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Decreto — n. 6773/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6773/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6773/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16106/2024 R.G. proposto da : GUARNIERI LORENA, elettivamente domiciliata in SANT'ELPIDIO A MARE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 63, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MICHELA (RMGMHL67D49I324Z) michela.romagnoli@ordineavvocatifermopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GUARNIERI ELVIRA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.438/2024depositata il 13/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6773/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GUARNIERI LORENA, elettivamente domiciliata in SANT'ELPIDIO A MARE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 63, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MICHELA (RMGMHL67D49I324Z) michela.romagnoli@ordineavvocatifermopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GUARNIERI ELVIRA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.438/2024depositata il 13/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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restituzioni alla produzione costi di fabbricazione difetto della cosa vizio di costruzione spese di ripristino diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16106/2024 R.G. proposto da : GUARNIERI LORENA, elettivamente domiciliata in SANT'ELPIDIO A MARE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 63, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MICHELA (RMGMHL67D49I324Z) michela.romagnoli@ordineavvocatifermopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GUARNIERI ELVIRA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.438/2024depositata il 13/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Ro