Cassation appeal dismissed due to non-filing by unrepresented appellant within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant, GASI 8 SRL, failed to file the request for a decision within forty days of the proposal's communication. The appellant was not legally constituted with a representative, and the court noted the lapse of the statutory period without any objection. Consequently, the judgment was dismissed as a renunciation, and the respondent, Intesa Sanpaolo SPA, was awarded the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21022/2024 R.G. proposto da : GASI 8 SRL RICORSO NON DEPOSITATO -ricorrentenon costituito- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZETTA GUASTALLA 7, presso lo studio dell’avvocato BERGAMASCO VINCENZO (BRGVCN49L28F205H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUGAZZA FABIO (FGZFBA60L12F205R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.735/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, non costituitaabbia, chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente INTESA SANPAOLO SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la società GASI 8 SRL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 3.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società INTESA SANPAOLO SPA. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente non costituita, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Rom