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Decreto — n. 7112/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 7112/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Ministry of the Presidency and multiple heirs regarding a decree, with the Ministry acting as the sole active party. The court ruled that the lack of response constituted a formal renunciation, thereby terminating the litigation and compensating procedural costs equally.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and equal compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement default forty day response period formal renunciation procedural costs compensation costi d'alloggio ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29746/2021 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che ope legisla rappresenta e difende -ricorrente- contro BARONE SALVATORE, BONANNO COSIMO, CATALANOTTO GAETANA, MURMURA ELENA e MURMURA BRUNO eredi di MURMURA CARMELO, CRACOLICI VINCENZO, CRISTALDI PAOLO, DAVOLI FERDINANDO, FEO MARIO, FIGLIOLA GIUSEPPE, FOGLIA NADDIA, GANINO ANTONIO UMBERTO, GIUBILATO ALFONSO, GRANO FRANCESCO, LA MANTIA FILIPPO, LENTINI CARMELA, LOMBARDO FRANCESCA, MERAVIGLIA ANGELO, NOTO GIUSEPPE, POMA CRISTOFORO, RANDISI GIULIANA, SAVATTERI SALVATORE, SEVERO ROSARIA, SOTTILE ANTONIO, TARANTINO ANNA -intimati- nonché da VICARI MARIA EMILIA, ALBEGGIANI GEMMA, AMATO TERESA, BARRACO GIUSEPPE, BENIVEGNA FRANCESCA MARIA ESTER, BENIVEGNA ANNA MARIA ANTONINA, BUFFA LUCIA, CALIA MATTEO, CARELLA EDOARDO, CATALANO MARIANO, CHIODOVINCENZO, CLEMENTE GASPARE, CORRENTI PATRIZIA, CUFFARO RUSSO MARIA ROSA, CUSMA' PICCIONE SILVESTRO, D'AGATE FRANCESCO, DI FRANCO MARCO, DI MARCO ELIDE, FALDETTA NAIDA, GALLERANO PASQUALE, GAMBINO PIETRO, GIURLANDA FRANCESCO, LETO ROSALIA, LOMBARDO FRANCESCO, LUCANIA FRANCESCO, MADERA MARIA LUISA, MANIACI ANTONIA MARIA, MILANA LUCIA, MURGOLO DOMENICO, PIAZZA MARIA, PIAZZA ROSA ALBA, PISCIOTTA AGOSTINA, ROMANO GIUSEPPE, RUSSO ANTONIO, RUSSO ANGELA, SABATINO SANTINA, SANTANGELO LORENZO, SOMMA MARIA, SOTTILE ROSA, TERRANOVA ROSA RITA, DI ROSA ANGELO, CATANIA FRANCESCA E SPINELLI MARCO, eredi di SPINELLI MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata, in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.669/2021depositata il 29/04/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti, in relazione sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle parti ricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che sono compensate in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Spese compensate. Così d