Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and settlement agreement with the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew the lawsuit, citing a reached settlement. The court noted that the withdrawal was properly filed before the hearing and did not require the defendant's acceptance to be effective. Consequently, the legal proceedings terminated without any ruling on litigation costs since the municipality had not participated in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal for cassation extinguishes the proceedings automatically without requiring the opposing party's acceptance, as it terminates the legal interest in contesting the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente DANNI DA COSE IN CUSTODIA RINUNCIA AL RICORSO dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 12 / 02/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 3883 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3883del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da VIGNALI Maria Teresa(C.F.: VGN MTR 53M64 A851W ) rappresentatae difesa dagli avvocati Luciano Spigliantini (C.F. :
SPGLCN 57T01 H008C) e Fabio Vezzosi (C.F. : VZZ FBA 53L20 H008J) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI BIBBIENA(C.F.: 00137130514), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1945/2020, pubblicatain data 15 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Maria Teresa Vignali ha agito in giudizio nei confronti d el Co- mune di Bibbienaper ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente provocato, a suo dire, a dallo stato di dissesto di un marciapiede comunale.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Arezzo. Ric. n. 3883/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Vignali, sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione La ricorrente Vignali ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di essere giunta ad un accordo transattivo con la controparte. La rinunzia risulta depositata prima della data dell’adunanza ca- merale e regolarmente sottoscritta dal procuratoredella ricor- rente,a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
D’altra parte, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del pro- cesso anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza im-pugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugna- zione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Ric. n. 3883/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Rv. 634622 –01;
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 –01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01). Invero, la comunicazione all’unica controparte non è dovuta, essendo questa restata intimata. Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudi- zio di legittimità, mentre non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’ente intimato svolto alcuna attività difensiva nella presente sede. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera d