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Ordinanza — n. 7232/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7232/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7232/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4818/2022 proposto da: RINALDO GAGLIANONE, AGOSTINO GAGLIANONE e GIUSEPPE GAGLIANONE, quali eredi di ANTONIO GAGLIANONE, rappresentati e difesidall’avv.to CORRADO DE MARTINI (corrado.demartini@pec.it); -ricorrenti - contro FRANCOPANNUNZIO, rappresentato e difeso dall’avv.to ALFREDO IRTI (alfredoirti@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - e SIMONA DI BELLA, LEONARDO LEPRI, LUDOVICO LEPRI; GIANNI D’ALÌ;SIMONE SALVI; PIERLUIGI AMBROSONE; -intimati - Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7232/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4818/2022 proposto da: RINALDO GAGLIANONE, AGOSTINO GAGLIANONE e GIUSEPPE GAGLIANONE, quali eredi di ANTONIO GAGLIANONE, rappresentati e difesidall’avv.to CORRADO DE MARTINI (corrado.demartini@pec.it); -ricorrenti - contro FRANCOPANNUNZIO, rappresentato e difeso dall’avv.to ALFREDO IRTI (alfredoirti@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - e SIMONA DI BELLA, LEONARDO LEPRI, LUDOVICO LEPRI; GIANNI D’ALÌ;SIMONE SALVI; PIERLUIGI AMBROSONE; -intimati - Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Parole chiave

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dichiarazione mendace rappresentanza senza poteri false indicazioni su attività commerciali falsificazione dei pesi e delle misure titoli falsificati indipendenza fittizia
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4818/2022 proposto da: RINALDO GAGLIANONE, AGOSTINO GAGLIANONE e GIUSEPPE GAGLIANONE, quali eredi di ANTONIO GAGLIANONE, rappresentati e difesidall’avv.to CORRADO DE MARTINI (corrado.demartini@pec.it); -ricorrenti - contro FRANCOPANNUNZIO, rappresentato e difeso dall’avv.to ALFREDO IRTI (alfredoirti@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - e SIMONA DI BELLA, LEONARDO LEPRI, LUDOVICO LEPRI; GIANNI D’ALÌ;SIMONE SALVI; PIERLUIGI AMBROSONE; -intimati - Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 8224/2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata in data 14/12/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/2/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 14/12/2021, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato Antonio Gaglianone a tenere indenne Gianni D’Alì da quanto da quest’ultimo dovuto a titolo di risarcimentodei danni in favore di Leonardo Lepri e Ludovico Lepri - rappresentatinei giudizi di merito dalla madre Simona Di Bella (quali eredi di Cesare Lepri) - avendo gli stessi subito l’evizione di un bene immobileche Cesare Lepri aveva acquistato da Gianni D’Alì, il quale, a suavolta, ne aveva ricevuto la proprietà dalla Montecalcaro s.r.l della qualeil Gaglianone era legale rappresentante; evidenziava la corte territoriale come l’evizione lamentata dagli eredi di Cesare Lepri era stata promossa e ottenuta da Simone Salvi che, in qualità di assuntore del fallimento della Edil GS s.r.l. (società proprietaria originaria dell’immobile oggetto del presente giudizio), si erareso cessionario degli effetti dell’azione revocatoria che gli organi fallimentari della Edil GS s.r.l. avevano vittoriosamente esperito nei confronti di tutti i successivi proprietari dell’immobile in esame e, conseguentemente,da ultimo, degli eredi di Cesare Lepri, a danno dei qualiera stato eseguito il definitivo spossessamento del bene; ciò posto, la corte d'appello ha rilevato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva condannato Antonio Gaglianonea tenere indenne il D’Alì da quanto da quest’ultimo dovuto a titolo risarcitorio in favore degli eredi di Cesare Lepri, essendosi il Gaglianone reso personalmente responsabile di una falsa Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri dichiarazione, resa dinanzi al notaio rogante l’atto di compravendita dallaMontecalcaro s.r.l. al D’Alì, circa l’asserita libertà, da ogni peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole, dell’immobile ceduto, così propiziandoil pregiudizio economico da ultimo subito dal Lepri e dai suoieredi; al riguardo, decidendo sul motivo d’appello proposto dal Gaglianone - che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta in sede di manleva dal D’Alì (sul presupposto che l’immobile era stato ceduto al D’Alì, non già dal Gaglianone in proprio, bensì dallo stesso in qualità di legale rappresentante della Montecalcaro s.r.l., in tale qualità essendo intervenuto,dinanzi al notaio, per la cessione dell’immobile) - la corte territorialeha rilevato come il Gaglianone non avesse in realtà eccepito ilproprio difetto di legittimazione passiva, bensì, più esattamente, il propriodifetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dal D’Alì, sì che le relativa eccezione, attenendo al merito della controversia,doveva ritenersi tardivamente proposta oltre i termini di preclusione stabiliti dalla legge; e tanto, in ogni caso, in presenza di unadecisione del primo giudice pienamente corretta nel merito, avuto riguardo al carattere colpevole, e dunque illecito, dell’attestazione di libertàda pesi del bene negoziato personalmente resa dal Gaglianone dinanzial notaio rogante; avverso la sentenza d’appello, Rinaldo Gaglianone, Agostino Gaglianonee Giuseppe Gaglianone, quali eredi di Antonio Gaglianone nellemore deceduto, propongono ricorso per cassazione sulla base di ununico d’impugnazione;

Franco Panunzio (notaio rogante l’atto di trasferimento dell’immobile dedotto in giudizio dalla Montecalcara s.r.l. al D’Alì) resistecon controricorso;Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Simona Di Bella, Leonardo Lepri, Ludovico Lepri; Gianni D’Alì; SimoneSalvi e Pierluigi Ambrosone (quest’ultimo quale notaio rogante l’attodi trasferimento dell’immobile dal D’Alì al Lepri) non hanno svolto difesein questa sede; iricorrenti e Franco Panunzio hanno depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, gli eredi di Antonio Gaglianone censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 167 e 345 c.p.c., nonché per violazione delleregole e dei principi in relazione alle difese con cui si contesta la titolaritàdal lato passivo nel rapporto processuale dedotto in giudizio (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto tardiva l’eccezione proposta dal Gaglianone in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, pur quandointerpretata tale eccezione come questione attinente al merito dellacontroversia (e, segnatamente, come contestazione della propria titolaritàdal lato passivo nel rapporto processuale dedotto in giudizio dalD’Alì), la stessa non avrebbe potuto ritenersi soggetta ai limiti di preclusione rilevati dal giudice d’appello, trattandosi di una contestazioneavanzata nei confronti dei presupposti stessi dell’azione dimanleva esercitata dal D’Alì e, pertanto, materia di un’eccezione in senso lato, come tale destinata a sfuggire ai limiti di preclusione impostidal disciplina processuale; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come la corte territoriale, dopo aver rilevato la tardivitàdell’eccezione sollevata dal Gaglianone in ordine alla propria carenzadi titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dal D’Alì, abbia comunque ribadito come, nel merito, la domanda di manleva proposta dal D’Alì dovesse ritenersi in ogni caso fondata, avendo il Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri primo giudice evidenziato il carattere illecito della dichiarazione rilasciatadinanzi al notaio Pannunzio dallo stesso Gaglianone circa la libertàdell’immobile negoziato da gravami di ogni natura; e ciò, nella pienaconsapevolezza (quale legale rappresentante della Montecalcaro s.r.l.)che il bene immobile de quo fosse stato precedentemente attinto dauna domanda revocatoria, sì che lo stesso non poteva non essere pienamente a conoscenza che la propria dichiarazione di libertà del bene si era sostanziata in una dichiarazione falsa (cfr. pag. 8 della sentenzad’appello); ladecisione del giudice d’appello, pertanto, risulta fondata su una dupliceratio decidendi : la prima, di carattere processuale , relativa alla tardivitàdell’eccezione concernente la pretesa carenza di titolarità del rapporto processuale in capo al Gaglianone; la seconda, d’indole sostanziale, relativa alla fondatezza in ogni caso della domanda di manleva del D’Alì riferita al carattere illecito della dichiarazione rilasciatadinanzi al notaio Pannunzio dallo stesso Gaglianone circa la libertàdell’immobile negoziato ; al riguardo, è appena il caso di rilevare come la seconda ratio decidendi(di carattere sostanziale), nella misura in cui ha ribadito la correttezza della decisione del primo giudice circa la fondatezza, nel merito,della domanda di manleva del D’Alì, deve ritenersi tale da aver implicitamentericonosciuto l'effettiva titolarità, in capo al Gaglianone, dellato passivo del rapporto processuale dedotto in giudizio ; ciòposto, non avendo gli odierni ricorrenti (in qualità di eredi di Antonio Gaglianone) censurato tale seconda ratio decidendi (e, dunque, non avendo censurato l’implicito riconoscimento della titolarità, in capo al Gaglianone, del lato passivo del rapporto processuale), la doglianza in esame deve ritenersi inammissibile, siccome proposta in carenza d’interesse processuale, avuto riguardo Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 4818/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri all’intervenuto giudicato interno sull’effettiva sussistenza di detta titolarità; in t h ema , varrà richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale , q ualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazionedella decisione stessa (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 5102del 26/02/2024, Rv. 670188 - 01) ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Cameradi consig