordinate dalla direttiva 93/16/CEE) ovvero, in subordine,di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive medesime (o di indennizzo per arricchimento senza causa).
Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute. La sentenza fu poi confermata dalla Corte d’appello felsinea. I medici indicati in epigrafe (con capofila Maria Rosaria Ambrosio) hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo . Con autonomo ricorso, articolato in due motivi, la medesima sentenza è stata impugnata da Carlo Rinaldo Tomassini. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato(in data 20 e 22/3/2024) due atti di costituzione “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art.370 comma 1 c.p.c.” Le altre amministrazioni statali e le Università indicate in epigrafe sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, il ricorso proposto da Carlo Rinaldo Tomassini dev’essere riunito a quello precedentemente proposto dai medici difesi dall’avv. Tortorella, in applicazione dell’art. 335 c.p.c. 2.Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella deducono la violazione e falsa applicazione “delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.
Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (…), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per aver fissato il dies a quo della prescrizione nella data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (27/10/1999), vale a dire nel momento in cui l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuazione della fonte comunitaria poteva essere apprezzato come definitivo.
A dire dei ricorrenti, “solo dal 17 maggio 2011 (sentenza 10813/2011) lo Stato, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale” (pag. 17 del ricorso per cassazione). I ricorrenti sollecitano, inoltre, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, cui dovrebbe essere posto il quesito “se alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (pag. 20 del ricorso per cassazione). 3.Con il primo motivo del proprio ricorso, Carlo Rinaldo Tommasini deduce la “violazione e/o errata interpretazione di legge: della l. n. 370/1999, del d.lgs. n. 368/1999, degli artt. 2934, 2935, 2946 c.c., delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CEE”.
Con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, osserva il ricorrente che, “contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, l’atto legislativo del 1999 non ha spiegato alcuna efficacia sulla posizione degli specializzandi che abbiano conseguito il diploma tra il 1983 ed il 1990 e che non abbiano ottenuto alcuna sentenza favorevole del T.A.R. Lazio”, con la conseguenza che “nessun termine prescrizionale è mai iniziato a decorrere per il comparente – se non almeno dal 2007, data di emanazione dei primi decreti attuativi della normativa del 1999 –e, quale successivo necessario corollario, nessun termine è spirato, considerato che la presente azione è stata introdotta nel 2015, in applicazione dell’ordinario termine di prescrizione” (pag. 13 del ricorso per cassazione).
Evidenzia, inoltre, il Tomassini, come la condizione di incertezza preclusiva (ai sensi dell’art. 2935 c.c.) del decorso della prescrizione si fosse protratta ben oltre il 1999, essendo stati emanati i decreti ministeriali attuativi solo nel 2007.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il dr. Tomassini censura la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., per averlo la Corte d’appello condannato, in solido con gli altri appellanti, alla refusione delle spese processuali nei confronti dei ministeri e delle Università sopra indicati, nonostante il giudizio di secondo grado n. 535/2019 r.g. fosse stato instaurato (da lui e dagli altri appellanti) unicamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, essendosi spontaneamente costituite le altre parti ai fini dell’integrazione del contraddittorio (laddove, invece, esse erano state citate nel distinto giudizio n. 503/2019, poi riunito al n. 535/2019).
5. Il primo motivo di ricorso articolato dal dr. Tomassini e l’ unico motivoproposto dai ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella (che possono esaminarsi congiuntamente, attesane la sostanziale identità) sono inammissibili exart. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte(inaugurata dalle sentenze “gemelle” nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), alla cui stregua “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (Cass., n. 1589/2020;
Cass., n. 16452/2019; Cass., n. 13758/2018; Cass., n. 23199/2016; Cass., n. 6606/2014). Nella motivazione della recente Cass., n. 29334/2024 si legge: “né potrebbe sostenersi che il leading casedel 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (v. tra le tante Cass. 31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass.
Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria”. Le argomentazioni a sostegno di questa soluzione sono state ulteriormente ribadite da Cass., n. 28130/2022 (con la quale la Terza sezione si è pronunciata, in pubblica udienza, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 9101/2022, citata dal Tomassini a pag. 15 del proprio ricorso per cassazione), nonché da Cass., n. 31320/2022;
Cass., n. 3284/2023; Cass., n. 12815/2023; Cass., n. 14478/2023; Cass., n. 14618/2023; Cass., n. 21883/2023; Cass., n. 15097/2024; Cass., n. 18450/2024; Cass., n. 26516/2024. La soluzione che individua il dies a quo della prescrizione ne l 27 ottobre 1999 è stata fatta propria, peraltro, anche dalle Sezioni unite di questa Corte,nella sentenza n. 17619 del 2022. Quanto alla richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, occorre ribadire che, “in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione inordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione” (Cass., n. 39421/2021); e ancora, che “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito di giurisdizione)” (Cass., n. 13343/2022).
Si legge ancora, nella motivazione della già citata Cass., n. 29334/2024, che “non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione”.Anche nella già citata sentenza delle Sezioni unite n. 17619 del 2022, si era già pun tualizzato che “neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, Danske Slagterier, emerge un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria (…)”. 6.Il secondo motivo di ricorso proposto dal Tomassini è fondato.
Dalla sentenza impugnata (pag.
8) risulta che il giudice di prime cure aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e delle Università convenute. Tale statuizione era stata impugnata dalla sola Silvia Mucciarini, mentre gli altri appellanti avevano rivolto le proprie conclusioni nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri(unico soggetto cui avevano notificato l’atto introduttivo del processo di secondo grado). In applicazione del principio di causalità (che governa il regolamento delle spese processuali), non era consentito, dunque, far gravare sul soccombente l’onere delle spese relative a parti non necessarie del processo, costituitesi in virtù di una propria discrezionale opzione (si veda Cass., n. 7401/2016, alla cui stregua il principio di causalità opera “se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande”).
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.,nella parte in cui ha posto a carico anche del Tomassini l’onere solidale delle spese sostenute dai Ministeri e dalle Università più volte richiamati.
7. Nonostante sia stato depositato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., l’atto di costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (per il suo contenutoe la sua stessa “autodefinizione ”) non integra un controricorso, sicché non vi è luogo a liquidazione delle spese nel rapporto processuale tra i ricorrenti e tale parte. Con riferimento all’accoglimento del motivo di ricorso del Tomassini , non essendo dipesa la statuizione cassata da un comportamento delle dette parti e non avendo nemmeno esse resistito, il Collegio ritiene giustificata la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto tra lo stesso e le amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio, cui il motivo si riferisce.
P.Q.M.
La Corte, riunito al ricorso principale il ricorso successivo, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso successivo di Carlo Rinaldo Tomassini; accoglie il secondo motivo di talericorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado, sostenute da i Ministeri e dalle Università; compensa le spese di questo giudizio di legittimità nel rapporto processuale fra il Tomassini e tali amministrazioni. Nulla sulle spese del processo di legittimità, relativamente al ricorso principale e a quello successivo, nel rapporto processuale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito