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Decreto — n. 7214/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Filippo Pingue, did not respond to the proposal communicated on January 29, 2025, while the respondent, Lloyd's Insurance Company, was represented by Alberto Batini and Silvia Traverso. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings 40-day period cassation appeal procedural default spese di esecuzione mancato anticipo delle spese controprestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17452/2024 R.G. proposto da : MASTRODONATO CECILIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato PINGUE FILIPPO (PNGFPP61H24A783A) -ricorrente- contro LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. RISCHIO CERTIFICATO N. 1826011, in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori, rappresentata e difesa dagli avvocati BATINI ALBERTO (BTNLRT67H27E625N) e TRAVERSO SILVIA (TRVSLV62P55D969R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3164/2024 depositata il 08/05/2024.

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 29.01.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R