Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a disguised appeal rather than a review of factual error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the cooperative was deemed a disguised appeal rather than a genuine claim of factual error under Article 395 n.4 c.p.c. The cooperative argued that the Supreme Court failed to evaluate specific documents proving the completion of agricultural works, claiming this oversight caused a decisive factual mistake. The court rejected this, ruling that the applicant's arguments clearly sought to overturn the appellate judgment's assessment of evidence, which constitutes an appeal, not a review of a specific factual error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n.4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012: An appeal for revocation based on Article 395 n.4 c.p.c. is inadmissible if the grounds clearly constitute a disguised appeal against the contested decision rather than a distinct error of fact.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8082/2024 R.G. proposto da: LA MACINA FELICE SOC COOP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE (SPGGPP38M05E483K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 2846/2024depositata il 30/1/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Cass. sez. 3, ord. 30 gennaio 2024 n. 2846 ha rigettato ricorso di La Macina Felice soc. coop. avverso la sentenza 19 dicembre 2019 della Corte d’appello di Salerno, la quale, riformando sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 7 marzo 2016, aveva rigettato l’opposizione della cooperativa ad ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/2010 per l’importo di euro 433.129,05, oltre accessori, emessa nei suoi confronti dal Ministero delle Politiche Agricole. La Macina Felice ha presentato ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c.; il Ministero delle Politiche Agricole si è difeso con controricorso.
Memorie sono state depositate dalla ricorrente e dal controricorrente. Considerato che:
1. Il ricorso si basa su unico motivo, enunciante che “ricorre la fattispecie di cui all’art. 395 n.4 c.p.c.” per “errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Il precedente ricorso per cassazione “riguardava la decisione della C.A. (sic) di Salerno, che aveva riformato la sentenza di primo grado … in ordine alla chiara declaratoria …: La documentazione in atti dà conto del pieno utilizzo, per i fini indicati in progetto, del contributo erogato, risultando realizzate tutte le opere ivi previste, anche in esito all’approvazione del progetto di variante di ubicazione delle strutture, con conseguente accoglimento della domanda ”.
Si indica una serie di documenti (pagine 3-6 del ricorso) per poi criticare la pronuncia qui impugnata, che ad avviso della ricorrente “si è arrestata a rilevare la carenza di prova del fatto, senza operare alcuna valutazione dei documenti prodotti e non percepiti”; e, “ove il S.C. avesse esaminato tali documenti, il risultato finale della controversia sarebbe stato diverso” (ricorso, pagina 7). Si ribadisce che “il vizio attiene all’esistenza della prova” e che, “ove avesse esaminato il contenuto dei prodotti documenti, la Corte avrebbe percepito che la realizzazione d’un opificio agricolo per la trasformazione delle olive in olio vergine si era verificata in base alla produzione documentale non esaminata e non avrebbe rigettato il ricorso per carenza di prova”.
Si aggiunge inoltre: “Il rapporto di stretta causalità tra il suddetto errore di fatto di percezione e la sua decisività deriva dal fatto che la pronuncia sarebbe stata diversa ove fosse stato percepito ed esaminato il provvedimento del Ministero di autorizzare la costruzione dell’opificio … nel Comune di Vibonati, mediante l’esame della documentazione prodotta e non esaminata di approvazione del rendiconto e di avvenuto pagamento della spesa”. Si richiama pure “l’iter processuale dei gradi”, per concludere sostenendo che “l’atto amministrativo, che, in origine, prevedeva un sito (S. Mauro La Bruca) per l’originaria beneficiaria coop.
Rinascita Democratica … può essere disapplicato dal giudice nell’esame del diritto all’avvenuto riconoscimento a favore della coop. La Macina Felice, destinataria di nuovo rapporto del concedente, che ha riconosciuto il progetto di riconversione con tutta la documentazione richiesta, ha accertato l’avvenuta integrale esecuzione di realizzazione dell’opificio agricolo a Vibonati, già in parte esistente, pagando la rata in base allo stato di avanzamento riconosciuto”.
2. Questa sintesi dell’unico motivo del ricorso dimostra con massima evidenza che, in luogo della fattispecie di cui all’articolo 395 n.4 c.p.c., il ricorso contiene una sorta di appello avverso la sentenza qui impugnata. È pertanto palesemente inammissibile, con conseguente condanna a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3200, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso