Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Salerno Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Torsielo Alfonso, did not respond to the court's proposal for judgment definition submitted on January 28, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16924/2024 R.G. proposto da : TORSIELLO ALFONSO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GRATTACASO GIOVANNI (GRTGNN71P03H703O); -ricorrente- contro CONSORZIO 2 GIUGNO 1986, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DI GIANNI RENATO (DGNRNT46S17E498T); -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 520/2024depositata il 05/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/ 01/2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma