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Decreto — n. 6555/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-filing by unrepresented appellant within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 6555/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant, GASI 8 SRL, failed to file the request for a decision within forty days of the proposal's communication. The appellant was not legally constituted with a representative, and the court noted the lapse of the statutory period without any objection. Consequently, the judgment was dismissed as a renunciation, and the respondent, Intesa Sanpaolo SPA, was awarded the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-constituted appellant statutory time limits renunciation by omission litigation costs award spese di esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente INTESA SANPAOLO SPA, seguono la soccombenza;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21022/2024 R.G. proposto da : GASI 8 SRL RICORSO NON DEPOSITATO -ricorrentenon costituito- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZETTA GUASTALLA 7, presso lo studio dell’avvocato BERGAMASCO VINCENZO (BRGVCN49L28F205H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUGAZZA FABIO (FGZFBA60L12F205R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.735/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, non costituitaabbia, chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente INTESA SANPAOLO SPA, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la società GASI 8 SRL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 3.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società INTESA SANPAOLO SPA. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente non costituita, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Rom