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Decreto — n. 7223/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7223/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7223/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18726/2024 R.G. proposto da : BASILE CARMELO TINDARO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERIFRANCESCO (RGGFNC69L24F158U) -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMAROTO NUNZIO (CMMNNZ51R07F158F) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 565/2024depositata il 12/06/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7223/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BASILE CARMELO TINDARO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERIFRANCESCO (RGGFNC69L24F158U) -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMAROTO NUNZIO (CMMNNZ51R07F158F) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 565/2024depositata il 12/06/2024.

Parole chiave

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anticipi delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive estensione della procedura rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18726/2024 R.G. proposto da : BASILE CARMELO TINDARO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERIFRANCESCO (RGGFNC69L24F158U) -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMAROTO NUNZIO (CMMNNZ51R07F158F) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 565/2024depositata il 12/06/2024.

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 29/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va chiesta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom