Ordinanza Interlocutoria — n. 6386/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 19473 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO (C.F.: 00096960430), in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o Massimo Bertola (C.F.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 615 C.P; Ordinanza Interlocutoria — n. 6386/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 19473 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO (C.F.: 00096960430), in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o Massimo Bertola (C.F.:
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 19473 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO (C.F.: 00096960430), in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o Massimo Bertola (C.F.:
BRTMSM 56M24 C770M ) -ricorrente- nei confronti di MOSCHETTONI Giovanni(C.F.: MSC GNN 42B01 C770O) BERDINI Clara (C.F.: BRD CLR 51R45 C770J) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 162/2022, pubblicatain data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Considerato che: la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marchee Monte- cosaro Soc. Coop. (oggi divenuta Banco Marchigiano Credito Cooperativo) ha promosso l’esecuzione forzata, nella forma dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di Giovanni Mo- schettoni e Clara Berdini, in virtù di un contratto di mutuo Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 26/02/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 fondiario; nella procedura esecutiva hanno svolto intervento la Carilo S.p.A. e la Aspra Finance S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A. (cui sono subentrate, rispettivamente, Ubi Banca S.p.A.e doBank S.p.A. ); i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; la banca opposta, in via riconvenzionale su- bordinata, ha proposto domanda di condanna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato; l’opposizione è rigettata dal Tribunale di Macerata; la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta; ricorre Banco Marchigiano Credito Cooperativo, sulla base di cinque motivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; la banca ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; in via del tutto pregiudiziale, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, per due concorrenti ragioni:
a) in primo luogo, in quanto il ricorso non risulta notificato a tutte le parti del giudizio di merito e, di conseguenza, va inte- grato il contraddittorio nei confronti di Ubi Banca S.p.A. e do- Bank S.p.A., litisconsorti necessarie se non altro per avere par- tecipato ai gradi di merito del giudizio e, comunque, in difetto di elementi per escludere il loro interesse, quali interventrici, all’esito del presente giudizio, ai fini della prosecuzionedel pro- cesso esecutivo;
b) in secondo luogo, perché il ricorso pone – tra l’altro – la questione della validità del cd. mutuo solutorio, questione Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 26/02/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 tuttora all’esame delle Sezioni Unite di questa stessa Cortee non risolta alla data dell’odierna camera di consiglio, onde oc- corre differire la trattazione all’esito della risoluzione della stessa; per questi motivi la Corte: - dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti di Ubi Banca S.p.A. edoBank S.p.A. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso