Decreto — n. 7209/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16606/2024 R.G. proposto da : SOGIAL SERVICE SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat o e difes o da ll’avvocato LAUDANTE GIUSEPPE(LDNGPP69E20F839F) -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DE FILIPPIS ALFREDO (DFLLRD64S10F839P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3675/2024depositata il 23/05/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7209/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOGIAL SERVICE SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat o e difes o da ll’avvocato LAUDANTE GIUSEPPE(LDNGPP69E20F839F) -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DE FILIPPIS ALFREDO (DFLLRD64S10F839P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3675/2024depositata il 23/05/2024;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16606/2024 R.G. proposto da : SOGIAL SERVICE SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat o e difes o da ll’avvocato LAUDANTE GIUSEPPE(LDNGPP69E20F839F) -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DE FILIPPIS ALFREDO (DFLLRD64S10F839P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3675/2024depositata il 23/05/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controri - corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom