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Ordinanza — n. 6454/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the lower court correctly applied procedural rules regarding missing document identifiers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6454/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly applied procedural law to the missing document identifiers. The appellant argued that factual errors regarding the absence of publication data and numbers in the sent copy should have been examined, but the court found the issue was purely legal. Consequently, the court held that the lower court's decision to declare the appeal inadmissible based on the lack of specific document features was correct and not subject to factual review.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 395 n.4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine a procedural inadmissibility decision based on the absence of document identifiers if the opposing party has provided a complete copy with all necessary identifying elements, as the lower court's application of the law is not a matter of factual error.

Parole chiave

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procedural inadmissibility document identifiers Cassation review factual error legal application procedural law appeal dismissal tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 395 n.4 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012
articolo 369 c.p
Ancora, nella sentenza impugnata si afferma che l’attestazione della conformità ex articolo 369 c.p.c.
articolo 395 c.p
Il motivo non nega che l’elemento di fatto fosse tale, ma argomenta sulla possibilità di integrarlo/supplirlo per giungere alla non applicabilità dell’articolo 395 c.p.c., ponendosi dunque sul piano di diritto e così pervenendo alla inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, ord. 17 aprile 2023 n. 10180
Cass. sez. 3, 21 agosto 2023 n. 24885
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24158/2023 R.G. proposto da : LONGO LAURA ROSARIA, elettivamente domiciliatapresso l’avv. LA PERGOLA ENRICO (LPRNRC75T08C351P), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ILCOM SRL, elettivamente domiciliato presso l’avv. SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI (SMPSVT64D01C351K), che lo rappresenta e difende -controricorrente- e contro ILARDI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso l’avv. BUTTA' ANTONINO (BTTNNN49R29B666J), che lo rappresenta e difende -controricorrente- e contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avv.

PENNISI VINCENZO ALBERTO (PNNVCN65A25C351V), rappresentat a e difesa da ll’ avv . CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), dall’avv. PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) e dall’avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO (TRGVCN63S30C351D) -controricorrente- nonchè contro BONGIOVANNI MASSIMO, FALLIMENTO LANZAFAME GRAZIA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10180/2023depositata il 17/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che:

Cass. sez. 3, ord. 17 aprile 2023 n. 10180 ha dichiarato improcedibile il ricorso di Laura Rosaria Longo avverso sentenza del Tribunale di Catania del 7 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., perché la copia cartacea della sentenza impugnata, depositata da Laura Rosaria Longo e notificatale l’8 gennaio 2021 per via PEC dalla controparte Salvatore Ilardi per far decorrere il termine breve di impugnazione - e precisamente la copia cartacea di quella indicata dal difensore del notificante come copia informatica -, è risultata non recante “attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo”.

Laura Rosaria Longo ha presentato ricorso ai sensi degli articoli 395 n.4 e 391 bis c.p.c.; si sono difesi con rispettivo controricorso Salvatore Ilardi, Siena NPL 2018 - avvalendosi come procuratrice di Cerved Credit Management S.p.A. - e il Fallimento Ilcom S.r.l. Hanno depositato memorie la ricorrente, Ilardi e Siena NPL. Considerato che: Il ricorso si divide in due parti: la prima, denominata fase rescindente, presenta un unico motivo (ricorso, pagina 10-17); la seconda, denominata fase rescissoria, ripropone i tre motivi del ricorso oggetto dell’ordinanza qui impugnata.

1. Il motivo della fase rescindente lamenta la sussistenza di un errore di fatto ex articolo 395 n.4 c.p.c. L’ordinanza impugnata si fonderebbe quanto alla decisione di improcedibilità “sul presupposto dell’impossibilità di verificare numero della sentenza impugnata e data di pubblicazione …, quando invece tali dati emergevano chiaramente … dagli atti processuali e dai documenti versati in giudizio”. Si sostiene che “non esiste una norma di legge che dispone che la sentenza prodotta dal ricorrente in copia autentica debba recare l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione (come afferma il Giudice a quo)”; tali dati comunque sarebbero stati “tutti presenti e facilmente verificabili dalla stessa Corte”.

Quest’ultima, a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, dichiara di avere “l’onere di verificare i suddetti dati”, cioè l’avvenuta pubblicazione della sentenza, la data di pubblicazione e il numero della sentenza stessa. Essendo allora onere della Suprema Corte, “questa non può limitarsi a rilevare la mancanza di tali dati nella copia prodotta, ma deve esaminare se tali dati risultino aliundedagli atti e dai documenti presenti nel fascicolo processuale”. Al riguardo S.U. 6 luglio 2022 n. 21349 insegna che non sussiste improcedibilità ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c. se l’impugnazione è contro una sentenza notificata non avendo il ricorrente depositato la relazione di notifica qualora tale documentazione sia comunque nella disponibilità, essendo stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’articolo 370, terzo comma, c.p.c. o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio; e nel caso in esame la ricorrente avrebbe allegato al ricorso la richiesta alla cancelleria del Tribunale di Catania, ex articolo 369, terzo comma, c.p.c., di trasmettere il fascicolo d’ufficio, dal cui esame la Suprema Corte avrebbe accertato che il primo giudizio si era concluso con la sentenza n. 88/2021 del suddetto tribunale, pubblicata il 7 gennaio 2021, “come dichiarato dalla ricorrente e confermato dai controricorrenti”.

Per dimostrarlo si produce un messaggio PEC del 7 gennaio 2021 di comunicazione, al difensore costituito nel giudizio di merito, dalla Cancelleria del tribunale siciliano del deposito di pubblicata sentenza. E la Suprema Corte avrebbe potuto attingere ulteriore conferma dalle difese delle controparti. Inoltre Cass. sez. 3, 18 maggio 2021 n. 13534 e S.U. 8312/2019 dichiarano che, se la notifica della sentenza impugnata avviene in modalità telematica, il deposito di copia analogica della sentenza senza attestazione di conformità non rende improcedibile il ricorso qualora alla denuncia di tale assenza non si aggiunga il disconoscimento della conformità all’originale della copia depositata: e qui i controricorrenti non avrebbero disconosciuto, anzi nei loro atti difensivi avrebbero dato atto che il ricorso riguardava la sentenza n. 88 del 7 gennaio 2021 del Tribunale di Catania.

Pertanto nell’ordinanza impugnata si sarebbe deciso “sulla supposizione di un fatto (ovverosia, la pretesa incertezza/assenza circa l’avvenuta pubblicazione della sentenza … la data di pubblicazione … ed il numero …) … escluso sulla scorta degli stessi atti e documenti presenti nel fascicolo processuale … che la Corte avrebbe dovuto esaminare compiutamente”; e il fatto non sarebbe stato controverso tra le parti. Cass. sez. 3, 21 agosto 2023 n. 24885 statuisce poi che il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata che non consenta di individuare il numero e la data non genera improcedibilità se il controricorrente deposita, costituendosi, una copia della sentenza completa degli elementi identificativi; e qui lo avrebbe fatto il controricorrente Cerved Credit Management S.p.A.

Ancora, nella sentenza impugnata si afferma che l’attestazione della conformità ex articolo 369 c.p.c. deve riguardare copia con attestazione della Cancelleria di pubblicazione, data e numero attribuito dal sistema al provvedimento, essendo altrimenti impossibile verificare per il giudice di legittimità; ma anche sotto questo profilo sussiste errore di fatto che, con la trasmissione del fascicolo d’ufficio ex articolo 369 c.p.c., il giudice di legittimità può verificare, dall’esame della sentenza ivi contenuta e delle certificazioni della cancelleria, “se e quando il provvedimento è venuto ad esistenza (oltre al suo numero)”.

2. Questo unico motivo che sostiene la fase rescindente è inammissibile, e ciò impedisce di vagliare la fase rescissoria con inammissibilità dei relativi motivi. Infatti l’ordinanza impugnata afferma che la copia cartacea della copia informatica della sentenza notificata all’attuale ricorrente dalla controparte Salvatore Ilardi per far decorrere il termine breve impugnatorio “non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo”. Questo è l’elemento fattuale che avrebbe potuto essere oggetto dell’impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c.; poi l’ordinanza spiega come si deve applicare l’articolo 369 c.p.c. per giungere alla improcedibilità, e questo, condivisibile o meno che sia, è diritto. Il motivo non nega che l’elemento di fatto fosse tale, ma argomenta sulla possibilità di integrarlo/supplirlo per giungere alla non applicabilità dell’articolo 395 c.p.c., ponendosi dunque sul piano di diritto e così pervenendo alla inammissibilità.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; considerata la peculiarità del caso trattato, si stima equa la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i