Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Rosa Mauro, had filed a challenge against an order from the Rimini Tribunal, while the opposing parties and Zurich Insurance PLC had submitted a request for judgment extinction. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18073/2023 R.G. proposto da: ROSA MAURO, rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell’art.86 c.p.c., con domicilio digitale eletto come in atti, -ricorrente- contro RINALDI LORIS, BARTOLINI MAURIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati RODOLFO CICCHETTI e FABIO GAMBERI, con domicilio digitale eletto come in atti, -resistenti- nonché contro LANDOLFI MARCO, ZURICH INSURANCE PLC -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di RIMINI n.1960/2022 depositata il 25/08/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è stata comunicata la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. anche alla Procura Generale in data 23/01/2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e/o la Procura Generale abbiano chiesto la decisione del ricorso; dato atto che in data 8/11/2024 le parti resistenti hanno depositato l’istanza per la pronuncia di estinzione del giudizio; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,