Ordinanza Interlocutoria — n. 6377/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2511/2024 R.G. proposto da : SCIARELLI FEDERICA, RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., rappresentatee difes e nel presente giudizio dall’Avv. Prof. Carmine Punzi (c.f. PNZCMN33H20A509G ed indirizzo di posta elettronica certificata carminepunzi@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Prof. Antonio Punzi (c.f. PNZNTN65L12H501Z ed indirizzo di posta elettronica certificata antoniopunzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di questi in Roma, Viale Bruno Buozzi 99, giuste procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti- contro DE FINO ADELAIDE, DE FINO LUCIANA, DE FINO MAURIZIO, GROSSI LOREDANA, tutti rappresentati e difesi da l Prof. Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 6377/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 346/2023 del 13/06/2023, ha rigettato l’appello principale proposto dalle attuali ricorrenti “ad eccezione dell’istanza di emenda della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla diffusione dell’avvenuta condanna di cui alla sentenza di primo grado mediante menzione della stessa per due puntate consecutive della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto””, confermando nel resto la sentenzaappellata anche in relazione alle spese di giudizio , ha rigettato l’appello incidentale e ha compensato per intero tra le parti le spese del secondo grado. 5.-Ricorrono per c assazione sia la Rai che la dott.ssa Sciarelli, con due motivi di ricorso, sia pure suddivisi in censure diverse.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2511/2024 R.G. proposto da : SCIARELLI FEDERICA, RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., rappresentatee difes e nel presente giudizio dall’Avv. Prof. Carmine Punzi (c.f. PNZCMN33H20A509G ed indirizzo di posta elettronica certificata carminepunzi@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Prof. Antonio Punzi (c.f. PNZNTN65L12H501Z ed indirizzo di posta elettronica certificata antoniopunzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di questi in Roma, Viale Bruno Buozzi 99, giuste procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti- contro DE FINO ADELAIDE, DE FINO LUCIANA, DE FINO MAURIZIO, GROSSI LOREDANA, tutti rappresentati e difesi da l Prof. Avv.
Stefano Vinti c.f. VNTSFN60T27G273Y – PEC s.vinti@legalmail.it, con studio in Roma, alla Via Emilia n. 88;dall’Avv. Federica Corsini c.f. CRSFRC67B64H501C - PEC federicacorsini@ordineavvocatiroma.org; dall’ Avv. Chiara Geremia c.f. GRMCHR73A58H501V - PEC chiarageremia@ordineavvocatiroma.org; dall’ Avv. Vincenzo Cuomo c.f. CMUVCN45S18G942Y - PEC: avvocatovincenzocuomo@pec.it ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Vinci -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 346/2023 depositata il 13/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa e ragioni della decisione. 1.- Il 15.12.2008 è andata in onda una puntata della trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”, su RAI 3, condotta dalla dott.ssa Federica Sciarelli, sul caso di Elisa Claps, ragazza sulla cui scomparsa, avvenuta anni prima, si stava indagando da tempo. Durante la trasmissione televisiva si è dato conto di una perquisizione effettuata su terreni appartenenti alla società Spix Italia srl, a Maurizio De Fino, che ne era rappresentante legale, ed ai congiunti di costui, Loredana Grossi, Adelaide De Fino e Luciana De Fino. 2.- Costoro hanno ritenuto diffamatorio il servizio giornalistico per via del fatto che, nel dare notizia della perquisizione, era stato fatto il nome della società proprietaria del terreno perquisito e dell’amministratore De Fino, senza che ve ne fosse bisogno, poiché nessuno di loro era indagato.
La notizia, data in quei termini, secondo gli attori, avrebbe ingenerato negli ascoltatori l’idea che vi fosse un qualche collegamento tra il De Fino, o i suoi familiari, e l’omicidio della ragazza. 3.- Davanti al Tribunale di Potenza si è costituita la Rai, Radiotelevisione Italiana, mentre è rimasta contumace la conduttrice del programma, dott.ssa Federica Sciarelli, e contumaci sono rimasti i direttori della testata regionale. In quel giudizio la Rai si è difesa sostenendo che la notizia era pertinente, oltre che vera – la perquisizione, infatti, era effettivamente avvenuta- in quanto un dipendente della società proprietaria del terreno aveva riferito di strani comportamenti di un altro dipendente, o comunque di un'altra persona che su quel terreno aveva lavorato, ossia Daniele Restivo, poi individuato come l’autore dell’omicidio. 4.- Il Tribunale di Potenza ha però accolto la tesi degli attori ed ha ritenuto che non fosse necessario menzionare pubblicamente il nome del proprietario del terreno e della società che costui amministrava, e che dunque era stato violato il requisito della continenza, ossia era stata data la notizia secondo modalità non pertinenti e tali da costituire diffamazione a carico del soggetto menzionato.
La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 346/2023 del 13/06/2023, ha rigettato l’appello principale proposto dalle attuali ricorrenti “ad eccezione dell’istanza di emenda della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla diffusione dell’avvenuta condanna di cui alla sentenza di primo grado mediante menzione della stessa per due puntate consecutive della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto””, confermando nel resto la sentenzaappellata anche in relazione alle spese di giudizio , ha rigettato l’appello incidentale e ha compensato per intero tra le parti le spese del secondo grado. 5.-Ricorrono per c assazione sia la Rai che la dott.ssa Sciarelli, con due motivi di ricorso, sia pure suddivisi in censure diverse.
Si sono costituiti con controricorso gli intimati. 6.-Ritiene il Collegio che il ricorso pone questioni, come quella della definizione del giornalismo d’inchiesta, della sua riferibilità alla fattispecie in esame, dei limiti cui eventualmente va soggetta, che meritano una trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo