Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing a hotel management company, had not responded to the procedural proposal sent on January 23, 2025, despite the deadline having passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of the proposal for decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4256/2024 R.G. proposto da : RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato LANTIERI GIUSEPPE (LNTGPP77R19I754S) -ricorrente- contro COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore , con domicilio telematico all’indirizzo PEC della stessa e del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GUGLIOTTA VINCENZO (GGLVCN60A25H574B) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1880/2023 depositata il 03/11/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/01/2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso