Decreto — n. 6374/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15612/2024 R.G. proposto da : TAGLIENTE GERARDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso congiuntamente dall’avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO (NDRFNC76B19A509H) e dall'avvocato IANNICIELLO ANGELO (NNCNGL67T04Z404J) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CUSANO CARMINE (CSNCMN52S05A399X) -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n.938/2024 depositata il 13/05/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6374/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TAGLIENTE GERARDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso congiuntamente dall’avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO (NDRFNC76B19A509H) e dall'avvocato IANNICIELLO ANGELO (NNCNGL67T04Z404J) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CUSANO CARMINE (CSNCMN52S05A399X) -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n.938/2024 depositata il 13/05/2024;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15612/2024 R.G. proposto da : TAGLIENTE GERARDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso congiuntamente dall’avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO (NDRFNC76B19A509H) e dall'avvocato IANNICIELLO ANGELO (NNCNGL67T04Z404J) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CUSANO CARMINE (CSNCMN52S05A399X) -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n.938/2024 depositata il 13/05/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/01/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro