Court dismisses appeal on procedural grounds due to lack of reasoning and violation of due process rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's judgment, ruling that the lower court failed to provide adequate reasoning for its decision. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by reforming the first-instance verdict without clear justification regarding the novation of the guarantee contract. Consequently, the Court found the appellate decision null and void due to the absence of a coherent logical argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is void if the reasoning is apparent, contradictory, or fails to address the grounds of appeal, depriving the parties of the right to effective judicial control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12436/2022R.G. proposto da Mafalda Maria Rita SCUTO,rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Maurizio Di Bella, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domicilata in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: massimomaurizio.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it); –ricorrente – contro Giovanni MELITA, COSTRUZIONI GI.FE. s.r.l. in liquidazione, Francesco Agatino PIANA, Agatino BIRTOLO; -intimati- Oggetto:Transazione – Fideiussione – Inadempimento.
C.C. 29.11.2024 r.g.n. 12436/2022 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi avverso la sentenza dellaCorte di appello di CATANIA n. 2084 /20 21 , pubblicata il 4 novembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con distinti atti di citazione la società Costruzioni GI.FE. s.r.l. nonché Mafalda Maria Rita Scuto , Francesco Agatino Piana e Agatino Birtolo proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto ingiuntivon. 170/2011, emesso dallo stesso Tribunale, con cui Giovanni Melita richiedeva loro, in solido, di pagare la somma di euro 30.000,00 oltre interessi e spese.
Il T ribunale di Ca tania, previa riunione delle cause , accoglieva l’opposizione, rilevando che il documento - transazione in data 13/10/2010, sul quale era fondato il decreto ingiuntivo, non aveva alcuna rilevanza probatoria e che il creditore avrebbe dovuto azionare nei confronti degli intimati i titoli che gli erano stati rilasciati qualora non pagati, non potendosi ritenere atti di fideiussione le garanzie apposte nella scrittura privata intercorsatra le parti e rilasciata dalle persone fisiche Birtolo, Scuto e Piana, revocava il decreto opposto, con condanna dell’opposto alle spese di lite del grado.
2. Avverso la sentenza di prime cure , Giovanni Melita ha proposto appelloche è stato accolto dalla Corte d’appello di Catania con la sentenza qui impugnata, con condanna della società Costruzioni GI.FE. s.r.l.in liquidazione, di Mafalda Maria Rita Scuto,Francesco Agatino Piananonché di Agatino Birtolo al pagamento,in solido tra loro, della somma di Euro 30.000,00 i n favore di Giovanni Melita, con condanna degli appellati alle spese del d o ppio grado di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte di Appello, Mafalda Maria Rita Scuto ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motiv i .
Sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di C.C. 29.11.2024 r.g.n. 12436/2022 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi legittimità Giovanni Melita, la società Costruzioni GI.FE. s.r.l. in liquidazione, Francesco Agatino Piana nonché Agatino Birtolo. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente hadepositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente contesta la “ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 , n . 4 ed all’art. 111 Cost.-Vizio di motivazione - Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, con violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., -Violazione dell’art. 360, comma 1,n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 , n. 4 - nullità della sentenza - “ ; in particolare,lamenta che d alla lettura della sentenza impugnata, non è dato comprendere quale sia stato il percorso logico giuridico seguito dalla Corte Etnea al fine di accogliere il gravame e respingere l’opposizione a decreto monitorio. 2.Con il secondo motivo di ricorso , denuncia la “ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 , n 4 ed all’art. 111 Cost.-Vizio di motivazione - Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, con violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. - Violazione dell’art. 360 , comma 1,n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 , n. 4 - nullità della sentenza ” , non essendo chiarocome la Corte territoriale sia giunta alla conclusione e sulla base diquali principi abbia affermato la validità ed efficacia della fide i ussione prestata dai sigg.
Scuto-Melita, in favore della GIFE Costruzioni s.r.l..
3. I primi due motivi , per l’evidente legame che li connette , possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 3.1. La c orte di merito con la sentenza impugnata ha posto a fondamento della riforma della decisione di prime cure due argomentazioni che giovariportare testualmente. C.C. 29.11.2024 r.g.n. 12436/2022 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi Con la prima ha affermato che « il Melita riteneva di poter far valere il suo diritto alla restituzione della somma ridetta di € 30.000,00 a lui facente capo per effetto, anzitutto, della sullodata “operazione di investimento” riconosciuta, come tale, in transazione; senza che, per converso, la garanzia cambiaria di cui, nel dubbio che fosse nulla la garanzia reale già accordata all’odierno appellante allo stesso riguardo, il relativo credito veniva diversamente provvisto all’atto della stipula della transazione abbia potuto far venir meno il diritto sottostante»(pagg. 9 - 10 sentenza impugnata) .
Con la seconda argomentazione, incentrata sulla validità della fideiussione prestata dalla odierna ricorrente e dal Birtolo, ha affermato «Tantomeno fondato appare quanto dedotto dal primo giudice in merito alla posizione di coloro cui viene attribuita la qualità di fideiussori dal Melita. Con il quale deve consentirsi che il primo giudice abbia recepito acriticamente l’assunto degli odierni appellati che la loro sottoscrizione della scrittura privata presa in esame fosse valutabile (a tenore degli invocatiarresti della Suprema Corte) “al più come mera dichiarazione congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato e che in esso esaurisca il suo significato”: neanche mercè minimi spunti argomentativi, infatti, il firmato Tribunale prova a chiarire cosa potesse giustificare la pretesa degli appellati che la clausola negoziale secondo la quale “le obbligazioni assuntedalla Società GI.FE.
Costruzioni s.r.l. vengono personalmente e solidalmente garantite dal Sig. Birtolo Agatino, dalla Sig.ra Scuto Mafalda e dal Sig. Piana Francesco Agatino che sottoscrivono la presente, ad ogni effetto di legge, per espressa accettazione e ratifica” non sia venuta –in termini che, in realtà, appaiono alla Corte inequivoci (“in claris non fit interpretatio, nulla est maior probatio quam evidentia rei”) – a costituire in capo al Birtolo, alla Scuto ed al Piana la qualità di fideiussori a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte in contratto nei confronti del Melita, ma si riveli piuttosto – secondo l’apodittica aff ermazione del primo giudice - “dichiarazione congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato” e che in esso esaurirebbe il suo significato» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
C.C. 29.11.2024 r.g.n. 12436/2022 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi 3.2. Dalle riportate argomentazioni, come correttamente evidenziato dalla difesa della odierna ricorrente,non è dato comprendere le ragioni per le qualila corte d’appello ha disposto la integrale riforma della sentenza di primo grado, neppure indicando quali motivi di gravame fossero meritevoli di accoglimento, rendendo del tutto apparente l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione qui impugnata. Già da tempo questa Corte (Cass. Sez. U, 7/04/2014 nn.8053 e 8054), ha affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integraun error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ipotesi che non consentono alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( Cass.
Sez . U, 3/11/2016 n. 22232; Cass. Sez. U, 5/04/2016 n. 16599). 4.Dall’accoglimento dei primi due motivi, discende l’assorbimento del terzo e del quarto motivi di ricorso con cui la ricorrente , rispettivamente, lamenta,da un lato, la “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1976 cc ed all’art. 1936 e segg. c.c.”,per aver erroneamente la Corte d'appello ritenuto non sussistenti gli elementi per escludere l’effetto novativo in seno alla scrittura del 13/10/2010 di quella precedente del 19 / 05 / 2010 e conseguentemente, nel non confermare le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado in relazione alla garanzia fideiussoria, stante che risult erebbe evidente come la transazione azionata non ave sse affatto effetto novativo, trattandosi, nello specifico, di transazione di natura conservativa, per come agevolmente poteva evincersi dalla mera dicitura contenuta n ella scrittura in data 13 / 10 / 2010 “senza novazione del rapporto (di cui alla scrittura del 19.05.2010) e salvobuon fine” (trattandosi di scrittura che aveva integrato la precedente); dall’altro, la “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1976 cc ed all’art. 1936 e segg. c.c.”– nullità fidejussione – C.C. 29.11.2024 r.g.n. 12436/2022 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi risoluzione scrittura privata azionata” per non aver motivato la Corte d’appello sul perché abbia dichiarato i signori Scutoe Birtolo fideiussori .
5. Il ricorso va accolto in relazione al primo e al secondo dei motivi, assorbitiil terzo e quarto . La sentenza va cassatain relazione ai due motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo . Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legit