Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7220/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7220/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties involved were the Di Patrizio family and their legal representatives against Generali Italia and Cattolica Assicurazione, challenging a second-instance judgment. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the case and awarding costs to the opposing side.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the contrarecurrence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day time limit failure to request decision procedural renunciation costs award contrarecurrence spese di difesa condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle partiin data 28/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
105/2024depositata il 22/01/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 08/10/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17624/2024 R.G. proposto da : FALASCA MARIA, DI PATRIZIO FRANCESCA, DI PATRIZIO CARLO, DI PATRIZIO SANDRO, MERLETTI ROSELLA, DE SANTI GRETA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato RAGO NICOLA (RGANCL62T16I054K) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO (SCLGTN57H18I745U) -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC.

COOP., AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -intimate- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell 'AQUILA n. 105/2024depositata il 22/01/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 08/10/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec