Ordinanza Interlocutoria — n. 7108/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE dott.Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 05 / 03/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consiglier e R.G. n. 1786 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1786del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da SCALI Angelo(C.F.:
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Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 7108/2025 — snciv · Corte di Cassazione: SCL NGL 76L23 E379C) rappresentato e difesodall’avvocato Marco Pascale (C.F.: PSC MRC76T27 G062S ) -ricorrente- nei confronti di CATTOLICA ASSICURAZIONI S. p .A . (C.F.: 00320160237), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. COM. S.r.l.(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CARABETTA Rocco(C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabrian. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE dott.Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 05 / 03/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consiglier e R.G. n. 1786 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1786del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da SCALI Angelo(C.F.:
SCL NGL 76L23 E379C) rappresentato e difesodall’avvocato Marco Pascale (C.F.: PSC MRC76T27 G062S ) -ricorrente- nei confronti di CATTOLICA ASSICURAZIONI S. p .A . (C.F.: 00320160237), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. COM. S.r.l.(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CARABETTA Rocco(C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabrian. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.
Consideratoche: Angelo Scali ha agito in giudizio nei confronti di Rocco Carabetta, del la Sl.COM. S.r. l. e del la Società Cattolica di Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Reggio Calabria nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, condotto dal Carabetta, di proprietà della SI. COM. S.r.l. (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla Società Cattolica di Assicurazioni; la domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Reggio Calabria che, accerta t a la responsabilità del Carabetta, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all’attorei danni subiti, liquidatiin € 3.886,25, oltre accessori; la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori; ricorre lo Scali, sulla base di duemotivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, nella presente fase del giudizio, nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo ai quali è imputabile la responsabilità dei danni lamentati dall’attore, Rocco Carabetta eSl.COM. S.r. l., litisconsorti necessari, che risultano , peraltro, essere stati parti (sebbene contumaci) del giudizio di merito; occorre, pertanto, ordinare l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso a tali soggettinel termine perentorio di cui in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a quest’ordine; per questi motivi la Corte: - r invia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Rocco Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 Carabetta e della Sl.COM.
S.r.l., media nte notificazione agli stessi del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di