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Decreto — n. 7181/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7181/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7181/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7181/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali spese di ripristino sanatoria del vizio procedurale ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4850/2024 R.G. proposto da : PRIMERANO VITTORIO ANTONIO, SQUARCIA OTTORINO, PRINCIPE ERNESTO, SARTEUR GIULIANA, SCHENONE ALESSANDRO, POSTIGLIONE MARIO, PUGLIESE SILVIO, TOSTO MARIA, TORTORI PATRIZIA, SACCHI CLAUDIO ATTILIO CESARE, TURRISI ANTONIETTA, TROVARELLI IVANA, SILVESTRI GREGORIO, TONON LUIGI, SALZA CARMINE, ROMANELLI LAURA, TORPIA REGINA, TASIN LAURA, ZANNONI CAROLINA, VALENZA ROBERTO, ZANETTI EDDA, VILLALTA DANILO RAFFAELE, UBOLDI FELICE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legisli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5220/2023depositata il 19/07/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Così deci