Italian court dismisses insurance claim appeal due to procedural delay in filing the court report.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Edizioni Mediterranee S.r.l. against the insurance company Lloyd's inadmissible. The appellant argued for the payment of an insurance indemnity regarding water damage to paper volumes, but the lower courts rejected the claim based on the policy's exclusion of flooding. The court dismissed the appeal because the appellant failed to file the required court report within the statutory time limit following the notification of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2) c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The failure to file the court report within the prescribed time limits renders the appeal inadmissible, constituting a procedural bar that does not violate the right of access to court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3847-2023proposto da: EDIZIONI MEDITERRANEE S.R.L.,in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Adriano TORTORA; -ricorrente - contro LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.-RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del la rappresentante generale per l’Italia, Dott.ssa Nicoletta ANDREOTTI , rappresentata e difesa dagli AvvocatiCarlo PORTADINO e Lorenzo SPALLINA; -controricorrente - Oggetto ASSICURAZIONE DANNI Improcedibilità del ricorso R.G.N.3847/2023 Cron.
Rep. Ud.22/10/2024 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 7975 /2 2 d ella Corte d’appello di Roma , depositata in data09/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/10/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.La società Edizioni Mediterranee S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7975/22, del 9 dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 2287/19, del 31 gennaio 2019, del Tribunale di Roma – ha confermato il rigetto della domanda, dalla stessa proposta, di condanna degli Assicuratori dei Lloyd’s (oggi Lloyd’s Insurance Company S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, d’ora in poi “i Lloyd’s”) al pagamento dell’indennizzo assicurativo, relativo al contratto concluso il 20 febbraio 2012.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente, società operante nel campo dell’editoria, di aver convenuto in giudizio i Lloyd’s – all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo – per conseguire il pagamento dell’indennizzo, a suo dire dovutole in ragione della sottoscrizione di una polizza multirischi. Della stessa, infatti, aveva richiesto in via stragiudiziale, invano, l’applicazione, in ragione del danno subito da volumi cartacei – tanto da essere destinati al macero – in conseguenza dell’invasione di un ingente quantitativo d’acqua, che aveva interessato un proprio magazzino in data 13 novembre 2012, a seguito di piogge di particolare intensità e durata.
L’adito Tribunale, tuttavia, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento ex art.696 cod. proc. civ., nonché della relazione dei Vigili del Fuoco, riconducendo l’eziologia del danno ad una piena del Tevere e dei suoi affluenti, escludeva l’operatività della polizza. Esito, questo, al quale perveniva sul rilievo che tale evento rientrasse tra quelli –“Inondazioni e alluvioni” – non coperti dalla poli zza, operante, invece, solo per “bagnamenti e allagamenti”. Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello lo rigettava.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Edizioni Mediterranee, sulla base – come detto –di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.1325, 1362, 1366, 1370 e 1882 e ss. cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata valutazione della causa in concreto del contratto. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “ error in procedendo et in iudicando ”, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., errata interpretazione degli art. 29 e 30 del testo normativo allegato al contratto di assicurazione. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“error in procedendo et in iudicando”, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per assenza di prove circa la certa riconducibilità dei danni ad un’alluvione.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, i Lloyd’s, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., sul presupposto dell’improcedibilità dell’impugnazione, la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno presentato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso è i mprocedibile, come da proposta di definizione accelerata. 8.1. Agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente” (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01). D’altra parte, nel caso di specie,neppure è ipotizzabile (come rilevato già nella proposta di definizione accelerata) quella evenienza – nota come c.d. “prova di resistenza” – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità. Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass.
Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01). Nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 10 febbraio 2023 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, indicata nel 9 dicembre 2022. Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass.
Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775- 01) Né, infine, il vizio suddetto può ritenersi “sanato” – come sostenuto da Edizioni Mediterranee nell’istanza di decisione collegiale – dalla duplice circostanza che il controricorrente ha indicato, come data di notificazione della sentenza, quella del 13 dicembre 2022, e che la ricorrente ha successivamente provveduto al deposito della relata,ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ. Quanto, infatti, alla prima di tali circostanze, deve rilevarsi che – fatta salva l’ipotesi della presenza della relata in atti, che sia stata assicurata dalla parte controricorrente mediante deposito della stessa – non è possibile dare rilievo ad un suo “riconoscimento” dell’avvenuta notificazione della sentenza alla data indicata nel ricorso, in quanto “l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo” (Cass.
Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17014, Rv. 671373-01). In merito, invece, alla seconda circostanza deve evidenziarsi come questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, “attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.proc. civ.” (Cass.
Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-01). Infine, non pare ozioso ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, “non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale” (Cass.
Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10. Inoltre, essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni normative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ. Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni testé richiamate –la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 18.200,00, determinata in misura corrispondente a quella delle spese processuali. In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00.
11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la società Edizioni Mediterranee S.r.l. a rifondere, a Lloyd’s Insurance Company S.A.-Rappresentanza Generale per l’Italia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein € 18.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna la società Edizioni Mediterranee S.r.l. al pagamento della somma di €. 18 . 2 00,00, in favore Lloyd’s Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, nonché di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p