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Ordinanza — n. 7244/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7244/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7244/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il sig. Maurizio De Matteo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3302/2021. Il sig. Giuseppe Perrella resiste con controricorso. Considerato che: Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza il ricorrente principale hadepositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito controparte. Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 7244/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il sig. Maurizio De Matteo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3302/2021. Il sig. Giuseppe Perrella resiste con controricorso. Considerato che: Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza il ricorrente principale hadepositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito controparte. Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27288/2021 R.G. proposto da : DE MATTEO MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SARNO SABINO ANTONINO; -ricorrente- contro PERRELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI rappresentato e difeso dall'avvocato PACILIO CIRO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3302/2021depositata il 13/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:

1. Il sig. Maurizio De Matteo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3302/2021. Il sig. Giuseppe Perrella resiste con controricorso. Considerato che:

2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza il ricorrente principale hadepositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito controparte. Trattasi di rinuncia rituale, soddisfacente le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., dovendo pertanto dichiararsi il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinunzia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema