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Ordinanza — n. 6379/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal, ruling civil judges must independently assess civil wrongfulness even after criminal acquittal due to depenalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6379/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Paolo Di Canio's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision in a defamation case. While the criminal court acquitted Lotito because the act was no longer a crime due to depenalization, the civil court independently found the statements civilly wrongful and awarded damages. The Court ruled that an acquittal based on depenalization does not erase the civil wrongfulness of the act, which must be evaluated autonomously by the civil judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 116 c.p.c.: A criminal acquittal due to depenalization does not eliminate the civil wrongfulness of the act, which the civil judge must assess independently with full knowledge of the case.

Parole chiave

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criminal acquittal depenalization civil wrongfulness independent assessment judicial precedent binding effect defamation civil liability statutory depenalization 2016 calciatore professionista mancanza di disciplina perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 116 c.p.c.
d.lgs. n. 7 del 2016
l. n. 228 del 2012
1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
articolo 2909 c.c
1.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta una violazione dell’articolo 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18218/2023 R.G. proposto da : DI CANIO PAOLO, domiciliato in Roma, Via Premuda n° 1/a, presso lo studio dell’Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, C.F. BRD GRL 64L28 A944X, p.e.c. avvgabrielebordoni@legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LOTITO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE (GNTGMC42B23H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE MARCO (GNTMRC79B26H501X), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 474/2023 depositata in data11/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Nel corso di una trasmissione televisiva, dedicata al calcio, l’ex calciatore Paolo Di Canio ebbe a dire che un certo giocatore era stato pagato dalla società sportiva Lazio in eccesso rispetto al suo valore, provocando la reazione del presidente di quella società, Claudio Lotito, che ebbe a replicare nei seguenti termini: scusi Di Canio lei dice cose totalmente false”, “la Lazio è una società quotata, lei Di Canio non sa neanche cosa vuol dire società quotata, glielo spiego io”, “Di Canio lei pensi a fare il giocatore e non a parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice”, “lei riceverà una denuncia grave perché dichiara una cosa falsa pubblicamente …lei lunedì mattina riceverà una citazione compresa di danni perché dichiara che la Lazio ha pagato Zarate 37 milioni di euro ed è un falso.

E le chiederò conto di questo nelle sedi opportune perché sta creando un danno ad una società quotata” . 2.- Di Canio ha ritenuto offensive queste espressioni e ha sporto querela. Il giudizio penale si è concluso con una sentenza con cui la Corte di Appello di Perugia ha qualificato il fatto come reato di ingiuria e non di diffamazione ed ha assolto l’imputato per l’intervenuta depenalizzazione (ad opera della legge n. 7 del 2016). 3.- Passata in giudicato questa sentenza, ne è seguita una causa civile, nella quale il Tribunale di Terni ha avuto modo di sostenere che, poiché non si era trattato di una assoluzione in fatto, ma della accertata depenalizzazione del reato, il fatto di ingiuria doveva ritenersi ormai accertato definitivamente, con efficacia di giudicato anche nel processo civile, ed ha dunque condannato il Lotito a trentamila euro di risarcimento del danno. 4.-Questa decisione è stata però riformata dalla Corte di Appello di Perugia, sul presupposto che il giudicato penale fosse di assoluzione (perché non più previsto il fatto come reato) e che dunque era dovere del giudice civile di procedere ad un accertamento autonomo dei fatti, accertamento che la Corte di Appello ha condotto, escludendo la natura offensiva delle frasi pronunciate dal Lotito. 5.- Contro questa decisione ricorre con un motivo di censura Paolo Di Canio.

Claudio Lotito si è costituito con controricorso. Entrambi hanno depositato memorie. Ragioni della decisione. 1.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta una violazione dell’articolo 2909 c.c. La tesi del ricorrente è la seguente. La sentenza penale, che ha qualificato il fatto come ingiuria, implicitamente ha accertato il fatto: ha cioè ritenuto che il fatto era stato commesso e che corrispondeva ad una fattispecie di ingiuria, salva la depenalizzazione nel frattempo intervenuta. Per cui, ha, si, assolto l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ma quel fatto ha, per forza di cose, ritenuto comunque sussistente.

E tale accertamento-che il fatto sussisteva- è passato in giudicato, e, in quanto giudicato, avrebbe dovuto vincolare il giudice civile, il quale invece ha ritenuto di procedere ad un esame autonomo della vicenda, ai fini civilistici, escludendo la illiceità del fatto stesso. Inoltre, a dispetto di quanto asserito dai giudici di appello civili, il Tribunale in primo grado aveva comunque effettuato un esame autonomo dei fatti, giungendo a ritenere ingiuriose quelle espressioni. Il motivo è infondato. E’ principio di diritto che In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse. (Cass. 34621/2023) Alla luce di tale principio di diritto, cui si deve dare continuità, poiché se un fatto non è più penalmente rilevante ciò non toglie che possa esserlo dal punto di vista della responsabilità civile, che dunque va valutata autonomamente, non vi è stata alcuna violazione del giudicato penale, proprio perché, in caso di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il giudice civile ha il potere di una autonoma e distinta valutazione dei fatti ai fini del giudizio sulla responsabilità del convenuto.

Ed è ciò che la Corte di Appello ha fatto. Del resto, il ricorrente ha cura di precisare che altrettanto aveva fatto il giudice di primo grado, che non si era limitato, come ha supposto la Corte di Appello, ad applicare il giudicato penale, ma aveva fornito un giudizio autonomo sulla rilevanza aquiliana delle espressioni utilizzate dal convenuto. Dunque, essendo l’unico motivo di ricorso questo, ossia la violazione del giudicato penale, esso è infondato. Non v’è invece alcuna censura nel merito delle valutazioni fatte dalla Corte di Appello circa la rilevanza aquiliana e l’offensività delle espressioni indirizzate al ricorrente, con la conseguenza che non se può fare qui questione.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5500,00 euro oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co