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Decreto — n. 7227/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7227/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7227/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19090/2024 R.G. proposto da : DELLE DONNE LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato POLCHI RODOLFO (PLCRLF42T05H501Z) -ricorrente- contro CREDIT FACTOR S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MASOTTI GIULIO (MSTGLI56D05G765T) -controricorrente- nonchécontro DOVALUE S.P.A., PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. -intimate- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3858/2024 depositata il 30/05/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7227/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DELLE DONNE LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato POLCHI RODOLFO (PLCRLF42T05H501Z) -ricorrente- contro CREDIT FACTOR S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MASOTTI GIULIO (MSTGLI56D05G765T) -controricorrente- nonchécontro DOVALUE S.P.A., PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. -intimate- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3858/2024 depositata il 30/05/2024;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario versamento dell'anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale pagamento a contanti del saldo ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19090/2024 R.G. proposto da : DELLE DONNE LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato POLCHI RODOLFO (PLCRLF42T05H501Z) -ricorrente- contro CREDIT FACTOR S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MASOTTI GIULIO (MSTGLI56D05G765T) -controricorrente- nonchécontro DOVALUE S.P.A., PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. -intimate- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3858/2024 depositata il 30/05/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/01/2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso