Cassation court dismisses appeal regarding rent and leasehold costs, upholding lower court's partial reform decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Daniela Cavalieri's appeal against the Court of Appeal of Messina's decision ordering her to pay rent and leasehold costs to Maharaja S.A.S. The lower court had partially reformed the first-instance judgment, confirming the consensual resolution of the share transfer agreement while finding the counterclaims by Maharaja S.A.S. timely and partially founded due to Cavalieri's non-payment of fees. The court dismissed the appeal because the appellant's argument regarding the burden of proof was merely a request to re-evaluate facts, which is not permissible in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A challenge alleging a violation of the burden of proof rules is inadmissible if it merely requests a substantive re-evaluation of facts and evidence, which exceeds the scope of a legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 775/2022 proposto da: DANIELA CAVALIERI, rappresentata e difesa dall’avv.to ANTONINO CIAVOLA(antonino.ciavola@pec.ordineavvocaticatania.it.); -ricorrente - contro BIAGIO LITRICO e MAHARAJA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro - tempore , Laura Litrico, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO (avvmariaclaudiagiordano@pec.giuffre.it); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 247/2021 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA,depositata in data 1/6/2021;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 1/6/2021, la Corte d’appello di Messina, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Biagio Litricoe dalla Maharaja s.a.s. e in parziale riforma della decisione di primogrado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato DanielaCavalieri al pagamento, in favore della Maharaja s.a.s., delle sommea quest’ultima dovute a titolo di canoni di affitto in relazione al godimento dell’azienda concesso dalla Maharaja s.a.s. alla Cavalieri, nonché a titolo di rimborso delle spese e degli oneri di adeguamento deilocali aziendali da parte della Maharaja s.a.s.; afondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo averconfermato la decisione del primo giudice, in ordine alla rilevata risoluzione consensuale del contratto preliminare (originariamente concluso tra i soci della Maharaja s.a.s. e la Cavalieri) avente ad oggetto la cessione delle quote della Maharaja s.a.s. alla medesima Cavalieri,e la conseguente correttezza della condanna del Litrico (socio accomandante della Maharaja s.a.s.) alla restituzione degli importi dallostesso ricevuti dalla Cavalieri sulla base di tale titolo contrattuale -ha rilevato l’erroneità della decisione del giudice di primo grado, nella partein cui aveva ritenuto tardive le domande riconvenzionali proposte dalla Maharaja s.a.s. nei confronti della Cavalieri in relazione all’accordo intercorso tra queste ultime due parti (diverso da quello contestualmenteconcluso dai soci della Maharaja s.a.s. e la Cavalieri perla cessione delle quote sociali); in particolare, dette domande della Maharaja s.a.s. dovevano ritenersi tempestivamente proposte e dovevano altresì ritenersi parzialmentefondate, segnatamente nella parte in cui la Cavalieri era Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri risultata inadempiente agli obblighi di corresponsione, in favore della Maharaja s.a.s., dei corrispettivi per la temporanea cessione in godimento dell’azienda gestita dalla medesima società (in attesa dell’eventualedefinizione della cessione delle relative quote alla stessa Cavalieri), nonché dei rimborsi relativi alle spese e agli oneri per l’adeguamentodei locali aziendali da parte della società; avversola sentenza d’appello, Daniela Cavalieri propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione;
BiagioLitrico e Maharaja s.a.s. resistono con controricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità delle domande riconvenzionali originariamente proposte dalla Maharaja s.a.s. nei confronti della Cavalieri, siccome contraddittoriamente proposte in contrasto con la preliminare eccezione,sollevata dalla stessa Maharaja s.a.s., avente ad oggetto la rivendicazionedella propria pretesa carenza di legittimazione passiva rispettoalla principale domanda proposta dalla Cavalieri, senza che la stessa Maharaja s.a.s. avesse provveduto a sottolineare il carattere subordinato o alternativo della proposizione di dette domande riconvenzionalirispetto alla sollevata eccezione preliminare; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la C orte territoriale abbi a del tutto correttamenteconfermato l a decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Maharajas.a.s. con riguardo alla domanda proposta dalla Cavaliere ai fini della restituzione , in proprio favore , degli importi versati per Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri l’acquisto delle quote della Maharaja s.a.s. , appare ndo del tutto evidentela circostanza secondo cui la Maharaja s.a.s., in quanto tale, nondisponendo delle proprie quote, non po tesse assumere la veste di cedente delle stesse, dovendo ritenersi , tali quote , beni di esclusiva pertinenzadei soci ; daciò discende la correttezza della decisione del giudice d’appello nella parte in cui ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della Maharajas.a.s. rispetto alla domanda proposta dalla Cavalieri ai fini dellarestituzione di quanto corrisposto per l’acquisto delle quote della stessasocietà; tutt’altro discorso attiene alle domande riconvenzionali proposte dalla Maharaja s.a.s. per l’adempimento delle obbligazioni direttamenteassunte dalla Cavalieri nei confronti della Maharaja s.a.s., avendo quest’ultima società validamente concesso alla prima il godimento dell’azienda sociale , fino alla definizione dell’accordo relativoalla cessione delle quote sociali in favore della stessa Cavalieri ; ed avendo la stessa Maharaja s.a.s. validamente sostenuto spese e oneri nell’interesse della Cavalieri per l’adeguamento dei locali aziendali; dalrilievo della descritta complessità soggettiva e oggettiva degli accordi negoziali (tra loro collegati) intercorsi tra la Cavalieri, i soci della Maharaja s.a.s. e quest’ultima società, deriva dunque l’impossibilitàdi ravvisare quella contraddittorietà (qui infondatamente denunciata dalla ricorrente) tra l’eccepita carenza di legittimazione passiva rilevata dalla Maharaja s.a.s. rispetto alla domanda di restituzione del corrispettivo per la cessione delle quote sociali, e le successive domande riconvenzionali, avanzate dalla stessa Maharaja s.a.s., per conseguire l’adempimento, da parte della Cavalieri, degli Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri impegni direttamente e validamente assunti da quest’ultima nei confrontidella medesima società ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione dell’art.81 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di considerare adeguatamente il reale oggettodegli accordi intercorsi tra le parti dell’odierno giudizio, avendo trascuratodi rilevare che una prima pattuizione riguarda va l’obbligo di cessione delle quote da parte dei soci della Maharaja s.a.s. (con l’evidente estraneità di quest’ultima) e che con una successiva pattuizione la Maharaja s.a.s. aveva concesso alla Cavalieri la provvisoria gestione dell’azienda con tutte le ulteriori pattuizioni destinatea consentirne il subingresso nel patrimonio aziendale; ciò posto, la successiva risoluzione consensuale degli accordi intercorsitra le parti, convenuta in data 1/7/2006 da Biagio Litrico con la Cavalieri, rendendo giuridicamente impossibile (per causa sopravvenuta) l’acquisto del patrimonio sociale da parte di quest’ultima, avrebbe imposto al giudice d’appello il riconoscimento della cessazione degli impegni assunti dalla Cavalieri anche confronti della Maharaja s.a.s. alla data dell’1/7/2006, e non già a quella del 31/12/2006(come diversamente riconosciuto dal giudice a quo ) con il conseguente carattere ingiustificato della condanna della Cavalieri al pagamentodei canoni di affitto dal luglio del 2006 al 31/12/2006; né la Cavalieri avrebbe potuto essere condannata all’ulteriore pagamentodi detti canoni a titolo risarcitorio, non avendo la Maharaja s.a.s.mai proposto una corrispondente domanda; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la C orte territoriale abbia ritenuto che la Cavalieri dovesse corrispondere alla Maharaja s.a.s. i « canoni Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri concordatiin ragione di euro 2800 al mese da corrispondersi nelle more del perfezionamento dell’accordo di cessione dell’azienda » (oltre agli altririmborsi indicati) (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) ; lastessa C orte territoriale ha rilevato come la Cavalieri avesse in primogrado opposto a tale domanda una « contestazione generale e generica,e nel presente giudizio, nel quale le stesse domande sono stateriproposte, si è limitata a sostenere che esse sarebbero prive di fondamento perché la società fino alla costituzione in giudizio non aveva mai lamentato l’inadempimento dell’odierna appellata e nulla avevarichiesto» ( ivi ) ; ilgiudice d’appello ha infine rilevato che « per quel che riguarda i canoni di locazione la contestazione della Cavalieri - articolata nei termini già riferiti - a fronte dell’allegazione della loro previsione al punto5) del contratto (che - si ribadisce - la Corte non è in grado di leggereperché non prodotto) non è così incisiva da far dubitare di tale previsione.Ne consegue che la Cavalieri avrebbe dovuto non limitarsi a contestare ma provare il loro pagamento.
Poiché così non è stato, deveritenersi la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata » (cfr.pag. 9 della sentenza impugnata) ; laCorte territoriale, dunque, ha ritenuto che la Cavalieri non avesse maicontestato di dovere l’importo preteso dalla Maharaja s.a.s. a titolo di canoni fino al 31/12/2006, essendosi limitata unicamente ad affermareche la società non avesse mai lamentato l’inadempimento ; questa essendo la ratio decidendi posta a fondamento della condannadella Cavalieri al pagamento dei canoni fino al 31/12/2006 (sostanzialmente consistente nel riconoscimento del carattere incontestatodel debito della Cavalieri corrispondente ai canoni dovuti fino al 31/12/2006 senza offerta di alcuna prova del pagamento), la mancataimpugnazione di tale ratio decidendi (avendo la Cavalieri in Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri questa sede evocato, per la prima volta in difetto di prova contraria, unadiversa scadenza temporale degli obblighi di pagamento dei canoni -solo fino al luglio 2006 - contestando altresì l’eventuale ‘titolazione’ risarcitoriadella domanda di pagamento dei canoni dal luglio 2006 al 31/12/2006 perché mai rivendicata) vale a rendere inammissibile la censurain esame, siccome inidonea a cogliere il contenuto dell’effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata sul punto; con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la mancata dimostrazione, ad opera della Maharaja s.a.s., di aver corrisposto i canoni dovuti al locatore dell’immobile aziendale per il relativo godimento, con la conseguente mancata dimostrazione dell’obbligo dellaCavalieri di corrispondere alla Maharaja s.a.s. la quota parte del canone di affitto d’azienda corrispondente all’importo del canone dovutodalla Maharaja s.a.s. al locatore dell’immobile aziendale; ilmotivo è inammis s ibile; osserva il Collegio come il carattere pacifico e incontestato della circostanza secondo cui il canone di affitto dell’azienda concessa in godimento dalla Maharaja s.a.s. alla Cavaliere fosse comprensivo anchedella quota dovuta dalla Maharaja s.a.s. al locatore dell’immobile aziendale, vale a costituire un implicito riconoscimento, ad opera di entrambele parti , che l’adempimento degli oneri relativi alla locazione dell’immobile aziendale fosse stato da sempre rimesso a carico della Maharajas.a.s., con la conseguente presunzione, in difetto di alcuna prova di contestazioni da parte del locatore, del costante regolare adempimentodi tali oneri ;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 775/2022 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri la censura in esame, nella misura in cui pone in discussione l’avvenuto regolare adempimento degli oneri locatizi da parte della Maharaja s.a.s. avrebbe dovuto essere corredata della prova dell’infedeltà contrattuale di tale ultima società in relazione all’adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione dell’immobile aziendale, dovendo ritenersi del tutto ragionevole la presunzione contraria tratta dalla corte territoriale in assenzadi alcuna prova di contestazioni da parte del locatore ; in breve, la censura in esame, lungi dal tradursi nella pretesa violazionedell’art. 2697 c.c. (ossia della pretesa inversione degli oneri probatori imposti alle parti), si risolve in una sostanziale proposta di riletturanel merito dei fatti di causa e delle prove, in dissenso rispetto aquanto operato dal giudice di merito, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in questa sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Cameradi consiglio del 16 gennaio 202