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Decreto — n. 7208/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7208/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16610/2024 R.G. proposto da : CARROZZERIA "DA PAOLO" SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato SIGNORE GIOVANNA (SGNGNN73T45E625G) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PISA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato USAI FRANCESCO (SUAFNC59H20E625G) -controricorrente- nonché contro REGIONE TOSCANA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato VENNI VALENTINA (VNNVNT69E53D612Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PISA n.625/2024 , depositata il 06/05/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7208/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARROZZERIA "DA PAOLO" SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato SIGNORE GIOVANNA (SGNGNN73T45E625G) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PISA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato USAI FRANCESCO (SUAFNC59H20E625G) -controricorrente- nonché contro REGIONE TOSCANA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato VENNI VALENTINA (VNNVNT69E53D612Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PISA n.625/2024 , depositata il 06/05/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese principio della copertura dei costi spese di gratuito patrocinio condono delle spese procedurali economia processuale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16610/2024 R.G. proposto da : CARROZZERIA "DA PAOLO" SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato SIGNORE GIOVANNA (SGNGNN73T45E625G) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PISA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ’ avvocato USAI FRANCESCO (SUAFNC59H20E625G) -controricorrente- nonché contro REGIONE TOSCANA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato VENNI VALENTINA (VNNVNT69E53D612Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PISA n.625/2024 , depositata il 06/05/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va chiesta l ’ attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis