Italian Court dismisses constitutional challenge to Supreme Court ruling due to lack of standing and procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the applicant's request for constitutional review inadmissible, citing her lack of qualification as a lawyer and the specific limitations of Article 395 of the Code of Civil Procedure. Although the applicant argued for the right to act and challenged the Supreme Court's prior dismissal of her execution opposition, the Court ruled that Article 395 cannot be used to contest the constitutional legitimacy of a final Supreme Court decision. Consequently, the request was rejected without a ruling on costs, and the applicant was notified of the requirement to pay an additional uniform contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 c.p.c.; Art. 86 c.p.c.: The provision of Article 395 of the Code of Civil Procedure is not a tool for challenging the constitutional illegitimacy of a Supreme Court decision that has become res judicata, and a party must possess the requisite professional qualification to file such a request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23292/2023 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA(MRNLSN67H50L117J), che si rappresenta e difendeed è presso di sé elettivamente domiciliata -ricorrente- contro MESSINA STEFANO GIOVANNIe MESSINA SALVATORE -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14629/2023depositata il 25/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: Cass. sez.3, ord. 25 maggio 2023 n. 14629 ha dichiarato improcedibile ricorso dell’avv.
Alessandra Moroni - agente in proprio - avverso la sentenza n. 1539/2021, che la ricorrente aveva definito “non pubblicata ex art. 133 c.p.c.”, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta nei confronti di Salvatore Messina e Stefano Messina. L’improcedibilità è stata dichiarata - come la stessa ordinanza rimarca nell’ incipit motivazionale - “per una pluralità di ragioni”, affiancandole pure, a pagina 5, l’inammissibilità, ancora per più ragioni, la prima delle quali si rinviene l’essersi l’avv. Moroni costituita personalmente ex articolo 86 c.p.c. nonostante che, “per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori”.
L’avv. Moroni ha presentato “REVOCAZIONE Atto INTRODUTTIVO in CORTE DI CASSAZIONE - istanze di incostituzionalità”. Gli intimati Salvatore Messina e Stefano Messina non si sono difesi. La ricorrente ha pure in seguito depositato “istanze di incostituzionalità”. Considerato che:
1. La ricorrente prende le mosse affermando che “non risulta oggi cassazionista”; prosegue poi argomentando assai ampiamente “sul diritto di agire nel presente giudizio per la tutela dei propri diritti” e successivamente sulla pretesa erroneità del contenuto dell’ordinanza impugnata. Sulla stessa linea si è mantenuta nelle successive “istanze di incostituzionalità”.
2. A parte ogni altro profilo - tra cui il fatto che altre ragioni, oltre alla non qualità di cassazionista dell’attuale ricorrente, hanno condotto al disattendimento del ricorso ex articolo 360 c.p.c. nell’ordinanza qui impugnata -, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’articolo 395 c.p.c. non è uno strumento per impugnare sotto il profilo di pretesa illegittimità costituzionale una pronuncia passata in giudicato di questa Suprema Corte, essendo utilizzabile specificamente ed esclusivamente per le fattispecie da esso indicate, uniche idonee, dunque, in questa sede a incidere in senso impugnatorio sull’antecedente pronuncia.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025