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Ordinanza Interlocutoria — n. 6519/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to tabular section regarding admissibility of arbitration award appeal under public order rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6519/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal, ordering a remand to the tabular section for proper handling. Eurotir Autotrasporti challenged a lower court's rejection of its appeal against an arbitration award, arguing that Article 83-bis of D.L. 112/2018 constitutes mandatory public order allowing error in judgment appeals. The court noted that while the lower court correctly identified the lack of explicit public order clauses in the arbitration agreement, it failed to fully consider EU case law on the mandatory nature of the norm. Consequently, the case was remitted to the tabular section of the First Civil Section for substantive examination.

Regesto Legislator

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Art. 829 c.p.c.; Art. 83-bis D.L. 112/2018: The appeal of an arbitration award for violation of mandatory rules of law is admissible only if such rules constitute true public order, a threshold not automatically met by mere statutory inderogability without explicit contractual inclusion or specific EU judicial recognition.

Parole chiave

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arbitration award appeal public order exception mandatory law admissibility error in judgment tabular section remand lite in materia di tariffa perturbamento della circolazione pubblica rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 829 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod.
Art. 83-bis D.L. 112/2018
al pagamento della somma dovuta a titolo di differenza tra i corrispettivi pattuiti e quelli minimi previsti dall’art. 83-bis del d.l.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
112/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
D.Lgs. n. 40/2006
civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, ha osservato che le clausole arbitrali de quibus non contemplavano espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e che la denunciata erronea applicazione o interpretazione dell’art.
art. 829 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte di giustizia dell'Unione europea, 4 settembre 2014
Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 giugno 2016
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2997/2022 R.G. proposto da : EUROTIR AUTOTRASPORTI UNIPERSONALE S.R.L. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Grattacaso, domicilio digitale: avv.giovannigrattacaso@pec.giuffre.it -ricorrente - contro BIONDI AUTOTRASPORTI S.R.L. -intimata – nonché LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA EUROTIR AUTROTRASPORTI S.R.L. n. 52/2023, in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall’avv.

Mario Guarino, domicilio digitale: avvmarioguarino@cnfpec.it -interveniente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 2934 /20 2 1 , pubblicata in data23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello RILEVATO CHE 1. Biondi Autrotrasporti s.r.l. avviava una procedura arbitrale, in virtù di clausola contenuta nella convenzione di trasporto intercorsa con Eurotir s.r.l., chiedendo che venisse accertato che il credito da quest’ultima vantato nei confronti della attrice, in relazione ai trasporti effettuati dal 2009 fino al 2012, ammontava ad euro 53.792,50; costituendosi nel giudizio, Eurotir Autotrasporti s.r.l., in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di Biondi Autotrasporti s.r.l. al pagamento della somma dovuta a titolo di differenza tra i corrispettivi pattuiti e quelli minimi previsti dall’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2018; il Collegio arbitrale, con lodo del 9 dicembre 2015, dichiarava che Biondi Autrotrasporti s.r.l. era debitrice dell’importo di euro 53.792,50, quale corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture n. 14/2012 e 16/2012, condannandola al relativo pagamento, ma che nulla dovevaa titolo di differenza tra corrispettivi corrisposti e quelli minimi previsti dal citato art. 83-bis;

2. Eurotir Autrotrasporti s.r.l. ha impugnato il lodo, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di euro 560.020,95,ai sensi dell’art. 83- bis d.l. n. 112/2008 , e la Corte d’appello di Bologna, disattese le eccezioni preliminari sollevate da Biondi Autotrasporti s.r.l., ha respinto l’impugnazione avverso il lodo arbitrale; nel premettere che la clausola arbitrale era contenuta nelle convenzioni di trasporto del 20 agosto 2009 e del 20 febbraio 2012 e che la impugnazione era disciplinata dall’art. 829 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, ha osservato che le clausole arbitrali de quibus non contemplavano espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e che la denunciata erronea applicazione o interpretazione dell’art. 83-bis d.l. n. 112/208 costituiva motivo di impugnazione non ammesso dal terzo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., sottolineando al riguardo che la nozione di ordine pubblico, cui rinviava tale ultima disposizione normativa, non coincideva con le norme inderogabili dell’ordinamento;

3. Eurotir Autotrasporti Unipersonale s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato ad un unico motivo; Biondi Autrotrasporti s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

4. il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale è intervenuta in giudizio la Liquidazione Giudiziale della Eurotir Autrotrasporti s.r.l. n. 52/2023, che ha pure depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ. e dell’art. 83-bis d.l. n. 112/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato, anche alla luce della giurisprudenza unionale, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014 e della successiva sentenza del 21 giugno 2016, che la norma di cui al richiamato art. 83-bis ha natura inderogabile, con la conseguenza che sarebbe ammissibile l’impugnazione della decisione arbitrale per error in iudicando, risultando del tutto ininfluente la circostanza che le parti non l’abbiano espressamente stabilito nella clausola arbitrale;

2. il presente ricorso verte in tema di impugnazione di lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico, materia riservata alla competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte (cod. 086);

3. la causa deve, pertanto essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Sezione tabellarmente competente alla sua trattazione;

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo ruolo.