Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Salerno Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement. The appellant, Mangieri Angelina, did not request a decision on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4826/2022 R.G. proposto da : MANGIERI ANGIOLINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore , rappresentato e difeso dall'avvocato GARGIONE GIANCARLO (GRGGCR54H18G447J) -ricorrente- contro COMUNE SALERNO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI SALERNO n. 1710/2021depositata il 07/12/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/01/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,il 09/03/