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Ordinanza — n. 6387/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against enforcement costs, ruling the debtor was not in default.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6387/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal regarding litigation costs, quashing the lower court's order for the debtor to pay. The debtor argued she was not in default because she did not actively resist the opposition filed by a co-debtor. The court found her silence and lack of substantive defense constituted a valid refusal to interloque, confirming she was not in default.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3); Art. 112 c.p.c.: A party is not in default (soccombente) for the purpose of cost allocation if they explicitly refuse to interloque on the merits of the opposition, even if they remain silent on procedural points.

Parole chiave

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litigation costs allocation default in enforcement refusal to interloque co-debtor opposition Cassazione Ordinanza spese d'esecuzione opposizione al precetto esecutivo spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3)
, in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3)».
Art. 112 c.p.c.
2.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 112 c.p.c. , in relazione all ’ art.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
art. 360 c.p
, in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n.
art. 91 c.p
art. 112 c.p
2.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 112 c.p.c.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI SPESE GIUDIZIALI dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 27619 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27619del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da DE TOMMASO Lucia(C.F.:

DTM LCU 75M44 F152S) rappresentatae difesa dall’avvocat o Antonio Sanas (C.F.: NTN SNS 71S11 B180O) -ricorrente- nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A.(C.F.: 11991500015), rappre- sentata da INTRUM ITALY S.p.A. (C.F.: 10311000961),in persona del rappresentanteper procura Margherita Be- nedetto rappresentatae difesa dall’avvocato Mario De Guido (C.F.: DGD MRA58S23 F152T ) -controricorrente- nonché CARROZZO Domenico(C.F.: CRR DNC 64M23 D422Q) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 714/2022, pubblicatain data 9 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso da In- tesa San Paolo S.p.A., rappresentata da doValue S.p.A., nei Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 confronti di Lucia De Tommaso e Domenico Carrozzo, quest’ul- timo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c.. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Brindisi, con condanna al pagamento delle spese di lite, in so- lido, dell’opponente Carrozzo e dell’altra debitrice esecutata, De Lucia, evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria.

Ricorre la De Lucia, con riguardo al solo capo della decisione relativo alle spese, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Intesa San Paolo S.p.A., rappresen- tata da Intrum Italy S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione delle normedi cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3)». Secondo la ricorrente « l’impugnata sentenza è erronea per avere condannato la sig.ra De Tommaso Lucia, ritenendola “soccombente”, alla rifusione delle spese di lite in favore della Do Value S.p.A.». Il motivo è fondato. 1.1Va premesso che risulta senz’altro erronea in diritto la ra- gione posta dal giudice di primo e unico grado a fondamento della condanna della De Tommaso al pagamento delle spese di lite.

Il tribunale si è, infatti, limitato ad osservare che quest’ultima non poteva ritenersi “estranea” al giudizio di opposizione Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 (contrariamente a quanto sostenutodalla stessa), essendo liti- sconsorte necessaria, sulla base della seguente testuale argo- mentazione: «Deve disattendersi, infine, l’eccezione di estraneità rispetto all’odierno giu- dizio addotta da De Tommaso Lucia. Costei, infatti, nella sua qualità di coob- bligata, non può essere considerata terza, giacché è stata destinataria dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento immobiliare.

Poiché, dunque, il presente giudizio di merito premana dall’ordinanza del 02.03.2021 resa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 6/2020 R.G.E.Imm. nella quale De Tommaso Lucia è parte esecutata, quest’ultima riveste la qualifica di litisconsorte necessario, non essendo estranea al rapporto sostanziale de- dotto in giudizio». Orbene, che la De Tommaso sia da considerare litisconsorte ne- cessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da altro esecutato è innegabile (e del resto pacifico) ma ciò non giustifica, di per sé, la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, in mancanza di una sua effettiva soccombenza,ai sensi dell’art. 91 c.p.c., relativamente alle domande proposte e alle difese e conclusioni rassegnate con riguardo alle stesse.

D’altra parte, il mancato accoglimento di quella che il tribunale ha qualificato come “eccezionedi estraneità rispetto all’odierno giudizio” non potrebbe determinare (e, d’altronde, non pare neanche in concreto avere determinato, per quanto è dato evin- cere dalla, invero non chiarissima, motivazione del provvedi- mento impugnato), una situazione di soccombenza: la con- danna alle spese pare, in realtà, essere stata ricondotta dal tri- bunale esclusivamente alla posizione di litisconsorte necessaria della De Tommaso, non già alla sua effettiva e concreta soc- combenza.

In ogni caso, dal tenore complessivo delle difese della De Tom- maso emerge chiaramente che quella della sua “estraneità” al giudizio costituisce semplicemente la ragione indicata a fonda- mento della mancata formulazione di conclusioni sul merito dell’opposizioneproposta dal Carrozzo, cioè la ragione per cui essa ha dichiarato che non intendeva prendere posizione in Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ordine all’esito della predetta opposizione, rimettendosi in pro- posito alla decisione del tribunale.

In definitiva, il tribunale ha condannato la De Tommaso al pa- gamento delle spese di lite sulla base di una motivazione erro- nea in diritto, avendo fatto discendere tale condanna dalla sua mera posizione di litisconsorte necessaria (il che contrasta con l’art. 91 c.p.c.) o, al più (benché ciò neanche siapossibile com- prenderecon chiarezza dalla motivazione della decisione impu- gnata), dalla ritenuta infondatezza di una eccezione di difetto di legittimazione passiva che, comunque, non poteva qualifi- carsi tale. Tali considerazioni sarebbero già, di per sé, sufficient i per la cassazione della decisione impugnata. 1.2Anche a considerare , comunque, la “sostanza” del ricorso, deve escludersi che la ricorrente sia effettivamente soccom- bente nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

La De Tommaso non ha proposto l’opposizione, non ne ha chie- sto in alcun modo l’accoglimento, né ha preso posizione in or- dine a nessuna delle questioni poste con la stessa, dichiarando, anzi, espressamente, in proposito,di rimettersi « al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare». L’unico passaggio della sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione che potrebbe (ma solo astratta- mente, per quanto si dirà) indurre ad un dubbio è il punto “2” delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta:

«2. qualora il Tribunale dovesse decidere di confer- mare l’ordinanza di sospensione esecutiva, vorrà ribadire, an- che, la sospensione dell’intero procedimento esecutivo». Tale punto, peraltro, fa seguito al punto 1, che è formulato come segue: «1. si rimette al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare in relazione al presente reclamo». È chiaro che vi è un refusoimmediatamente percepibile, in tali conclusioni, in quanto le stesse appaiono formulate, Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 erroneamente, in relazione al procedimento di reclamo e non in relazione al giudizio di opposizione.

D’altra parte, si deve considerare, in proposito:

a) in primo luogo, che la questione della sospensione dell’ese- cuzione è, in realtà, estranea all’oggetto della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione (nel quale si decide il merito dell’opposizione agli atti esecutivi: sia in caso diacco- glimento che di rigetto dell’opposizione , infatti, il provvedi- mento cautelare di sospensione viene automaticamente cadu- cato, nel primo caso perché è dichiarata la definitiva nullità de- gli atti opposti, nel secondo, in base ai principi generali che re- golano i rapporti tra il provvedimento cautelare e la decisione di merito in primo grado; il tribunale, in altri termini, non eser- cita alcun potere decisionale diretto in ordine al mero provve- dimento di sospensione, che resta sempre una prerogativa esclusiva del giudice dell’esecuzione); di conseguenza, è del tutto plausibile che il riferimento a tale questione, contenuta nel secondo punto delle conclusionirassegnate dalla ricorrente, sia un mero refuso, esattamente come il riferimento al “re- clamo” nel primo punto;

b) in secondo luogo, che la richiesta della De Tommaso conte- nuta nel punto 2 delle sue conclusioni è una richiesta mera- mente subordinata, avanzata per il solo caso in cui il tribunale avesse deciso di confermare l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, il che (oltre a non potere avvenire tecnica- mente, sul piano processuale, come già chiarito) nei fatti e in concreto non è avvenuto(il che è assorbente); quindi, si tratta di una “domanda” (anche a volerla qualificare come tale) che, al più, sarebbe rimasta assorbita e, non essendo stata esami- nata, su di essa non vi può essere soccombenza in senso tec- nico;

c) infine, il punto 2 delle conclusionidella comparsa di costitu- zione e risposta della De Tommaso nel giudizio di opposizione Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 non è stato espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni; èvero che, in tale ultima sede, è stato ope- ratoun iniziale richiamo alle conclusioni già formulate in sede di costituzione, ma è anche vero che, poiché la De Tommaso ha infine ribadito esclusivamente di rimettersi « al Tribunale, non avendo nulla da interloquire sul punto», ritenendosi (cor- rettamente) estranea, sul piano sostanziale,alle questioni po- ste dall’opponente, ciò conferma ulteriormente l’assunto se- condo il quale i punti delle conclusioni della comparsa di costi- tuzione e risposta che facevano riferimento al reclamo ed alla questione della sospensione dell’esecuzione fossero in realtà meri refusi, non idonei ad esprimere effettiveconclusioni di me- rito in ordine all’opposizione proposta dal Carrozzo e, di conse- guenza, non idonei a determinare una situazione di soccom- benza effettiva della De Tommaso. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 112 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 4)».

La ricorrente sostiene che «l’impugnata sentenza è nulla lad- dove, nel condannare la sig.ra De Tommaso Lucia alle spese di lite in favore della DoValue S.p.A., ha pronunciato ultra petita. La DoValue S.p.A., infatti, aveva, esplicitamente, chiesto la condanna del solo Carrozzo Domenico alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria e di quella di merito, subordinando la condanna, anche, della De Tommaso Lucia all’ipotesi di una sua resistenza». Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo. Essendo stata chiesta dalla società opposta la condanna alle spese della De Tommaso per il caso di sua “resistenza” – la questioneposta con il presente motivo del ricorso si ridu rrebbe, infine,ad accertare se vi sia stata o meno soccombenza (atteso che la soccombenza, almeno in questo caso, potrebbe esservi Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 solo in caso di “resistenza” all’opposizione da parte del litiscon- sorte).

Dunque, una volta chiarito che le conclusioni della De Tommaso non possono affatto intendersi come“resistenza” rispetto alla richiesta di Intesa San Paolo S.p.A. di rigetto dell’opposizione del Carrozzo e che la medesima non ha assunto alcuna posi- zione sul merito dell’opposizione, non potrebbe ravvisarsi al- cuna sua “resistenza”, né alcuna sua soccombenza, onde la sua condanna alle spese èda ritenersi in ogni caso erronea in di- ritto. 3.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo capo rela- tivo alla condanna alle spese di lite della ricorrente.

Non è necessario disporre alcun rinvio, potendosi comunque in questa sede decidere il merito relativo alla regolamentazione delle spese tra l’odierna ricorrente e la controricorrente: le quali, per l’intero giudizio (di merito e di legittimità), possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell’andamento dello stesso in sede di merito e dell’oggettiva sussistenza di alcuni elementi di ambiguità, benché non decisivi, nelle difese della ricorrente. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in re