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Decreto — n. 7180/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7180/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7180/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5331/2024 R.G. proposto da : FALLIMENTO SALDARINI 1882 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in COMO , PIAZZA DEL POPOLO 14, presso lo studio dell’avvocato BASSI ANDREA (BSSNDR73M25B639E) pec andrea.bassi@como.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VR MILAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA ARA COELI N.1, presso lo studio dell’avvocato MEDICI MARIA GRAZIA (MDCMGR65T71H501B),rappresentat a e difes a dall'avvocato PEPE FERNANDO (PPEFNN47S22E630T) -controricorrente- nonchécontro SALDARINI FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1710/2023depositata il 08/08/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7180/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALLIMENTO SALDARINI 1882 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in COMO , PIAZZA DEL POPOLO 14, presso lo studio dell’avvocato BASSI ANDREA (BSSNDR73M25B639E) pec andrea.bassi@como.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VR MILAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA ARA COELI N.1, presso lo studio dell’avvocato MEDICI MARIA GRAZIA (MDCMGR65T71H501B),rappresentat a e difes a dall'avvocato PEPE FERNANDO (PPEFNN47S22E630T) -controricorrente- nonchécontro SALDARINI FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1710/2023depositata il 08/08/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione spese di ripristino condono delle spese procedurali anticipo delle spese rettifiche finanziarie spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5331/2024 R.G. proposto da : FALLIMENTO SALDARINI 1882 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in COMO , PIAZZA DEL POPOLO 14, presso lo studio dell’avvocato BASSI ANDREA (BSSNDR73M25B639E) pec andrea.bassi@como.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VR MILAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA ARA COELI N.1, presso lo studio dell’avvocato MEDICI MARIA GRAZIA (MDCMGR65T71H501B),rappresentat a e difes a dall'avvocato PEPE FERNANDO (PPEFNN47S22E630T) -controricorrente- nonchécontro SALDARINI FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1710/2023depositata il 08/08/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d