Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7116/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7116/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7116/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13400/2022 R.G. proposto da : VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA DANTE, 60, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI GIANLUCA (LCNGLC78A08B519P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO (ZNIDLF58A29H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDE ALESSANDRO (FDELSN82C24F258C), SCARLASSARA PIER CARLO (SCRPCR63E25L840G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.29/2022depositata il 13/12/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 7116/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA DANTE, 60, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI GIANLUCA (LCNGLC78A08B519P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO (ZNIDLF58A29H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDE ALESSANDRO (FDELSN82C24F258C), SCARLASSARA PIER CARLO (SCRPCR63E25L840G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.29/2022depositata il 13/12/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento revoca dell'opposizione desistenza dall'azione diritto di ottenere una decisione opposizione al precetto esecutivo ritiro dell'azione di divorzio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13400/2022 R.G. proposto da : VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA DANTE, 60, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI GIANLUCA (LCNGLC78A08B519P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO (ZNIDLF58A29H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDE ALESSANDRO (FDELSN82C24F258C), SCARLASSARA PIER CARLO (SCRPCR63E25L840G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.29/2022depositata il 13/12/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/03/2025. Il Presidente Ti