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Ordinanza — n. 6295/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding road damage compensation, upholding lower court's rejection of claim against Province.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6295/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Antonio Mucciolo's appeal against the First Instance Court's dismissal of his claim for road damage compensation. The appellant argued procedural errors regarding the proper defendant and insufficient reasoning on litigation costs, while the Province of Salerno maintained its position on liability and cost allocation. The Court found the lower court's reasoning on costs adequate and the appellant's arguments on standing inadmissible, thus confirming the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses a cassation appeal when the lower court's reasoning on litigation costs is sufficient and the appellant fails to demonstrate a lack of standing or procedural error, thereby upholding the rejection of the claim.

Parole chiave

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road damage compensation litigation costs allocation standing to sue cassation appeal dismissal procedural admissibility responsabilità per incidente stradale spese del veicolo a motore assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 93 c.p.c.
Law n. 69 of 18/06/2009
art. 331 c.p
art. 329 c.p
: la Provincia ha beneficiato delle spese di primo e di secondo grado, benché non richieste, e ottenute d’ufficio nonostante la manifesta rinuncia; II)violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30086/2021 R.G. proposto da : MUCCIOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via A . CANTORE, n. 5, presso lo studio dell ’ avvocato MUCCIOLO GIUSEPPE (MCCGPP82L01A717F), rappresentato e difeso dall’avvocato BUONO ANTONIO (BNUNTN62S22C262T), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINIELLO GIANCARLO (MRNGCR72M18B696Y) -controricorrente - nonchécontro COMUNE DI CAPACCIO -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SALERNO n. 2801/2021 depositata il 24/09/2021;

R.g. n. 30086 del 2021; Ad. 22/01/2025; estensore: C Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle; Rilevato che: Antonio Mucciolo convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio, il Comune di Capaccio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per poco più di milleduecento euro, riportati dalla propria autovettura nella serata del 2/02/20 13 , a causa delle buche, costituenti insidie, nel manto stradale della via Feudo del detto Comune; il Comune di Capaccio si costituì in causa e resistette alla domanda, deducendo che la competenz a s ulla manutenzione di detta strada era della Provincia di Salerno e ne chiese la chiamata in causa; il Giudice di pace autorizzò la chiamata in causa; la Provincia di Salerno si costituì in giudizio e resistette a sua volta alla domanda; la causa venne istruita mediante prove testimoniali; all’esito dell’istruttoria il Giudice di pace dichiara va la nullità della costituzione in giudizio del Comune di Capaccio, dichiara va la legittimazione passiva della sola Provincia di Salerno, rigetta va la domandae compensava le spese di lite tra le parti ;

Antonio Mucciolo impugnò la decisione dinanzi al Tribunale di Salernoe convenne in giudizio la sola Provincia di Salerno; la Provincia di Salerno si costituì in giudizio e chiese la conferma della sentenza in punto di rigetto della domanda, con condanna del Mucciolo alle spese del doppio grado di giudizio; il Comune vennequindi citato in appello il 20/6/2019, su ordine del Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, posto che era stato parte in causa nel giudizio di primo grado, e pro po se appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite;

R.g. n. 30086 del 2021; Ad. 22/01/2025; estensore: C Valle il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2801 del 24/09/2021, rigettò l ’ appello principale e accol se l ’ appello incidentale, con condanna del Mucciolo alle spese del doppio grado di giudizio, sia nei confronti del Comune di Capaccio che della Provincia di Salerno, con distrazione per il difensore di questa; avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria , Antonio Mucciolo; resiste con controricorso la Provincia di Salerno; il Comune di Capaccio è rimasto intimato; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2025, alla quale il Collegio ha preso il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge;

Considerato che: il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione: I)violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 336 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, primo co mma, n. 3 c.p.c. : la Provincia ha beneficiato delle spese di primo e di secondo grado, benché non richieste, e ottenute d’ufficio nonostante la manifesta rinuncia; II)violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e dell ’ art.2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo co mma, n. 3 c.p.c. : i l Comune non ha mai impugnato, ovvero proposto appello incidentale, avverso la affermata titolarità passiva in capo alla sola Provincia circa il rapporto sostanziale oggetto di controversia, con la conseguenza che così si è evidentemente formato giudicato interno sulla pronuncia di primo grado, che in effetti ha riconosciuto e stabilito la legittimazione in capo alla sola Provincia;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. nonch é dell ’ art. 111 Cost ituzione, ai sensi dell’art. 360, primo co mma, n. 3 c.p.c. : i l g iudice di a ppello ha R.g. n. 30086 del 2021; Ad. 22/01/2025; estensore: C Valle adottato decisioni in favore della Provincia e del Comune, senza che le stesse decisioni siano state minimamente motivate; il primo motivo è infondato: la Provincia di Salerno nel proprio controricorso deduce di avere chiesto le spese sia in primo grado che in appello e ciò trova rispondenza nella sentenza del Tribunale, che dà espressamente atto della circostanza ; in tal modo, una domanda in tal senso risulta comunque dispiegata da quella parte processuale anche nel grado definito con la gravata sentenza; il secondo motivo è inammissibile, non riportando il ricorso (ed essendo esclusa la sua integrabilità con qualsiasi atto successivo) i passi salienti dell’atto di appello incidentale del Comune di Capaccio dai quali desumere che l’impugnazione del Comune non avesse affrontato il tema della legittimazione passiva della Provincia; e tanto a prescindere dal fatto che verosimilmente, inoltre, non vi aveva interesse , perché era in tal modo esclusa la propria legittimazione passiva; d’altra parte, la statuizione finale implica il rigetto di ogni pretesa nei confronti sia di Comune che di Provincia; il terzo motivo è infondato: la motivazione offerta dal Tribunale sul punto è cospicua e riguarda l’errato riferimento, da parte del Giudice di pace ai giusti motivi, ai fini della compensazione delle spese di lite, mentre viceversa il giudice d’appello, con ampia, logica ed ostensibile motivazione afferma che il riferimento ai giusti motivi di compensazione costituiva motivazione inadeguata e pertanto, dovendosi viceversa fare riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi della legge n. 69 del 18/06/ 2009, riforma la sentenza di primo grado con condanna del Mucciolo alle spese di entrambi e i gradi del giudizio in favore di entrambe le amministrazionilocali; il ricorso è rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della Provincia di Salern o e , tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono R.g. n. 30086 del 2021;

Ad. 22/01/2025; estensore: C Valle liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore della Provincia, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93c.p.c.; nulla per le spese nei confronti del Comune di Capaccio, che non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità; la decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.490,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Giancarlo Mariniello; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar