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Ordinanza — n. 6504/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding civil liability gradation and proof admissibility in a traffic accident case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that assigned 50% civil liability to a company administrator for a traffic accident. The appellant argued that evidence submitted by the company should have been admitted to prove a lower degree of fault, but the court found these arguments inadmissible due to a lack of specificity regarding the disputed evidentiary requests. Consequently, the court upheld the first-instance decision, confirming the administrator's partial responsibility based on the existing record.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Supreme Court dismisses appeals based on alleged violations of evidence rules or gradation of fault when the appellant fails to specifically identify the contested evidentiary requests or reiterates them in the appellate proceedings.

Parole chiave

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civil liability gradation admissibility of evidence specificity requirement company administrator liability cassation appeal dismissal traffic accident damages concurrent fault risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Ex art. 360 n. 3 c.p.c.– Violazione e errata applicazione degli artt.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
(che non ha proposto il ricorso per cassazione) e, comunque, perché si tratta di censure che difettano del requisito della specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 2055 c.c.
– Violazione o erronea applicazionedell’ art. 2055 ultimo comma c.c., in punto di gradazione della colpa tra presunto responsa- bile e danneggiato».
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
artt. 651 c.p
3 c.p.c.– Violazione e errata applicazione degli artt. 651 c.p.p., artt.
artt. 2935 c.c
651 c.p.p., artt. 2935 c.c., 2055 c.c.
art. 651 c.p
art. 2055 c.c
– Violazione o erronea applicazionedell’ art. 2055 ultimo comma c.c., in punto di gradazione della colpa tra presunto responsa- bile e danneggiato».
art. 93 c.p
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore, Stefania Provvidenza Calabrò, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE GENERALE dott. Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 27 / 01/2025 C . C . dott. Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 1974 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1974del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da CALABRESE Tindaro (C.F.: CLB TDR 58L21 A638T) rappresentato e difesodall’avvocato Luigi Bambaci (C.F.:

BMB LGU 67L16 F206V) -ricorrente- nei confronti di TROVATO Alberto(C.F.: TRV LRT 45P20 D825G ) rappresentato e difeso dall’avvocatoStefania Provvidenza Ca- labrò(C.F.: CLB SFN 74B57 F205W) -controricorrente- nonché EOLIANA LAVORI Soc. Cons. a r.l. (P.I.:01804930830), in persona del legale rappresentante pro tempore PIRRI Venera Rita(C.F.: PRR VRR 48S57 C347Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 804/2022, pubblicatain data 7 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa I coniugi Alberto Trovato e Venera Rita Pirrihanno agito in giu- dizio nei confronti di Tindaro Calabrese e della Eoliana Lavori Ric. n. 1974/2024 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Soc. consortile a r.l.per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente occorso al Trovato, del quale il Ca- labrese, amministratore e legale rappresentante della predetta società, era stato ritenuto responsabile in sede penale. La domanda del Trovato è stata parzialmente accolta dal Tribu- nale di Barcellona Pozzo di Gotto, nei soli confronti del Cala- brese, condannato al risarcimento della metà del danno non patrimoniale subito dal Trovato , ritenuto corresponsabile dell’evento dannoso in tale percentuale, per un complessivo im- portodi € 463.355,00, oltre accessori.

È stata invece rigettata, per intervenuta prescrizione, la domanda della Pirri. La Corte d’appello di Messinaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Calabrese, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il Trovato. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Ex art. 360 n. 3 c.p.c.– Violazione e errata applicazione degli artt. 651 c.p.p., artt. 2935 c.c., 2055 c.c. e 2087 c.c.– Errato rigetto dell’ecce- zione di carenza di legittimazione passiva del sig. Calabrese – Errata e illogica esclusione dell’applicazione al caso di specie del principio di immedesimazione organica». Ilricorrente deduce che egli, « seppure responsabile dal punto di vista penale per il reato contestato, non può essere respon- sabile della richiesta risarcitoria formulata in sede civile es- sendo responsabile solamente la società Eoliana Lavori soc.

Ric. n. 1974/2024 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 cons. a r.l.» … … «in quanto le società̀, e in generale le persone giuridiche, rispondono civilmente degli illeciti commessi dai loro organi in conseguenza del principio dell’immedesimazione or- ganica dell’ente, secondo il quale gli atti illeciti, posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni da una persona fisica che riveste la carica di organo di una persona giuridica, sono diret- tamente imputabili alla persona giuridica stessa». Il motivo è infondato.

È sufficiente, in proposito, rilevare che, come fatto presente nella motivazione della sentenza impugnata, in sede penale è stata riconosciuta la responsabilità personale del Calabrese (unico imputato nel relativo processo, al quale la Eoliana Lavori Soc. consortile a r.l. non ha partecipato, neanche come respon- sabile civile), per il reato di lesioni colpose, con sentenza di condanna il cui passaggio in giudicato è pacifico e incontestato tra le parti; il Calabrese è stato, in quella sede, condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudi- zio, in favore del Trovato, costituitosi parte civile, e tale deci- sione fa certamente stato nel presente giudizio civile risarcito- rio, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso».

Non è, quindi, in alcun modo revocabile in dubbiola responsa- bilità personale del Calabrese per l’evento dannoso occorso al Trovato, nel presente giudizio (avente ad oggetto esclusiva- mente la liquidazione del danno), e ciò anche a prescindere dalla eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente, per tale evento, della società dallo stesso rappresentata, re- sponsabilità che è stata, in verità, espressamente esclusa dal giudice di primo grado e con riguardo alla quale la corte d’ap- pello ha respinto il gravame del Calabrese (rilevandone in so- stanza l’inammissibilità per difetto di interesse), con statuizione che non risulta specificamente censurata nella presente sede, Ric. n. 1974/2024 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 avendo il ricorrente esclusivamente contestato, con il suo ri- corso, il «rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione pas- sivadel sig.

Calabrese». È appena il caso di aggiungere che:

a) i precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente a sostegno dei propri assunti non solo non sono conferenti, ma, anzi, confermano la correttezza della statuizione impugnata, in quanto in essi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra ente e suo legale rappresen- tante, è riconosciuta la possibile responsabilità anchedell’ente rappresentato, unitamente a quella del legale rappresentante (a determinate condizioni), senza, però, in alcun modo affer- mare che tale eventuale responsabilità concorrente dell’ente escluda quella personale dello stesso legale rappresentante;

b) non ha alcun rilievo il fatto che la sentenza di condanna del Calabrese in sede penale non abbia avuto luogo per la viola- zione degli obblighi derivanti dall’art. 68, comma 3, delD.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e dall’art. 10 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in quanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità civile per i danni subiti dal Trovato, oggetto della domanda avanzata da quest’ultimo nel presente giudizio, è senz’altro suf- ficiente la intervenuta (e pacifica) condanna inflitta al Calabrese peril reato di lesioni colpose;

c) nessun rilievo, stante quanto esposto in precedenza con riguardo all’oggetto delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, può infine attri- buirsi, nella presente sede, neanche alle questioni relative alla rinuncia operata dall’attore alla sua domanda nei confronti della Eoliana Lavori Soc. consortile a r.l.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione o erronea applicazionedell’ art. 2055 ultimo comma c.c., in punto di gradazione della colpa tra presunto responsa- bile e danneggiato». Il ricorrente contesta « l’applicazione dell’art. 2055 ultimo comma c.c. sull’asserito presupposto che non è “possibile Ric. n. 1974/2024 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso”», soste- nendo che «sia l’odierno ricorrente che la Eoliana Lavori soc. cons. a r.l. avevano articolato proprio mezzi di prova nel giudi- zio di primo grado (la Eoliana Lavori li aveva reiterati anche in giudizio di appello) diretti a provare proprio la diversa gradua- zione se non l’esclusione della colpa/responsabilità civile del sig.

Calabrese nel caso di specie». Il motivo è inammissibile. Le censure con esso formulate hanno ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi di prova che si assume fossero diretti a dimostrare la graduazione della responsabilità tra il convenuto e lo stesso danneggiato in misura diversa da quella ritenuta dai giudicidi merito (pari al 50%, anche, ma non solo, in applica- zione dell’art. 2055 c.c., per l’impossibilità di accertare una di- versa incidenza del concorso colposo). Tali censure risultano radicalmente inammissibili, in primo luogo perché lo stesso ricorrente riconosce di non avere reite- rato nel giudizio di appello le istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado, affermando che a tanto aveva provve- duto solo la Eoliana Lavori società consortile a r.l. (che non ha proposto il ricorso per cassazione) e, comunque, perché si tratta di censure che difettano del requisito della specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo ri- chiamato in modo puntuale il contenuto delle istanze istruttorie di cui si lamenta la mancata ammissione. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore, Stefania Provvidenza Calabrò, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Ric. n. 1974/2024 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato Stefania Provvidenza Calabrò. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa