Cassation Court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on water tariff adjustment rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and ordered a remand to the lower court pending a ruling from the Supreme Court. The appellant argued that the water utility was entitled to retroactive adjustments for past years, while the utility contended such claims require unforeseeable circumstances. The Court noted that the Supreme Court had previously signaled the need for public hearing on these specific regulatory adjustment issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 60 c.p.c.: When the Supreme Court identifies a matter of uniform legal interpretation requiring public hearing, the lower court must remand the case pending the Supreme Court's decision on the uniform interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.464/2024 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Macciotta, domicilio digitale: giuseppe.macciotta@pec.macciottaeassociati.it -ricorrente - contro MASIA SALVATORE, MANCINI PAOLO, CARBONE GIOVANNI, BURRUNI RENATO, PEANA MARIA LAURA, TORRE MARIO, ZIDDA FAEDDA ANTONIA, PEANA DONATELLA MARIA SPERANZA, ARCA SEDDA ANGELO, SANNA MARIA DOLORETTA, quale erede di Sana Michelino, CONDOMINIO DI VIA PISA N. 16 – ALGHERO, in persona dei Condomini ARCA SEDDA DOMENICO, FOIS LUCIANO, TORRE MARIA GRAZIA, MANCA NINO e CAMPUS S TEFANO , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Franco Dore e dall’avv. Barbara Cattrocci, con domicilio digitale: e -controricorrenti – nonché FONNESU ANTONIO GIUSEPPE -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 585 /202 3 , pubblicata in data7 giugno 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Il Tribunale di Sassari rigetta va l’appello proposto da Abbanoa s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 225/2020, che aveva accolto la domanda, avanzata da Paolo Mancini, Giovanni Carbone, Renato Burruni, Maria Laura Peana, Mario Torre, Antonia Zidda Faedda, Donatella Maria Speranza Peana, Salvatore Masia, Maria Doloretta Sanna, Domenico Arca Sanna, Luciano Fois, Nino Manca, Maria Grazia Torre, Stefano Campus, Antonio Giuseppe Fonnesu, Angelo Arca Sedda, di accertamento negativo del credito vantato dall’appellante a titolo di conguaglio di partite pregresse relative agli anni 2005 - 2011 a fronte della fornitura del servizio idrico.1.1.
Il Giudice di primo grado aveva osservato che la AEEGSI aveva il compito di definire le componenti di costo ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e che doveva ritenersi illegittima l’introduzione di una tariffa integrativa legata a consumi già effettuati, concludendo che non era dovuto il conguaglio per tariffe pregresse. 1.2. La Corte d’appello, dopo avere disattes o l’eccezione di giurisdizione sollevata da Abbanoas.p.a. e avere ricostruito il quadro normativo europeo e nazionale, ha fatto proprio l’orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‹‹il gestore del servizio idrico integrato ha il diritto di pretendere retroattivamente dall’utente il pagamento di conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi ottenuti rispetto alle previsioni tariffarie nel solo caso in cui gli uni e gli altri siano dovuti a circostanze impreviste o imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione.
Nella controversia fra il gestore e l’utente l’onere della relativa prova grava sul primo››. Ritenendo, quindi, che incombesse su Abbanoa s.p.a. l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiedeva retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, ha rilevatoche tale prova, nella specie, non era stata fornita.
2. Avverso la suddetta decisione Abbanoa s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso Salvatore Masia, Paolo Mancini, Giovanni Cabone, Renato Burruni, Maria Laura Peana, Mario Torre, Antonia Zidda Faedda, Donatella Maria Speranza Peana, Angelo Sedda, Maria Doloretta Sanna, il Condominio di via Pisa n. 16 in Alghero, in persona dei condomini Domenico Arca Sedda, Luciano Fois, Nino Manca, Maria Grazia Torree Stefano Campus .Non ha svolto attività difensiva in questa sede Fonnesu Antonio Giuseppe.
3. Ilricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, in prossimità della quale la ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative. Consideratoche 1. Con l’unico motivo di ricorso Abbanoa s.p.a. denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, art. 9 dir. 2000/60/ce, art. 21, commi 13 e 19,del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214, art. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 12.07.2011, n.be 106, art. 3 d.p.c.m. 22.07.2012, art. 1339 c.c., nonché alle delibere n. 643/2013/r/idr dell’Aeegsi e n. 18/2014 dell’AATOdella Sardegna ed al regolamento del s.i.i. (art. b.16)», per avere il giudice a quo ritenuto illegittima la pretesa dei conguagli regolatori, sulla base di una errata interpretazione delle disposizioni evocate in rubrica.
Evidenzia che la definizione e quantificazione delle cd. “partite pregresse” o “conguagli regolatori” ad opera delle competenti autorità amministrative (Arera, Egas) risulta del tutto conforme ai due principi fondamentali informatori della materia, di matrice comunitaria e recepiti dalla normativa nazionale, ossia quello che riconosce il pieno recupero dei costi, cd. “full recovery cost”, e quello, strettamente connesso, dell’equilibrio economico-finanziario della gestione ottimale del servizio. Con la conseguenza che le determinazioni tariffarie, in conformità al dettato dell’art. 1339 cod. civ., devono essere di diritto inserite nel contratto di fornitura idrica e che, rispetto ad esse , il Gestore del servizio è privo di autonomia gestionale, dovendo procedere al recupero obbligatorio dei “conguagli regolatori” o “partite pregresse” sulla scorta di quanto impostogli dalle suddette Autorità amministrative; la valutazione sulla imprevedibilità dei costi era stata fatta “a monte” delle delibere, ragione per cui l’inserimento di tale voce nelle fatture, secondo la quantificazione prevista dall’Autorità d’Ambito, non poteva essere interpretata come un commodus discessus.
Sostiene, in ogni caso, di avere assolto l’onus probandisu di essa gravante e formula istanza, ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., per la trasmissione della questione alle Sezioni Unite, evidenziando che in seno a questa Corte si sono venuti a formare due orientamenti difformi sulla materia dei conguagli regolatori da essa pretesi; istanza che reitera anche con la memoria illustrativa. 2.I controricorrenti, con la memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ., rilevano:
a) che «la PrimaSezione Civile della Corte di Cassazione all’esito dell’udienza in camera di consiglio in molteplici procedimenti aventi il medesimo oggetto e pendenti tra gli utenti e il gestore idrico per la Sardegna, Abbanoa S.p.a., ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria con la quale il Collegio segnalava di ritenere necessario sottoporre alla discussione in pubblica udienza i temi, considerati di rilievo nomofilattico, investiti dai motivi di ricorso con i quali la ricorrente aveva lamentato la violazione di legge da parte dei giudici e delle Corti di merito nelle decisioni riguardanti i “conguagli regolatori»; si tratta dell’ordinanza n. 2881/2024 del 31.01.2024;
b) di aver trasmesso separatamente anche alla Prima Presidente e ai Presidenti delle Sezioni interessate (I e III) nei fascicoli dei ricorsi vertenti sulla materia istanza di rimessione del processo alla Sezione III,rilevando la violazione dei criteri tabellari provocata dalla mancata attenta verifica circa la errata individuazione dell’oggetto del giudizio quale “pubblica amministrazione” e non invece, come decine di altri ricorsi del tutto identici a quelli, quale “somministrazione”;c) con provvedimento reso il 22.02.2024 la Prima Presidente, pur rilevando che le fosse precluso ogni margine di intervento essendo ormai investito del ricorso il Collegio della I Sezione al quale doveva essere rimessa la richiesta difensiva, sottolineava la rilevanza del rispetto delle regole tabellari affermando che esse concretizzavano il principio del giudice naturale costituito per legge, nonché rispondevano al criterio di buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
d) che nonostante “il suggerimento” della Prima Presidente, la Prima Sezione con ulteriore ordinanza interlocutoria (cfr. tra le altre n. 22830/2024), nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per le ragioni unicamente esplicitate nella ordinanza interlocutoria resa nel procedimento RG. 9782/2021 sulla competenza tabellare, così disponeva: ‹‹ I controricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. Questo Collegio ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di Pubblica Amministrazione, riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico››.
3. Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori -posta dal motivo dell’odierno ricorso.
4. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa